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Document 32019R1939
Commission Regulation (EU) 2019/1939 of 7 November 2019 amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards Auxiliary Emission Strategies (AES), access to vehicle OBD information and vehicle repair and maintenance information, measurement of emissions during cold engine start periods and use of portable emissions measurement systems (PEMS) to measure particle numbers, with respect to heavy duty vehicles (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7884
GU L 303 del 25.11.2019, p. 1–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1939 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2) ha recentemente modificato le norme relative alla dichiarazione e alla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES) per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Per motivi di coerenza è opportuno adeguare anche le disposizioni già previste dal regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) per i veicoli pesanti. |
(2) |
Le prove di controllo della conformità in servizio rappresentano un elemento costitutivo della procedura di omologazione dei veicoli e consente di verificare le prestazioni dei sistemi di controllo delle emissioni per tutta la vita utile di un veicolo. A norma del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione le prove di controllo devono essere eseguite mediante un sistema portatile di misura delle emissioni (PEMS), che valuta le emissioni in condizioni d’uso normali. L’approccio PEMS è altresì utilizzato per controllare le emissioni fuori ciclo durante l’omologazione. |
(3) |
Le prestazioni in termini di emissioni dei veicoli pesanti nella fase successiva all’avviamento a freddo del motore non è attualmente oggetto di valutazione nell’ambito della prova di dimostrazione durante l’omologazione o della prova di controllo della conformità in servizio. A seguito di un esercizio di monitoraggio nel corso del quale sono stati raccolti e analizzati i dati emersi dalle prove di omologazione e di controllo della conformità in servizio, si è accertato che quantitativi significativi delle emissioni totali di NOx sono rimasti esclusi dall’analisi in seguito alla mancata valutazione della fase di avviamento a freddo del motore. È pertanto opportuno, al fine di ottenere una migliore rappresentazione delle emissioni reali di guida, riesaminare la procedura di misurazione per includervi la misurazione delle emissioni di inquinanti nella fase di avviamento a freddo del motore. |
(4) |
Le misurazioni del numero di particelle eseguite tramite PEMS sono state realizzate con successo nell’ambito delle norme di omologazione dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri riguardo alle emissioni (4). A seguito di uno studio pilota condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione nel cui ambito è stata effettuata un’analisi sulle attrezzature portatili per la misurazione del numero di particelle per i veicoli pesanti, si ritiene congrua l’introduzione di un requisito analogo nelle norme di omologazione dei veicoli pesanti riguardo alle emissioni. A norma del regolamento (CE) n. 595/2009, la Commissione sarà obbligata a riesaminare periodicamente il livello del fattore di conformità definitivo per le emissioni di particelle alla luce del progresso tecnico. |
(5) |
La Commissione riconosce che i veicoli muniti di un motore con accensione a scintilla o di un motore a doppia alimentazione alimentato da gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL) o gas di petrolio liquefatto (GPL) possono richiedere adeguamenti tecnici per conformarsi al fattore di conformità del numero di particelle. È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione del fattore di conformità massimo consentito per i veicoli muniti di motori a gas al fine di garantire ai fabbricanti di tali motori un periodo di tempo sufficiente per modificare i loro prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. |
(6) |
I requisiti introdotti dal presente regolamento per le prove di controllo della conformità in servizio non dovrebbero applicarsi retroattivamente ai motori e ai veicoli omologati prima dell’introduzione di tali requisiti. Le modifiche che figurano negli allegati I, II e III del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi esclusivamente alle prove di controllo della conformità in servizio di nuovi tipi di motori o veicoli, in altre parole ai motori o ai veicoli omologati a norma delle modifiche introdotte dal presente regolamento. |
(7) |
Le norme sull’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono state inserite nel regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che si applica a decorrere dal 1o settembre 2020. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 relative all’accesso a tali informazioni dovrebbero pertanto essere omesse a decorrere da tale data. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico «Veicoli a motore», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies e 2 nonies sono soppressi; |
3) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
4) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
5) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
6) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
7) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
8) |
l’articolo 9 è così modificato:
|
9) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
10) |
all’articolo 16 il paragrafo 3 è soppresso; |
11) |
