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Document 32020R1177
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1177 of 7 August 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/469 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/5394
GU L 259 del 10.8.2020, pp. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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10.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 259/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1177 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e g), l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), e l’articolo 44, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea. |
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(2) |
Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (2) sarà parzialmente applicabile a decorrere dal 5 novembre 2020. L’adeguamento degli obblighi di segnalazione comuni e degli obblighi relativi ai formati SNOWTAM e METAR in linea con le norme e alle pratiche raccomandate dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), introdotti da tale regolamento di esecuzione, è ostacolato dalla mancanza di risorse delle autorità competenti e degli operatori in questione a causa della pandemia di Covid-19 e dovrebbe pertanto essere rinviato per permettere alle autorità competenti e a tutte le parti interessati di predisporne l’attuazione. |
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(4) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto si tratterebbe di un periodo molto limitato e le nuove misure sono intese ad aggiornare le disposizioni già applicabili in conformità delle attuali norme e pratiche raccomandate dell’ICAO. |
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(5) |
Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 gennaio 2022.
Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 12 agosto 2021:
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a) |
il punto 10, lettera b), dell’allegato I; |
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b) |
nell’allegato III, il punto 6: Appendice 3 «FORMATO SNOWTAM». |
Il punto 5 dell’allegato III si applica a decorrere dal 5 novembre 2020, ad eccezione del punto 5, lettera v): Appendice 1 «Modello per METAR», che si applica a decorrere dal 12 agosto 2021.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1).