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Document 32019R1091

    Regolamento (UE) 2019/1091 della Commissione, del 26 giugno 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'esportazione dei prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/4552

    GU L 173 del 27.6.2019, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1091/oj

    27.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 173/42


    REGOLAMENTO (UE) 2019/1091 DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 2019

    che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'esportazione dei prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23 e l'articolo 23 bis, lettera m),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili («TSE») negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d'origine animale e, in taluni casi specifici, alla esportazione degli stessi.

    (2)

    Il divieto di esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate provenienti da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine animali trasformate, compresi quindi i fertilizzanti organici e gli ammendanti, è stato inizialmente introdotto dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione (2) per evitare la trasmissione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) a paesi terzi attraverso proteine animali trasformate potenzialmente contaminate e per prevenire il rischio di un loro nuovo ingresso nell'Unione.

    (3)

    L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha aggiornato la valutazione quantitativa del rischio per il rischio di BSE dovuto alle proteine animali trasformate nel giugno 2018 (3). L'EFSA ha concluso che l'infettività complessiva da agente della BSE dovuta alle proteine animali trasformate nel 2018 era quattro volte inferiore a quella stimata nel 2011.

    (4)

    A seguito del parere espresso dall'EFSA in merito alle proteine animali trasformate è opportuno includere i fertilizzanti organici o gli ammendanti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti nella deroga di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, nel caso in cui essi non contengano materiali di categoria 1 e prodotti da essi derivati o materiali di categoria 2 e prodotti da essi derivati diversi dallo stallatico trasformato.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 che vieta l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti.

    (6)

    L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni applicabili all'esportazione di proteine animali trasformate derivate soltanto da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine. Le condizioni per l'esportazione dei fertilizzanti organici o degli ammendanti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti non sono però state definite. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001 un nuovo punto 5 che stabilisca tali condizioni.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali (GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6).

    (3)  EFSA Journal 2018;16(7):5314.


    ALLEGATO

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

    1)

    al capitolo V, sezione E, il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Fatto salvo il punto 1, l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti è vietata.

    A titolo di deroga, tale divieto non si applica:

    a)

    agli alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti che:

    i)

    sono stati trasformati in stabilimenti o impianti riconosciuti conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009; e

    ii)

    sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione;

    b)

    ai fertilizzanti organici o agli ammendanti, quali definiti all'articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009, che contengono nella loro composizione proteine animali trasformate derivate da ruminanti o una miscela di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti, a condizione che:

    i)

    non contengano materiali di categoria 1 e prodotti da essi derivati o materiali di categoria 2 e prodotti da essi derivati diversi dallo stallatico quale definito all'articolo 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009, trasformato conformemente alle norme di commercializzazione dello stallatico trasformato stabilite all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;

    ii)

    le proteine animali trasformate contenute nei fertilizzanti organici o negli ammendanti siano conformi alle prescrizioni specifiche descritte all'allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;

    iii)

    i fertilizzanti organici o gli ammendanti possano contenere altri materiali di categoria 3 che siano stati trasformati conformemente:

    a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; o

    alle prescrizioni di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 nel caso di compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas; o

    alle prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 laddove tali materiali possono essere utilizzati per fertilizzanti organici e ammendanti conformemente al medesimo regolamento;

    iv)

    siano stati prodotti in stabilimenti o impianti riconosciuti conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    v)

    siano miscelati con una proporzione sufficiente di un componente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono prodotti i fertilizzanti organici o gli ammendanti che renda il prodotto non appetibile agli animali o impedisca l'abuso della miscela come mangime in altri modi. Detto componente deve essere miscelato con i fertilizzanti organici o gli ammendanti nell'impianto di fabbricazione o in un impianto registrato a tale scopo conformemente all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.

