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Document 32019R0907
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/907 of 14 March 2019 establishing a Common Training Test for ski instructors under Article 49b of Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of the professional qualifications (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/1935
GU L 145 del 4.6.2019, p. 7–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2023
4.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/907 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 49 ter, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Attualmente i maestri di sci beneficiano del principio di riconoscimento reciproco delle proprie qualifiche stabilito dalla direttiva 2005/36/CE. L'istituzione di una prova di formazione comune («PFC») per i maestri di sci introdurrà un riconoscimento automatico per determinate qualifiche di maestro di sci affinché i titolari di tali qualifiche possano spostarsi più agevolmente tra gli Stati membri. La PFC rappresenterà un modo di facilitare la mobilità dei maestri di sci in tutta l'Unione. Per i maestri di sci che non possiedono i requisiti necessari per partecipare alla PFC o che non hanno superato la PFC, continuerà ad essere applicato il quadro generale per il riconoscimento delle loro qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE. |
(2) |
La professione di maestro di sci, o in alternativa l'istruzione e la formazione che conducono alla qualifica di maestro di sci, è regolamentata in più di un terzo degli Stati membri e pertanto sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 49 ter, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE. |
(3) |
Nel 2012 un memorandum di intesa («memorandum») per un progetto pilota di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione europea è stato sottoscritto da nove Stati membri, vale a dire Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito. La Slovenia e la Repubblica ceca hanno successivamente firmato il memorandum nel 2014. Il memorandum riconosce i diritti acquisiti dei maestri di sci che, alla data del memorandum, erano cittadini degli Stati membri firmatari. Il memorandum ha anche stipulato che l'esito positivo dell'eurotest e della prova eurosicurezza erano prerequisiti per il riconoscimento automatico delle qualifiche di maestro di sci tra tali Stati membri alla data della sottoscrizione del memorandum. Al fine di garantire la certezza del diritto è appropriato e ragionevole fare affidamento su queste due prove come base per il contenuto della PFC e tenere conto delle disposizioni concordate nel memorandum come base comune per il presente regolamento. |
(4) |
Qualsiasi maestro di sci al quale si applica il presente regolamento dovrebbe essere in grado di garantire che le lezioni di sci si svolgano in sicurezza, con piena autonomia, in un ambiente di montagna innevato, ma escludendo quelle aree in cui sono richieste tecniche di alpinismo. Per garantire un'elevata qualità delle lezioni di sci è pertanto opportuno che le qualifiche che conferiscono l'ammissibilità dei candidati a partecipare alla PFC includano anche determinate abilità di insegnamento. |
(5) |
La partecipazione alle competizioni gestite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») e gli eventuali punti FIS assegnati nell'ambito di tali competizioni dovrebbero, se del caso, essere presi in considerazione nel valutare una richiesta di esenzione relativa alla parte I della PFC per quanto riguarda la certificazione delle abilità tecniche. |
(6) |
Ai fini della certezza del diritto è necessario riconoscere i diritti acquisiti sia dei maestri di sci in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum sia di quelli in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum, laddove essi siano in grado di dimostrare l'esperienza richiesta come maestro di sci, a specifiche condizioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini dell'Unione che desiderano intraprendere la professione di maestro di sci in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I.
Articolo 2
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce i contenuti della prova di formazione comune («PFC») e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla PFC sia per superarla.
2. La PFC comprende una prova certificante l'abilità tecnica dei maestri di sci e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci secondo le norme stabilite nell'allegato II, parti I e II rispettivamente.
Articolo 3
Organi competenti
Ai fini del presente regolamento si intende per «organo competente» qualsiasi organo elencato nell'allegato I, che assegna una qualifica conferente il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.
Articolo 4
Principio di riconoscimento automatico
1. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 attestanti l'esito positivo della PFC. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.
2. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 ai maestri di sci che godono dei diritti acquisiti di cui all'articolo 7. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.
Articolo 5
Partecipazione alla PFC
Tutti i cittadini dell'Unione che possiedono una qualifica o stanno ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I (2) hanno il diritto di partecipare alla PFC
Articolo 6
Esenzioni
1. Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I, ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) |
sono in grado di dimostrare con prove concrete di avere ricevuto almeno 100 punti FIS in sci alpino per gli uomini e almeno 85 punti FIS in sci alpino per le donne in una delle discipline tecniche dello slalom o dello slalom gigante nel corso di un qualsiasi periodo di cinque anni; oppure |
b) |
hanno superato l'eurotest. |
2. Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci che hanno superato la prova eurosicurezza sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I.
