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Document 32022R0054

Regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione del 21 ottobre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/7461

GU L 10 del 17.1.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/54/oj

17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 10/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/54 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 239, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali terrestri detenuti. Più precisamente, la parte VI di tale regolamento delegato stabilisce norme speciali per l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno. Al momento l’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede solo norme speciali per i cavalli registrati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo un’esportazione temporanea in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a corse, competizioni o manifestazioni culturali equestri.

(2)

Al fine di agevolare la partecipazione di ungulati a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli («eventi») che si svolgono al di fuori dell’Unione, è necessario prevedere una deroga a determinate prescrizioni generali in materia di sanità animale di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/692 per le partite di ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo o un territorio o una loro zona per partecipare a eventi, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione subito dopo. Tuttavia per ridurre al minimo i rischi per la sanità animale e data l’attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda talune malattie dei suini e del pollame, tale deroga dovrebbe essere limitata a determinate specie di ungulati, vale a dire ai bovini, agli ovini e ai caprini («deroga relativa agli ungulati»). L’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato per includere tale deroga relativa agli ungulati.

(3)

Le norme speciali per la deroga relativa agli ungulati dovrebbero tenere conto dei potenziali rischi per la sanità animale che potrebbero derivare da tali tipi di movimenti finalizzati alla partecipazione ad eventi ed essere proporzionate ai rischi per la sanità animale implicati. Tali norme speciali dovrebbero pertanto essere sufficientemente rigorose da garantire che gli animali che partecipano agli eventi non vengano a contatto con animali di stato sanitario inferiore che non soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite dal diritto dell’Unione.

(4)

Inoltre, poiché le operazioni effettuate durante gli eventi e quelle effettuate nei centri di raccolta sono simili, è opportuno stabilire prescrizioni equivalenti a quelle applicabili ai centri di raccolta in paesi terzi o territori, di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che si basano sulle prescrizioni applicabili nell’Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (3).

(5)

Oltre a tutte queste misure di riduzione dei rischi, è altresì necessario limitare il periodo durante il quale gli animali sono esposti ai potenziali rischi per la sanità animale posti da tali tipi di movimenti finalizzati alla loro partecipazione agli eventi e dal soggiorno al di fuori del territorio dell’Unione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1.

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 177

Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione»;

2.

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga all’articolo 11, l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini e caprini originari dell’Unione che sono spostati per un periodo non superiore a 15 giorni in un paese terzo o un territorio o una loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre o spettacoli (“l’evento”) è consentito a partire da tale paese terzo o territorio purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il paese terzo o il territorio o la loro zona in cui si svolge l’evento è elencato per l’ingresso nell’Unione della specifica specie di animali;

b)

lo stabilimento in cui si svolge l’evento:

i)

soddisfa le prescrizioni applicabili agli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b);

ii)

all’arrivo della partita nello stabilimento e per tutta la durata dell’evento detiene solo bovini, ovini o caprini che soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni del diritto dell’Unione per l’ingresso nell’Unione di tali animali;

c)

la spedizione della partita di animali dall’Unione allo stabilimento di cui alla lettera b) e da tale stabilimento nell’Unione è effettuata in mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri di cui all’articolo 17 e senza scarico in un altro paese terzo o territorio o loro zona;

d)

gli animali della partita non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore dal momento del carico per la spedizione dall’Unione allo stabilimento di cui alla lettera b) e per tutta la durata dell’evento fino al loro ritorno nell’Unione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).


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