    Se richiesto dall'autorità competente del paese terzo di destinazione, l'autorità competente dello Stato membro in cui sono prodotti i fertilizzanti organici o gli ammendanti può accettare l'impiego di altri componenti o altri metodi diversi da quelli autorizzati in tale Stato membro al fine di evitare l'uso dei fertilizzanti organici o degli ammendanti come mangimi, purché essi non siano in contrasto con le norme stabilite all'articolo 22, paragrafo 3, e all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 142/2011;

    vi)

    siano stati trasformati per assicurare la decontaminazione degli agenti patogeni conformemente all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 142/2011;

    vii)

    siano muniti di etichetta apposta sull'imballaggio o sul contenitore recante la dicitura “fertilizzanti organici o ammendanti/per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte”;

    viii)

    siano esportati nel rispetto delle seguenti condizioni:

    sono trasportati in contenitori sigillati, direttamente dall'impianto in cui i fertilizzanti organici o gli ammendanti sono fabbricati o dall'impianto registrato in cui viene aggiunto il componente che rende il prodotto non appetibile agli animali fino al punto di uscita dal territorio dell'Unione, che è un posto di controllo frontaliero figurante nell'elenco dell'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione. Prima di lasciare il territorio dell'Unione, l'operatore responsabile dell'organizzazione del trasporto dei fertilizzanti organici o degli ammendanti informa l'autorità competente del posto di controllo frontaliero dell'arrivo della partita al punto di uscita;

    la partita è accompagnata da un documento commerciale debitamente compilato, prodotto secondo il modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011, rilasciato dal sistema informatico veterinario integrato (TRACES), istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione. In tale documento commerciale il posto di controllo frontaliero di uscita deve essere indicato nella casella I.28;

    quando la partita giunge al punto di uscita, l'autorità competente al posto di controllo frontaliero verifica, in base al rischio, il sigillo dei contenitori presentati al posto di controllo frontaliero. Se il sigillo è verificato e la verifica non è soddisfacente, la partita deve essere distrutta o rispedita allo stabilimento di origine indicato nella casella I.12 del documento commerciale;

    l'autorità competente al posto di controllo frontaliero informa, tramite il sistema TRACES, l'autorità competente indicata nella casella I.4 del documento commerciale dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese;

    l'autorità competente responsabile dell'impianto di fabbricazione di origine o dell'impianto registrato in cui viene aggiunto il componente che rende il prodotto non appetibile agli animali effettua controlli ufficiali basati sul rischio per verificare la conformità al primo e al secondo trattino e per verificare che, per ciascuna partita esportata di fertilizzanti organici e ammendanti che contengono nella loro composizione proteine animali trasformate derivate da ruminanti o una miscela di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero abbia ricevuto la conferma del controllo effettuato presso il punto di uscita, mediante il sistema TRACES.

    Le condizioni di cui al punto 2, lettera b), punti v), vii) e viii), non si applicano ai fertilizzanti organici o agli ammendanti in pacchi pronti alla vendita di peso non superiore a 50 kg per l'uso da parte del consumatore finale.»;

    2)

    al capitolo V, sezione E, è aggiunto il seguente punto 5:

    «5.

    L'esportazione di fertilizzanti organici o ammendanti che contengono nella loro composizione proteine animali trasformate derivate esclusivamente da non ruminanti e che non contengono materiali ottenuti da ruminanti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

    a)

    si applicano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii), della presente sezione. Le condizioni di cui al punto 2, lettera b), punti v) e vii), non si applicano ai fertilizzanti organici o agli ammendanti in pacchi pronti alla vendita di peso non superiore a 50 kg per l'uso da parte del consumatore finale;

    b)

    le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti in essi contenute sono prodotte in impianti di trasformazione che soddisfano i requisiti di cui al capitolo IV, sezione D, lettera c), e figurano in un elenco conformemente al capitolo V, sezione A, punto 1, lettera d);

    c)

    sono stati prodotti in stabilimenti o impianti adibiti esclusivamente alla trasformazione di fertilizzanti organici o ammendanti derivati da non ruminanti.

    In deroga a questa condizione specifica, l'autorità competente può autorizzare l'esportazione di fertilizzanti organici o ammendanti di cui al presente punto prodotti in stabilimenti o impianti che trasformano fertilizzanti organici o ammendanti contenenti materiale ottenuto da ruminanti qualora siano attuate misure efficaci per prevenire la contaminazione incrociata tra i fertilizzanti organici o gli ammendanti contenenti solo materiali ottenuti da non ruminanti e i fertilizzanti organici o gli ammendanti contenenti materiali ottenuti da ruminanti;

    d)

    sono trasportati al punto di uscita dal territorio dell'Unione in materiali di imballaggio nuovi o in contenitori per il trasporto alla rinfusa che non sono usati per il trasporto di materiali ricavati da ruminanti o che sono stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

    Le condizioni di cui al punto 5, lettere c) e d), non si applicano ai fertilizzanti organici o agli ammendanti in pacchi pronti alla vendita di peso non superiore a 50 kg per l'uso da parte del consumatore finale.»


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