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Document 32020R2236

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 442 del 30.12.2020, p. 410–464 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2236/oj

30.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 442/410


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2236 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 213, paragrafo 2, l’articolo 224, paragrafo 4, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme relative ai certificati sanitari che devono accompagnare l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di tali certificati sanitari, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l’ingresso nell’Unione di tali partite.

(2)

Tale regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per gli animali acquatici per i quali l’applicazione delle norme di cui al medesimo regolamento può non essere adeguata, tenendo conto, tra l’altro, del luogo di destinazione finale della partita. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che tali certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell’Unione. Il relativo modello di certificato sanitario dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.

(3)

L’articolo 213, paragrafo 2, e l’articolo 224, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono inoltre alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati sanitari per determinati movimenti di animali acquatici e di determinati prodotti da essi ottenuti. Nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere stabiliti i modelli di certificati per i movimenti di tali partite all’interno dell’Unione.

(4)

L’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici per i quali l’Unione non è il luogo di destinazione finale. Il relativo modello di certificato sanitario dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.

(5)

I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero contenere garanzie pertinenti al fine di garantire che le partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che entrano nell’Unione e che sono mossi all’interno dell’Unione non comportino un rischio significativo per la sanità animale o per la sanità pubblica. Tali garanzie dipendono, tra l’altro, dalle pertinenti malattie elencate all’articolo 5 e all’allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e dalla classificazione delle stesse di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3).

(6)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare il rispetto da parte degli operatori della normativa dell’Unione nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, relativi, tra l’altro, agli alimenti e alla sicurezza alimentare nonché alla salute e al benessere degli animali. I certificati ufficiali sono definiti nel regolamento (UE) 2017/625 come un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il loro rilascio.

(7)

L’articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati sanitari nel presente regolamento.

(8)

Per evitare usi impropri e abusi, è importante stabilire norme relative ai casi in cui un certificato sanitario di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte per sostituire i certificati sanitari. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi o ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (4) stabilisce norme integrative per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura registrati e riconosciuti che detengono animali di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici. Tale regolamento prevede in particolare norme integrative relative al riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che detengono animali di acquacoltura e che comportano un rischio significativo di trasmissione di malattie degli animali acquatici. Taluni modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto includere le garanzie pertinenti al fine di garantire che lo stabilimento sia stato riconosciuto conformemente alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/691. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/691.

(10)

I regolamenti delegati (UE) 2020/692 (5) e (UE) 2020/990 (6) della Commissione stabiliscono inoltre norme che integrano le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce, tra l’altro, pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto delle garanzie pertinenti stabilite in tali regolamenti. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

(11)

Il regolamento delegato (UE) 2020/990 stabilisce norme specifiche riguardanti i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, comprese le relative prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione. Detto regolamento stabilisce in particolare talune norme relative al contenuto dei certificati sanitari per gli animali acquatici e determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto delle norme integrative stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/990. Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto delle definizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/990.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 contiene la definizione di «malattia di categoria D», per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione. Detto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre che le norme di prevenzione e controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato di tale regolamento. La tabella in questione elenca, tra l’altro, le specie vettrici per le malattie che colpiscono gli animali acquatici. È pertanto opportuno tenerne conto nei modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento.

(13)

I modelli di certificati sanitari per i movimenti all’interno dell’Unione e per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici dovrebbero contenere informazioni relative alla partita e specifiche informazioni in materia di sanità animale certificate da un veterinario ufficiale. Nel caso di movimenti all’interno dell’Unione, i modelli di certificati sanitari dovrebbero contenere anche una parte destinata alla registrazione dei controlli ufficiali effettuati durante tali movimenti e nel luogo di destinazione, così come dei risultati di tali controlli ufficiali.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (7) stabilisce i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali e prodotti. Tale regolamento di esecuzione garantisce la compatibilità di tali certificati con il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) e agevola il sistema di certificazione nell’Unione. I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici dovrebbero pertanto essere redatti sulla base del modello di certificato sanitario per i movimenti di animali e prodotti all’interno dell’Unione di cui all’allegato I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(15)

Inoltre, al fine di garantire la coerenza e di migliorare l’efficienza della certificazione sanitaria, il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici di cui al presente regolamento dovrebbe essere redatto sulla base del modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano di cui all’allegato I, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(16)

A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite di animali e merci devono essere accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2016/429, i certificati sanitari rilasciati in formato elettronico, compresi i certificati sanitari che accompagnano le partite che entrano nell’Unione, possono sostituire i certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, sia in formato cartaceo che elettronico, oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 217 del regolamento (UE) 2016/429 e al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625. Tali prescrizioni comuni dovrebbero figurare nel presente regolamento.

