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Document 32019Y0320(01)
Recommendation of the European Systemic Risk Board of 15 January 2019 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (ESRB/2019/1)
Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 gennaio 2019, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2019/1)
Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 gennaio 2019, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2019/1)
GU C 106 del 20.3.2019, pp. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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20.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 15 gennaio 2019
che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario
(CERS/2019/1)
(2019/C 106/01)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,
vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare gli articoli 18 e 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario. |
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(2) |
La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri. |
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(3) |
Il 24 giugno 2016, in virtù della raccomandazione CERS/2016/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), la raccomandazione CERS/2015/2 è stata modificata al fine di raccomandare il riconoscimento del coefficiente dell’1 per cento della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicata dalla Eesti Pank, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE (6), alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia. |
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(4) |
Successivamente, in virtù della raccomandazione CERS/2017/4 (7), la raccomandazione CERS/2015/2 è stata modificata al fine di raccomandare all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza quando richiede il riconoscimento al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al di sotto della quale l’esposizione di un prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS, tuttavia, può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario. |
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(5) |
Nell’aprile 2018, in conformità all’articolo 133, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2013/36/CE, la Eesti Pank ha rivisto la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e ha modificato il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia fissandolo all’1 per cento. |
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(6) |
A seguito della richiesta della Eesti Pank al CERS, il Consiglio generale del CERS ha deciso di raccomandare una soglia di rilevanza massima di 250 milioni di EUR per le esposizioni situate in Estonia per guidare l’applicazione del principio de minimis da parte dello Stato membro di riconoscimento al riconoscimento del coefficiente dell’1 per cento della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata dall’Estonia di cui il CERS ha raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2016/4. |
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(7) |
Inoltre, dal 31 dicembre 2018, gli enti creditizi autorizzati in Svezia e che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono tenuti ad applicare un requisito mimino pari al 25 per cento per specifico per ente alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. |
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(8) |
A seguito della richiesta di Finansinspektionen al CERS in conformità all’articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare che potrebbero derivare dall’attuazione della misura di politica macroprudenziale applicata in Svezia conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi) del regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2. |
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(9) |
Il Consiglio generale del CERS ha inoltre deciso di raccomandare una soglia di rilevanza massima di 5 miliardi di SEK di esposizioni verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis dallo Stato membro di riconoscimento. |
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(10) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
MODIFICHE
La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:
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1. |
La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:
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2. |
L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 gennaio 2019.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS
per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(3) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
(4) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).
(5) Raccomandazione CERS/2016/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 giugno 2016, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 290 del 10.8.2016, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è sostituito dal seguente:
«Allegato
Estonia
coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura estone consiste in un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicato, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia. |
II. Riconoscimento
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2. |
Ove gli Stati membri abbiano recepito l’articolo 134 della direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità all’articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3. |
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3. |
Ove gli Stati membri non abbiano recepito l’articolo 134 della direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro sei mesi. |
III. Soglia di rilevanza
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4. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 250 milioni di EUR specifica per ente applicabile alle esposizioni situate in Estonia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. |
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5. |
In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare enti creditizi autorizzati a livello nazionale con esposizioni al dettaglio situate in Estonia al di sotto della soglia di rilevanza di 250 milioni di EUR. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura estone agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 250 milioni di EUR sia superata. |
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6. |
In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con esposizioni situate in Estonia pari o superiori a 250 milioni di EUR le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di non effettuare il riconoscimento della misura estone come previsto dalla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura Estone nel momento in cui un ente creditizio autorizzato a livello nazionale superi la soglia di 250 milioni di EUR. |
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7. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 250 milioni di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
Finlandia
Un livello minimo del 15 per cento specifico per ente creditizio applicato al fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui residenziali garantiti da ipoteca su unità abitative in Finlandia applicabile agli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) (di seguito, gli «enti creditizi IRB») applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013.