3. I maestri di sci che hanno superato, come parte della PFC, la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, oppure la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, non sono tenuti a ripetere la parte della PFC da essi già superata.
Articolo 7
Diritti acquisiti
1. I maestri di sci che sono in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima della data di entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.
2. I maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato sia l'eurotest sia la prova eurosicurezza beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, laddove essi siano in possesso anche di una qualifica elencata nell'allegato I.
3. I maestri di sci che hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono in grado di dimostrare un'esperienza professionale di almeno duecento giorni nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.
4. I maestri di sci che beneficiano di diritti acquisiti come stabilito nei paragrafi 1, 2 e 3, hanno il diritto di presentare domanda per un certificato di competenza ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 8
Certificato di competenza
1. Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 7 è rilasciato un certificato di competenza. Il certificato è rilasciato dallo Stato membro o dall'organo competente in uno Stato membro che ha conferito la qualifica professionale, la quale dà al professionista il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.
2. Il certificato di competenza riporta almeno le seguenti informazioni:
a) |
il nome del maestro di sci; |
b) |
i risultati ottenuti nella PFC e la data di superamento della PFC, se del caso; |
c) |
lo specifico diritto acquisito di cui gode il maestro di sci ai sensi dell'articolo 7, se del caso; |
d) |
lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato; |
e) |
la qualifica elencata nell'allegato I posseduta dal maestro di sci. |
3. Il certificato di competenza è accompagnato da un'etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci. L'etichetta attesta che al maestro di sci è stato rilasciato un certificato di competenza e riporta almeno:
a) |
il nome del maestro di sci; |
b) |
l'anno di rilascio del certificato di competenza; |
c) |
lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato. |
4. Un duplicato del certificato di competenza è rilasciato in qualsiasi momento su richiesta del maestro di sci.
Articolo 9
Procedura di notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica apportata alle qualifiche elencate nell'allegato I, nonché l'esistenza di eventuali nuove qualifiche comparabili, in termini di abilità e conoscenze, a quelle elencate nell'allegato I. Tali notifiche devono essere trasmesse tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 10
Formazione ed esperienza di lunga durata
I maestri di sci in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I e in grado di dimostrare almeno 95 giorni di formazione teorica e pratica di maestro di sci e 95 giorni di esperienza lavorativa come maestro di sci sono riconosciuti in Austria al livello di «Diplomschilehrer».
Articolo 11
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(2) Per l'Austria, si tratta della qualifica di «Diplomschilehrer», precedentemente denominata «staatlich geprüfter Schilehrer».
(3) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
Qualifiche
Le qualifiche elencate nel presente allegato sono concepite per garantire un approccio equilibrato tra apprendimento teorico e tirocinio pratico, inclusi lo sci su pista e fuori pista e devono in particolare conferire le seguenti abilità e conoscenze:
a) |
la comprensione delle metodologie di insegnamento, istruzione e formazione e la capacità di applicarle alle lezioni di sci alpino sia su pista che fuori pista; |
b) |
la capacità di adattare una sessione di insegnamento alla luce delle condizioni meteorologiche variabili; |
c) |
la capacità di creare, attuare e valutare in modo autonomo i requisiti d'insegnamento appropriati per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino, da principiante a esperto; |
d) |
la capacità di ideare un programma d'insegnamento di sci alpino utilizzando tecniche idonee; |
e) |
la capacità di creare una situazione formativa; |
f) |
la capacità di preparare materiale didattico, informativo e formativo da utilizzare durante qualsiasi tipo di lezione di sci alpino; |
g) |
la capacità di effettuare una dimostrazione tecnica che include una spiegazione dei diversi elementi per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino; |
h) |
la capacità di valutare una sessione o un ciclo di insegnamento di sci alpino; |
i) |
la conoscenza dei principi di primo soccorso e la capacità di applicarli in caso di infortunio durante la pratica di sport invernali e la capacità di avviare le operazioni di salvataggio. |
Stato membro |
Qualifiche |
Enti che rilasciano le qualifiche |
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Austria |
Diplomschilehrer or Landesschilehrer/Schilehrer in Vorarlberg |
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Belgio |
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Bulgaria |
Ски учител клас C |
Българско ски училище |