(17)

A norma del regolamento (UE) 2017/625, il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) deve permettere l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione di certificati ufficiali, anche in forma elettronica. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (8), il sistema Traces è l’elemento dell’IMSOC che consente di effettuare l’intero processo di elaborazione dei certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati sanitari o ufficiali. Pertanto, al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza dei mezzi elettronici di certificazione elettronica e tenendo conto dell’obiettivo di armonizzare il processo di certificazione, i modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con il sistema Traces.

(18)

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (9) stabilisce norme specifiche per quanto riguarda le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nell’Unione di animali di acquacoltura e dei relativi prodotti. Le norme stabilite in tale regolamento sono tuttavia già state sostituite dalle norme di cui ai regolamenti delegati (UE) 2020/990 e (UE) 2020/692, e i modelli di certificati di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 saranno sostituiti dai modelli di certificati sanitari stabiliti nel presente regolamento. Pertanto, al fine di evitare una duplicazione delle norme, il regolamento (CE) n. 1251/2008 dovrebbe essere abrogato.

(19)

È opportuno introdurre un periodo transitorio per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti dei paesi terzi che devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento e della situazione specifica delle spedizioni di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate da certificati sanitari rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento.

(20)

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda il rilascio e la sostituzione dei certificati sanitari richiesti per l’ingresso nell’Unione (10) e i movimenti all’interno dell’Unione di determinate partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.

2.   Esso stabilisce i modelli di certificati sanitari e il modello di dichiarazione che seguono:

a)

modelli di certificati sanitari per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura (allegato I);

b)

un modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto (allegato II);

c)

un modello di dichiarazione del comandante della nave: addendum per il trasporto di partite di determinati animali acquatici che entrano nell’Unione via mare (allegato III).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«contenitore»: un contenitore come definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

2)

«barca vivaio»: una barca vivaio come definita all’articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

3)

«esca»: un’esca come definita all’articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

4)

«misure nazionali»: le misure nazionali come definite all’articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

5)

«habitat»: un habitat come definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

6)

«paese terzo, territorio o loro zona elencati»: un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento come definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

7)

«Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia»: uno Stato membro, una zona o un compartimento come definiti all’articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

8)

«programma di eradicazione»: un programma di eradicazione come definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/990.

Articolo 3

Compilazione dei certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

1.   I certificati sanitari per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, di cui all’allegato I del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

2.   I certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, di cui all’allegato II del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

3.   Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all’autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati sanitari di cui agli allegati I e II.

Articolo 4

Prescrizioni relative ai certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

1.   Il veterinario ufficiale compila i certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici conformemente alle seguenti prescrizioni:

a)

il certificato sanitario deve recare la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;

b)

se il certificato sanitario contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale oppure completamente eliminate dal certificato sanitario;

c)

il certificato sanitario deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:

i)

un unico foglio;

ii)

diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;

iii)

una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

d)

se il certificato sanitario è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale;

e)

nel caso di certificati sanitari per i movimenti di partite all’interno dell’Unione, il certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell’Unione;

f)

nel caso di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite, il certificato sanitario deve essere presentato all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;

g)

il certificato sanitario deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell’autorità competente che lo rilascia;

h)

nel caso di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite, il certificato sanitario deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati sanitari siano redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

3.   Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

4.   Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.

Articolo 5

Sostituzione dei certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

1.   Le autorità competenti rilasciano certificati sanitari di sostituzione per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici solo in caso di errori amministrativi nel certificato sanitario iniziale o se il certificato sanitario iniziale è stato danneggiato o smarrito.

2.   Nel certificato sanitario di sostituzione l’autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato sanitario iniziale riguardanti l’identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato sanitario iniziale per la partita.

3.   Nel certificato sanitario di sostituzione l’autorità competente:

a)

fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato sanitario iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato sanitario iniziale;

b)

indica un nuovo numero di certificato sanitario diverso da quello del certificato sanitario iniziale;

c)

indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato sanitario iniziale;

d)

elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati sanitari di sostituzione elettronici presentati nel sistema Traces.