all’articolo 17 bis, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3. A decorrere dal 1o gennaio 2021, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni, l’omologazione UE o l’omologazione nazionale a nuovi tipi di veicolo o di motore non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione (*4). In deroga al primo comma, i nuovi tipi di motori ad accensione comandata, motori a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) e i veicoli muniti di tali motori devono rispettare i fattori di conformità massimi consentiti per il numero di particelle di cui all’allegato II, punto 6.3, a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2021, il fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro e il fattore di conformità dell’intervallo di massa della CO2 devono essere riportati a fini di monitoraggio nei risultati della prova di dimostrazione PEMS sul certificato di omologazione. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2022, le autorità nazionali devono considerare non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939, e devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di tali veicoli. In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2024, le autorità nazionali devono considerare non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi muniti di motori ad accensione comandata, motori a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) che non rispettano i fattori di conformità massimi consentiti per il numero di particelle di cui all’allegato II, punto 6.3 e i requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939, e devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di tali veicoli. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro e il fattore di conformità dell’intervallo di massa della CO2 devono essere riportati a fini di monitoraggio nei risultati della prova di dimostrazione PEMS sul certificato di omologazione. A decorrere dal 1o gennaio 2022 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di motori nuovi non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939. In deroga al terzo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2024 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di motori nuovi ad accensione comandata, motori nuovi a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori nuovi a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939. (*4) Regolamento (UE) 2019/1939, della Commissione, del 7 novembre 2019, c he modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti (GU L 303 del 25.11.2019, pag. 1).»;" |
12) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
13) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
14) |
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
15) |
nell’allegato VIII, il punto 5.1.2 è sostituito dal seguente:
|
16) |
all’allegato X, dopo il punto 2.4.1.3 è inserito il punto seguente:
|
17) |
all’allegato XI, appendice 1, nel modello di scheda informativa, i punti da 2 a 2.3 sono soppressi; |
18) |
all’allegato XIII, punto 12, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «La presente appendice si applica quando il fabbricante del veicolo chiede l’omologazione UE di un veicolo munito di motore omologato riguardo alle emissioni ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento.»; |
19) |
l’allegato XVII è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
L’articolo 1, paragrafo 15, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
1) |
al punto 3.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Se un motore è omologato come unità tecnica distinta o un veicolo è omologato riguardo alle emissioni, è necessario apporre sul motore:»; |
2) |
il punto 3.4 è sostituito dal seguente:
|
3) |
la sezione 8 è sostituita dalla seguente:
|
4) |
l’appendice 4 è così modificata:
|
5) |
nell’appendice 5, al punto 1.4.4 dell’addendum al certificato di omologazione UE, nella tabella 6a (Prova di dimostrazione PEMS), le righe relative ai «Risultati di accettazione/rifiuto» per il «Fattore di conformità nell’intervallo di lavoro» e il «Fattore di conformità nell’intervallo di massa della CO2» sono sostituite dalle seguenti:
|
6) |
nell’appendice 7, al punto 1.4.4 dell’addendum alla scheda di omologazione UE, nella tabella 6a (Prova di dimostrazione PEMS) le righe relative ai «Risultati di accettazione/rifiuto» per il «Fattore di conformità nell’intervallo di lavoro» e il «Fattore di conformità nell’intervallo di massa della CO2» sono sostituite dalle seguenti:
|
7) |
all’appendice 9, la tabella 1 e la relativa legenda sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 1
|
8) |
all’appendice 10, è aggiunta la nota esplicativa seguente:
|
9) |
è aggiunta la seguente appendice: «Appendice 11 Fascicolo di documenti AES Il fascicolo di documenti AES deve contenere le seguenti informazioni: A) informazioni su tutte le AES:
Il fascicolo di documenti AES non deve superare le 100 pagine e deve includere tutti gli elementi principali per consentire all’autorità di omologazione di valutare l’AES (conformemente ai requisiti dell’allegato VI, appendice 2), l’efficacia del sistema di persuasione e le misure contro la manomissione. Se necessario, il fascicolo può essere integrato da allegati e altri documenti di accompagnamento, contenenti elementi aggiuntivi e complementari. Il fabbricante deve inviare all’autorità di omologazione una nuova versione del fascicolo di documenti AES ogni volta che sono apportate modifiche all’AES. La nuova versione deve limitarsi alle modifiche e al loro effetto. La nuova versione dell’AES deve essere valutata e approvata dall’autorità di omologazione. Il fascicolo di documenti AES deve essere così strutturato: Fascicolo di documenti AES n. YYY/OEM
|
(1) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD degli NOx («NOx OTL») di cui all’allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e all’allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.