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura finlandese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, consiste in un livello minimo del 15 per cento specifico per ente applicato alla ponderazione del rischio per gli enti creditizi IRB, a livello di portafoglio, per i mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative in Finlandia. |
II. Riconoscimento
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2. |
In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB di mutui al dettaglio garantiti ipoteca su unità abitative in Finlandia concessi da succursali autorizzate a livello nazionale situate in Finlandia. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3. |
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3. |
Si raccomanda inoltre alle autorità competenti di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB di mutui al dettaglio garantiti da ipoteca su unità abitative in Finlandia erogati direttamente in modo transfrontaliero da enti creditizi stabiliti nelle rispettive giurisdizioni. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3. |
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4. |
In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente al riconoscimento di cui sopra, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro quattro mesi. |
III. Soglia di rilevanza
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5. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 1 miliardo di EUR di esposizione sul mercato del credito ipotecario residenziale in Finlandia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis dagli Stati membri di riconoscimento. |
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6. |
In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi IRB con portafogli non significativi mutui al dettaglio garantiti da ipoteca su unità abitative in Finlandia al di sotto della soglia di rilevanza di 1 miliardo di EUR. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB superi la soglia di 1 miliardo di EUR. |
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7. |
In assenza di enti creditizi IRB autorizzati in altri Stati membri interessati con succursali situate in Finlandia o che erogano servizi finanziari direttamente in Finlandia, con esposizioni pari o superiori a 1 miliardo di EUR sul mercato dei mutui ipotecari finlandese, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di non effettuare il riconoscimento come previsto dalla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB superi la soglia di 1 miliardo di EUR. |
Belgio
Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio imposta agli enti creditizi, autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) e applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:
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a) |
una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e |
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b) |
una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio. |
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura belga, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB), consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:
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II. Riconoscimento
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2. |
In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga ed applicarla alle succursali degli enti creditizi autorizzate a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) situate in Belgio entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3. |
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3. |
Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3. |
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4. |
Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
III. Soglia di rilevanza
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5. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. |
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6. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 2 miliardi di EUR sia superata. |
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7. |
In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzino il metodo basato sui rating interni (IRB) e che abbiano esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di EUR sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo basato sui rating interni (IRB) ecceda la soglia di 2 miliardi di EUR. |
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8. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore se del caso per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
Francia
Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato in conformità con l’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura francese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 per cento del capitale ammissibile, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia. |
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2. |
Una società non finanziaria è definita come una persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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3. |
La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:
Le società non finanziarie che non abbiano sede in Francia e che non siano una filiazione o un’entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né siano controllate direttamente o indirettamente da una tale società, non rientrano pertanto nel campo di applicazione della misura. In conformità all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013. |
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4. |
Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di EUR. Il valore dell’esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (2). |
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5. |
Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 per cento e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:
I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile. |
II. Riconoscimento
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6. |
Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario. |
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7. |
Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
III. Soglia di rilevanza
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8. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, che si compone di:
Le soglie di cui ai paragrafi b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l’entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno. Il valore dell’esposizione originaria di cui ai paragrafi a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. |
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9. |
In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII e gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie così come la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia. |
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10. |
In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie così come la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia. |
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11. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
Svezia
Un limite minimo del 25 per cento specifico per ente applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia secondo il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura svedese applicabile ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) consiste in un limite minimo specifico per gli enti creditizi del 25 per cento applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio ai debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. |
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2. |
La media ponderata per l’esposizione è la media dei fattori di ponderazione del rischio delle singole esposizioni calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione. |
II. Riconoscimento
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3. |
In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura svedese ed applicarla alle succursali ubicate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3. |
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4. |
Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura svedese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) che abbiano esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Svezia dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3. |
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5. |
Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
III. Soglia di rilevanza
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6. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. |
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7. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con esposizioni al dettaglio non significative verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura svedese agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 5 miliardi di EUR sia superata. |
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8. |
In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Svezia o con esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) e che hanno esposizioni pari o superiori a 5 miliardi di corone svedesi verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura svedese. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo basato sui rating interni (IRB) superi la soglia di 5 miliardi di corone svedesi. |
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9. |
In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. |
(1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).