4.   Nel caso di ingresso nell’Unione di partite, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione può astenersi dal richiedere all’operatore responsabile della partita di fornire un certificato sanitario di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario, l’importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall’operatore responsabile della partita.

Articolo 6

Modelli di certificati sanitari per i movimenti all’interno dell’Unione di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda degli animali acquatici e delle categorie di prodotti interessati:

a)

AQUA-INTRA-ESTAB, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 1, per gli animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura;

b)

AQUA-INTRA-RELEASE, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 2, per gli animali acquatici destinati al rilascio in natura;

c)

AQUA-INTRA-HC, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 3, per gli animali acquatici destinati al consumo umano;

d)

AQUA-INTRA-RESTRICT, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 4, per gli animali acquatici soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti;

e)

AQUA-INTRA-BAIT, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 5, per gli animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive;

f)

PAO-AQUA-INTRA-PROCESS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 6, per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati a ulteriore trasformazione;

g)

PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 7, per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti.

Articolo 7

Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto

Il certificato sanitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II.

Articolo 8

Modello di dichiarazione per il trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell’Unione via mare

La dichiarazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), da utilizzare per il trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell’Unione via mare, corrisponde al modello di addendum AT-AQUA-SEA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III.

Tale addendum è compilato dal comandante della nave e allegato al relativo certificato sanitario.

Articolo 9

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione

1.   Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1251/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dagli opportuni certificati sanitari rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(9)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

(10)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all’«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


ALLEGATO I

L'allegato I contiene i seguenti modelli di certificati sanitari:

MODELLO

AQUA-INTRA-ESTAB

Capitolo 1: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura

AQUA-INTRA-RELEASE

Capitolo 2: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati al rilascio in natura

AQUA-INTRA-HC

Capitolo 3: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati al consumo umano

AQUA-INTRA-RESTRICT

Capitolo 4: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti

AQUA-INTRA-BAIT

Capitolo 5: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive

PAO-AQUA-INTRA-PROCESS

Capitolo 6: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati a ulteriore trasformazione

PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT

Capitolo 7: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI A STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA (MODELLO "AQUA-INTRA-ESTAB")

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CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI AL RILASCIO IN NATURA (MODELLO "AQUA-INTRA-RELEASE")

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CAPITOLO 3

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO "AQUA-INTRA-HC")

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CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI SOGGETTI A RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI O A MISURE DI EMERGENZA IN RELAZIONE A MALATTIE ELENCATE O EMERGENTI (MODELLO "AQUA-INTRA-RESTRICT")

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CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME ESCHE VIVE (MODELLO "AQUA-INTRA-BAIT")

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CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI DI ACQUACOLTURA, DIVERSI DAGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA VIVI, DESTINATI A ULTERIORE TRASFORMAZIONE (MODELLO "PAO-AQUA-INTRA-PROCESS")

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CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI DI ACQUACOLTURA, DIVERSI DAGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA VIVI, SOGGETTI A RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI O A MISURE DI EMERGENZA IN RELAZIONE A MALATTIE ELENCATE O EMERGENTI (MODELLO "PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT")

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ALLEGATO II

L'allegato II contiene il seguente modello di certificato sanitario:

MODELLO

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI A DETERMINATI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA, AL RILASCIO IN NATURA O AD ALTRI SCOPI, ESCLUSO IL CONSUMO UMANO DIRETTO (MODELLO "AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER")

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ALLEGATO III

L'allegato III contiene il seguente modello di dichiarazione:

MODELLO

AT-AQUA-SEA

 

Modello di dichiarazione del capitano della nave: addendum per il trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione via mare

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CAPITANO DELLA NAVE: ADDENDUM PER IL TRASPORTO DI DETERMINATI ANIMALI ACQUATICI CHE ENTRANO NELL'UNIONE VIA MARE

(MODELLO "AT-AQUA-SEA")

Da compilare e allegare al certificato sanitario pertinente per l'ingresso nell'Unione se il trasporto avviene via nave, anche limitatamente a una parte del viaggio, ad eccezione dei pescherecci che sbarcano animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici destinati al consumo umano diretto di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

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ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Regolamento (UE) n. 1251/2008 della Commissione

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articoli da 3 a 17

Allegato I

Allegato II, parti A e B

Allegato I

Allegato II, parte C

Allegato III

Allegato IV, parti A, B e C

Allegato II

Allegato IV, parte D

Allegato III

Allegato V

Articolo 3


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