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Croazia |
Učitelj skijanja |
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Repubblica ceca |
Instruktor lyžování APUL A |
Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL) |
||||||||
Danimarca |
Euro Ski Pro |
Den Danske Skiskole |
||||||||
Finlandia |
Level 3 – hiihdonopettaja |
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||||||||
Francia |
|
Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM) |
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Germania |
Staatlich geprüfter Skilehrer |
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||||||||
Grecia |
Ski instructor Downhill A |
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού |
||||||||
Ungheria |
Síoktató **** |
Síktatók Magyarországi Szövetsége |
||||||||
Irlanda |
Alpine Ski Teacher – Level 4 |
Irish Association of Snowsports instructors (IASI) |
||||||||
Italia |
Maestro di Sci |
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||||||||
Lettonia |
Profesionāls slēpošanas instruktors |
Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija (LSSIA) |
||||||||
Lituania |
A kategorijos instruktorių pažymėjimai |
National Russian League of Instructors (NRLI)/DruSkiSchool |
||||||||
Paesi Bassi |
Ski-instructeur niveau 4 |
Nederlandse Ski Vereniging |
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Polonia |
Instruktor Zawodowy – PZN |
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN) |
||||||||
Portogallo |
Treinadores de esqui alpino de grau 2 |
|
||||||||
Romania |
Monitor de schi I |
Federația română de schi biatlon |
||||||||
Slovacchia |
Inštruktor lyžovnia III. kvalifikačného stupňa |
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||||||||
Slovenia |
Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko |
Smučarska zveza Slovenije |
||||||||
Spagna |
Técnico deportivo de esquí alpino |
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
||||||||
Svezia |
Svenska skidlärarexamen |
Det svenska skidrådet |
||||||||
Regno Unito |
Alpine level 4 – International Ski Teacher Diploma |
BASI – British Association of Snowsport Instructors |
ALLEGATO II
Organizzazione della prova di formazione comune («PFC»)
1. PARTE I - PROVA ATTESTANTE L'ABILITÀ TECNICA («PROVA TECNICA»)
1.1. Principi generali
1.1.1. Norme applicabili
La prova tecnica consiste in uno slalom gigante in sci alpino. Essa è organizzata secondo le norme tecniche stabilite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») ed è adattata per tenere conto degli obiettivi della prova tecnica.
1.1.2. Candidati ammissibili
Possono partecipare alla prova tecnica i cittadini dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare alla prova tecnica i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.
1.1.3. Manche
La prova tecnica è composta di due manche. L'ordine di partenza per la prima manche è estratto a sorte, mentre l'ordine di partenza per la seconda manche è invertito rispetto a quello della prima manche. I candidati che superano la prova tecnica durante la prima manche non partecipano alla seconda. I candidati che non superano la prova tecnica durante la prima manche possono partecipare alla seconda.
1.1.4. Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova tecnica. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova tecnica è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato l'eurotest prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova tecnica.
Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso. dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o l'organo competente possono delegare tale potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.
1.1.5. Procedura di revisione
I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova tecnica da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova tecnica per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.
1.1.6. Documentazione dei risultati
Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova tecnica entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova tecnica o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.
1.2. La pista
1.2.1. Criteri generali per la pista
La prova tecnica si svolge su una pista di slalom gigante che risponde ai criteri stabiliti dalla FIS e adattati al fine di tener conto degli obiettivi della prova tecnica, in particolare per quanto riguarda la lunghezza, il dislivello e il numero di porte. Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date della prova tecnica alla Commissione e agli altri Stati membri o ai loro organi competenti con almeno due mesi di anticipo.
Il dislivello è compreso tra 250 metri e 300 metri. Il numero di porte è compreso tra l'11 % e il 15 % del dislivello in metri, ma idealmente tra il 12 % e il 13 % al fine di valutare l'abilità nelle traiettorie di curva dei maestri di sci piuttosto che l'abilità di scivolamento.
I criteri menzionati in questa sezione e nella sezione 1.2.2 possono regolarmente condurre a tempi non compensati per gli apripista, all'inizio della prova tecnica, compresi tra 45 e 60 secondi.
La prova tecnica consente di tracciare la pista senza porte esterne, ad eccezione della prima e dell'ultima porta e delle figure.
