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Document 32021R1087

    Regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione del 7 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago. (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/2102

    GU L 236 del 5.7.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1087/oj

    5.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 236/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1087 DELLA COMMISSIONE

    del 7 aprile 2021

    che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago.

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli aeromobili, diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare i requisiti di protezione ambientale. Il regolamento (UE) 2018/1139 prevede tali requisiti facendo riferimento a specifiche disposizioni della convenzione di Chicago che li contengono.

    (2)

    L’11 marzo 2020, nel corso della quinta riunione della sua 219a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato i seguenti emendamenti dell’annesso 16 della Convenzione di Chicago: l’emendamento 13 del volume I sul rumore prodotto dagli aeromobili, l’emendamento 10 del volume II sulle emissioni dei motori degli aeromobili e l’emendamento 1 del volume III sulle emissioni di CO2 dei velivoli. Gli emendamenti sono entrati in vigore e sono divenuti applicabili in tutti gli Stati membri il 1o gennaio 2021.

    (3)

    È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago e modificare il regolamento (UE) 2018/1139 di conseguenza.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2020 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell’ambiente riportati nell’emendamento 13 del volume I, nell’emendamento 10 del volume II e nell’emendamento 1 del volume III dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, tutti quali applicabili al 1o gennaio 2021.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.


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