(2) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del particolato («PM OTL») di cui all’allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione.
(3) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del CO («CO OTL») di cui all’allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.
(4) Le specifiche IUPR sono riportate nell’allegato X. Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori le specifiche IUPR non valgono.
(5) Disposizioni aggiuntive concernenti i requisiti di monitoraggio di cui all’allegato 9 A, punto 2.3.1.2, del regolamento UNECE n. 49.
(6) Requisito ISC di cui all’allegato II, appendice 1.
(7) Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.
(8) Per i motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e i veicoli muniti di tali motori.
(9) Requisiti di «monitoraggio dell’efficienza» di cui all’allegato X, punto 2.1.1.
(10) Requisiti «transitori» IUPR di cui all’allegato X, sezione 6.
(11) Requisiti «transitori» di qualità del reagente di cui all’allegato XIII, punto 7.1.
(12) Solo per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.
(13) Requisiti «generali» IUPR di cui all’allegato X, sezione 6.
(14) Requisiti «generali» di qualità del reagente di cui all’allegato XIII, punto 7.1.1.
(15) Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 17 bis.
(n.a.) Non applicabile.»;
ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
1) |
al punto 4.1, tra il secondo e il terzo capoverso, è inserito il capoverso seguente: «Nel caso in cui il peso massimo legalmente ammissibile del veicolo è inferiore alla massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo, è consentito utilizzare il peso massimo autorizzato per determinare il carico utile del veicolo per la prova.»; |
2) |
il punto 4.6.2 è sostituito dal seguente:
|
3) |
il punto 6.3, compresa la tabella 2, è sostituito dal seguente:
Tabella 2 Fattori di conformità massimi consentiti per le prove di emissione incluse nelle prove di conformità in servizio
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4) |
dopo il punto 10.1.8.5 è inserito il punto seguente:
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5) |
dopo il punto 10.1.9.5 è inserito il punto seguente:
|
6) |
dopo il punto 10.1.9.10 è inserito il punto seguente:
|
7) |
dopo il punto 10.1.9.19 è inserito il punto seguente:
|
8) |
dopo il punto 10.1.9.24 è inserito il punto seguente:
|
9) |
dopo il punto 10.1.10.12 è inserito il punto seguente:
|
10) |
dopo il punto 10.1.11.5 è inserito il punto seguente:
|
11) |
dopo il punto 10.1.11.9 è inserito il punto seguente:
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12) |
dopo il punto 10.1.12.4 è inserito il punto seguente:
|
13) |
l’appendice 1 è così modificata:
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14) |
l’appendice 2 è così modificata:
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15) |
all’appendice 3, è aggiunto il seguente punto:
|
(1) Per i motori ad accensione spontanea.
(2) Per i motori ad accensione comandata.
(3) Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 17 bis.»;
(4) Misurata o corretta nel valore su umido.
(5) Solo per i motori a gas.
(6) Usare il sensore della temperatura ambiente o un sensore della temperatura dell’aria di aspirazione.
(7) Il valore registrato deve essere a) la coppia frenante netta del motore in conformità al punto 2.4.4 della presente appendice, oppure b) la coppia frenante netta calcolata a partire dai valori di coppia di cui al punto 2.4.4 della presente appendice.»;
(*1) Sarà definito in una fase successiva.
ALLEGATO III
L’allegato VI del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
1) |
alla sezione 8 è aggiunto il seguente paragrafo: «La metodologia per la valutazione delle AES è descritta nell’appendice 2 del presente allegato.»; |
2) |
all’appendice 1, punto 3.1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Il carico utile deve corrispondere al 50-60 % del carico utile massimo del veicolo. Una deviazione da tale percentuale può essere concordata con l’autorità di omologazione. Il motivo di tale deviazione deve essere indicato nel verbale di prova. Si applicano le prescrizioni supplementari di cui all’allegato II.»; |
3) |
è aggiunta la seguente appendice: «Appendice 2 Metodologia per la valutazione dell’AES Ai fini della valutazione dell’AES, l’autorità di omologazione deve quanto meno verificare se le prescrizioni di cui alla presente appendice sono soddisfatte.
|