1.2.2. Profili delle discese
I profili delle discese sulla pista di slalom gigante devono conformarsi, per quanto possibile, alle seguenti combinazioni:
a) |
un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza media con una percentuale di dislivello compresa tra il 26 % e il 43 %; |
b) |
un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza forte con una percentuale di dislivello compresa tra il 45 % e il 52 %; |
c) |
un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza lieve con una percentuale di dislivello compresa tra il 25 % e il 26 %. |
1.2.3. Omologazione della pista
La pista deve essere omologata da una commissione tecnica, i cui membri devono essere nominati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente, in base alle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione tecnica. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare una proposta solo per motivi debitamente giustificati. Una volta omologata la pista, lo Stato membro o l'organo competente notifica con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri i dettagli pratici di ogni evento da organizzare per eseguire la PFC su tale pista.
1.3. Apripista
1.3.1. Requisiti per gli apripista partecipanti alla prova tecnica
Vi deve essere un numero minimo di tre apripista partecipanti alla prova tecnica. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, è obbligato a selezionare gli apripista.
Gli apripista sono cittadini di un qualsiasi Stato membro. Essi devono aver superato l'eurotest o la prova eurosicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o aver superato la PFC con l'ottenimento un coefficiente di correzione uguale o maggiore di 0,8700 nel test di calibrazione per la stagione in corso.
1.3.2. Test di calibrazione per gli apripista
Gli apripista per la prova tecnica sono soggetti a un test di calibrazione. L'obiettivo del test di calibrazione è di attribuire un coefficiente di correzione a ciascun apripista al fine di stabilire il tempo di riferimento per i candidati della prova tecnica. Ciascun apripista può completare due manche durante il test di calibrazione e il risultato migliore è attribuito al rispettivo apripista. Il coefficiente di correzione attribuito a ciascun apripista è da rivedere annualmente.
Il test di calibrazione è organizzato da una commissione per i test di calibrazione. I membri della commissione per i test di calibrazione sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano il test di calibrazione possono avanzare proposte per la composizione della commissione per i test di calibrazione. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.
Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date del test di calibrazione con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti.
I risultati del test di calibrazione sono pubblicati dallo Stato membro organizzatore prima della data prevista per lo svolgimento della PFC in tale Stato membro.
1.3.3. Il coefficiente di correzione per gli apripista
I tempi compensati per gli apripista sono calcolati moltiplicando il tempo di ammissione del test di calibrazione del rispettivo apripista per il coefficiente di correzione attribuito.
Il tempo di riferimento per il test di calibrazione è calcolato come la media dei due tempi migliori compensati degli apripista di riferimento. Quattro apripista di riferimento sono nominati dalla commissione per i test di calibrazione in base ai risultati dell'elenco degli apripista dell'anno precedente.
Il coefficiente di correzione degli apripista è calcolato come segue:
coefficiente di correzione = tempo di riferimento del test di calibrazione/tempo di percorrenza degli apripista.
1.4. Superamento della prova tecnica
1.4.1. Calcolo del tempo di riferimento per la prova tecnica
Il tempo di riferimento della prova tecnica è calcolato come segue, con un minimo di tre apripista alla partenza e almeno due all'arrivo delle loro manche:
a) |
si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso prima della partenza del primo candidato della manche; |
b) |
si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso dopo la partenza dell'ultimo candidato della manche; |
c) |
il tempo di riferimento della prova tecnica è la media delle due medie di cui ai punti a) e b). |
Ciascun apripista è autorizzato a effettuare una nuova partenza se non ha potuto completare normalmente la manche.
Il coefficiente degli apripista deve essere comunicato ai candidati prima dell'inizio della prova tecnica.
1.4.2. Tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova
Si considera che i seguenti candidati abbiano superato la prova tecnica:
a) |
i candidati uomini che abbiano completato una manche con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 19 %. |
b) |
le candidate donne che abbiano completato una manche con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 25 %. |
Il tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova è di conseguenza calcolato come segue:
a) |
tempo massimo di percorrenza uomini = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,19; |
b) |
tempo massimo di percorrenza donne = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,25. |
2. PARTE II - PROVA ATTESTANTE LE COMPETENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA («PROVA DI SICUREZZA»)
2.1. Principi generali
2.1.1. Obiettivo della prova di sicurezza
La prova di sicurezza persegue l'obiettivo di valutare il rispetto dei requisiti minimi dei candidati in termini di sicurezza, indispensabili per l'esercizio della professione di maestro di sci in ambiente specifico.
