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Document 32018R0690
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/690 of 7 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance fenazaquin (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/2646
GU L 117 del 8.5.2018, blz. 3-5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Van kracht
|
8.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/690 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva di esecuzione 2011/39/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva fenazaquin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
L'approvazione della sostanza attiva fenazaquin, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, era limitata agli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra. |
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(4) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del 19 settembre 2011, la società Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, fabbricante della sostanza attiva, ha presentato alla Grecia, Stato membro relatore designato, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione del fenazaquin al fine di revocare la restrizione e consentire l'uso su uve, agrumi, pomacee e frutta a nocciolo. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore. |
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(5) |
Lo Stato membro relatore ha redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione e lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 14 febbraio 2012. |
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(6) |
L'Autorità ha trasmesso l'addendum al progetto di relazione di valutazione al richiedente e agli Stati membri, invitandoli a presentare osservazioni, e lo ha messo a disposizione del pubblico in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(7) |
Il 19 marzo 2013 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che i nuovi usi della sostanza attiva fenazaquin soddisfino i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 17 settembre 2013 la Commissione ha inviato il progetto modificato di relazione di esame al richiedente, invitandolo a presentare osservazioni, e il 2 ottobre 2013 lo ha inviato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il comitato permanente non ha potuto stabilire se fosse opportuno modificare le condizioni di approvazione del fenazaquin, come chiesto dal richiedente. |
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(8) |
In seguito a un ulteriore esame del fascicolo, la Commissione ha elaborato un progetto di addendum alla relazione di esame iniziale e un progetto di regolamento relativo al fenazaquin. Il 13 dicembre 2017 la Commissione ha presentato il progetto di addendum e il progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
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(9) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di addendum alla relazione di esame relativa al fenazaquin. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state sottoposte a un attento esame. |
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(10) |
Non è stato dimostrato se si possa prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti fenazaquin soddisfino in generale le prescrizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a meno che non sia mantenuta la restrizione al solo uso in serra attualmente prevista. È pertanto opportuno mantenere la limitazione al solo uso in serra, come definito all'articolo 3, punto 27, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(11) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che quando il prodotto fitosanitario è usato come coltura commestibile, sono soddisfatti i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno mantenere la restrizione al solo uso del fenazaquin sulle piante ornamentali. |
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(12) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario e opportuno modificare le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin, mantenendo determinate condizioni e restrizioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(2) Direttiva di esecuzione 2011/39/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fenazaquin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 30).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenazaquin (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva fenazaquin come antiparassitario). EFSA Journal 2013;11(4):3166. [80 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.
ALLEGATO
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 342 «Fenazaquin», il testo nella colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:
«PARTE A:
Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida in serra.
PARTE B
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011, nonché dell'addendum alla relazione di esame sul fenazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 22 marzo 2018.
Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:
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a) |
la protezione degli organismi acquatici; |
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b) |
la protezione degli operatori, prevedendo anche che le condizioni d'impiego richiedano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale; |
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c) |
la protezione delle api; |
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d) |
il rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre; |
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e) |
il rischio per i consumatori, in particolare a causa dei residui prodotti durante la lavorazione; |
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f) |
le condizioni d'impiego al fine di evitare l'esposizione a residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale. |
Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»