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Document 32020R0259

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/259 della Commissione del 25 febbraio 2020 recante trecentodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

C/2020/1203

GU L 54 del 26.2.2020, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/259/oj

26.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 54/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/259 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2020

recante trecentodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 18 febbraio 2020 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2020

Per la Commissione

A nome della president

Direttore generale f.f.

Direzione generale della stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti dell’elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

1)

«Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: Tunisina. Passaporto n.: K754050 (passaporto tunisino rilasciato il 26.5.1999, scaduto il 25.5.2004). Numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14.9.1984. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) il nome della madre è Hedia Bannour. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

2)

«Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Indirizzo: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (domicilio). Data di nascita: 25.1.1968. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: Tunisina. Passaporto n.: a) K693812 (passaporto tunisino rilasciato il 23.4.1999, scaduto il 22.4.2004), b) 01846592 (identificazione nazionale). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: JMM MDI 68A25 Z352D; b) il nome della madre è Jamilah. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.6.2004.»


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