2.1.2. Candidati ammissibili
I cittadini dell'Unione possono partecipare alla prova di sicurezza previo superamento della prova tecnica. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare ad una prova di sicurezza i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.
2.1.3. Autorità competente
La prova di sicurezza è organizzata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la formazione dei maestri di sci nel rispettivo territorio dello Stato membro nel quale si svolge la prova di sicurezza, a seguito di un accordo con una commissione tecnica costituita a tal fine. La commissione tecnica è composta da cittadini qualificati di un qualsiasi Stato membro e rappresenta almeno tre Stati membri. Tali cittadini sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso. dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, comunica le date della prova di sicurezza alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti con almeno due mesi di anticipo.
2.1.4. Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova di sicurezza. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova di sicurezza è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato la prova di sicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova di sicurezza.
Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso. dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o organo competente possono delegare questo potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.
2.1.5. Procedura di revisione
I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova di sicurezza da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova di sicurezza per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.
2.1.6. Documentazione dei risultati
Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova di sicurezza entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova di sicurezza o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.
2.2. Struttura della prova
La prova di sicurezza è suddivisa in due parti e si articola in cinque moduli obbligatori, ognuno dei quali è valutato singolarmente. La prova di sicurezza valuta le conoscenze e le abilità relative alla sicurezza dei candidati per mezzo di un esame teorico e di un esame pratico.
In caso di esito negativo di uno o più moduli o se la prova di sicurezza non include tutti i moduli, il candidato deve ripetere l'intera prova.
Di seguito sono illustrati i singoli moduli.
2.2.1. L'esame teorico
Modulo: «Inviate una richiesta di soccorso al centro di soccorso locale nella lingua del paese di accoglienza in seguito a una valanga.»
L'esame teorico è considerato superato se la richiesta di soccorso giunge al centro di soccorso in maniera chiara e comprensibile e fornendo informazioni accurate che consentono a detto centro di assolvere i propri compiti.
2.2.2. L'esame pratico
L'esame pratico per sci fuori pista prevede tre moduli d'insegnamento incentrati sulla gestione del gruppo e un modulo che consiste nella ricerca e salvataggio di due persone sepolte da una valanga. L'esame pratico deve essere sostenuto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è organizzata la prova.
I tre moduli sulla gestione del gruppo hanno una durata di 15 minuti ciascuno, con un tempo di preparazione di 15 minuti per ogni modulo. Tali moduli d'insegnamento sono considerati superati se almeno il 75 % delle esercitazioni è stato svolto in maniera soddisfacente.
2.2.2.1.
Modulo 1: «Interpretate con il vostro gruppo il bollettino sul rischio valanghe. Confrontate le indicazioni del bollettino con le vostre osservazioni in loco e valutate la situazione.»
Modulo 2: «Portate il vostro gruppo su un pendio fuori pista e proponete un tracciato tenendo conto di fattori quali condizioni della neve, punti di raduno e tipo di organizzazione del gruppo. Valutate i rischi della discesa insieme al vostro gruppo.»
Modulo 3: Un'ulteriore forma di valutazione è estratta a sorte tra le seguenti possibilità:
a) |
Interpretazione e comprensione della meteorologia
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b) |
Comprensione dei pericoli in alta montagna
|
c) |
Abilità di valutare e interpretare il manto nevoso
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2.2.2.2.
Il modulo consiste nell'individuare due apparecchi di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA) nonché riportare in superficie almeno uno dei due apparecchi. Ciascun ARTVA è riposto in una sacca con materiale isolante di circa 60 cm di larghezza e sotterrato a circa 1 m di profondità ma senza sovrapposizione di segnale. È possibile utilizzare un ARTVA da esercitazione. La zona di ricerca è circoscritta a una superficie massima di 50 m per 50 m. Il tempo massimo consentito per localizzare i due ARTVA e riportare in superficie uno di essi è di 8 minuti. Per partecipare al modulo di ricerca i candidati devono essere dotati di un ARTVA digitale provvisto di almeno tre antenne. I candidati in possesso di un ARTVA analogico non sono ammessi a questa modulo di prova. Il modulo è superato se i due ARTVA sotterrati sono localizzati con successo e uno di essi è riportato in superficie entro i limiti di tempo stabiliti.