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Document 32020R0591

Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione del 30 aprile 2020 che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto

C/2020/2885

GU L 140 del 4.5.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/591/oj

4.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/591 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A causa dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri, si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare i formaggi. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. Inoltre la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Al settore alberghiero e della ristorazione è riconducibile circa il 15 % della domanda interna di formaggio dell’Unione. Inoltre gli acquirenti nell’Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni di formaggio verso i paesi terzi rappresentano l’8 % della produzione totale di formaggio dell’Unione.

(2)

Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro. Tuttavia molti siti di produzione di formaggi nell’Unione non dispongono della capacità di trasformare il latte in prodotti diversi e devono continuare a produrre formaggi per i quali la domanda è eccezionalmente calata.

(3)

Il settore caseario si trova pertanto a far fronte a una situazione di perturbazione del mercato dovuta a un forte squilibrio tra l’offerta e la domanda. Di conseguenza, in assenza di misure contro questa perturbazione del mercato, si prevede un calo dei prezzi dei formaggi nell’Unione ed è probabile un proseguimento della pressione al ribasso.

(4)

Le misure di intervento sul mercato previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono giudicate sufficienti a far fronte alla perturbazione del mercato, in quanto destinate ad altri prodotti come il burro e il latte scremato in polvere o limitate ai formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

(5)

La perturbazione del mercato dei formaggi può essere affrontata mediante l’ammasso. È pertanto opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di formaggi.

(6)

L’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tuttavia, i formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta rappresentano solo una piccola quota della produzione totale dell’Unione. Per motivi di efficienza operativa e amministrativa, è opportuno predisporre un unico regime di aiuto all’ammasso privato che copra tutti i tipi di formaggi.

(7)

È opportuno escludere i formaggi che non si prestano all’ammasso.

(8)

È opportuno fissare un volume massimo per l’applicazione del regime e una ripartizione del volume totale per Stato membro sulla base delle rispettive produzioni di formaggi.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (5) stabiliscono le modalità di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 applicabili all’ammasso privato di formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta dovrebbero applicarsi mutatis mutandis al regime unico di aiuto all’ammasso privato istituito dal presente regolamento.

(10)

È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. L’importo dell’aiuto dovrebbe essere fissato in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l’entrata e l’uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di ammasso e di finanziamento.

(11)

A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, le domande dovrebbero riguardare solo formaggi già conferiti all’ammasso e non dovrebbe essere richiesta una cauzione.

(12)

A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.

(13)

Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all’aiuto all’ammasso privato, di cui all’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, consentendo lo svolgimento di controlli fisici solo un campione statisticamente rappresentativo, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull’entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l’esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.

(14)

Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, la misura temporanea prevista dal presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per i formaggi di cui al codice NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione di cui all’articolo 2.

2.   Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime di aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono la presenza di un sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori che consenta di evitare il superamento dei quantitativi massimi ad essi assegnati.

3.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 applicabili all’ammasso privato di formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta si applicano mutatis mutandis al regime unico di aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Prodotti ammissibili

Per poter beneficiare dell’aiuto nel quadro del regime di aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, (in appresso «l’aiuto»), i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originari dell’Unione. I formaggi devono avere, alla data d’inizio dell’ammasso contrattuale, un’età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 o a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.

Articolo 3

Presentazione e ammissibilità delle domande

1.   Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.

2.   Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all’ammasso.

3.   Il quantitativo minimo per domanda è di 0,5 tonnellate.

Articolo 4

Importo dell’aiuto e periodo di ammasso

1.   L’importo dell’aiuto è fissato come segue:

15,57 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,

0,40 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

2.   L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.

3.   L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 180 giorni.

Articolo 5

Controlli

1.   In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:

a)

prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o

b)

sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2.   In deroga all’articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, i controlli fisici per accertare il quantitativo contrattuale sono eseguiti su un campione statisticamente rappresentativo almeno del 5 % dei lotti, che includa almeno il 5 % dei quantitativi totali conferiti all’ammasso.

3.   In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).


ALLEGATO

Stato membro

Quantitativi massimi (t)

Belgio

1 130

Bulgaria

889

Cechia

1 265

Danimarca

4 373

Germania

21 726

Estonia

434

Irlanda

2 180

Grecia

2 121

Spagna

4 592

Francia

18 394

Croazia

300

Italia

12 654

Cipro

270

Lettonia

459

Lituania

978

Lussemburgo

27

Ungheria

809

Malta

28

Paesi Bassi

8 726

Austria

1 959

Polonia

8 277

Portogallo

775

Romania

931

Slovenia

157

Slovacchia

413

Finlandia

843

Svezia

792

Regno Unito

4 499


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