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Document 32018R0511

Regolamento (UE) 2018/511 del Consiglio, del 23 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

GU L 84 del 28.3.2018, pp. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/511/oj

28.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/511 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2018

che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione per assicurare la corretta comunicazione delle catture. Taluni riferimenti nelle note in calce e la loro formulazione dovrebbero essere corretti.

(3)

Nel regolamento (UE) 2018/120 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pertinenti pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile.

(4)

I limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero ora essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) pubblicato il 23 febbraio 2018.

(5)

Per le attività di pesca del cicerello, le divisioni CIEM 2a e 3a e la sottozona CIEM 4 sono suddivise in zone di gestione sulla base di pareri scientifici. La zona di gestione 3r è principalmente situata nelle acque norvegesi. Tuttavia essa copre anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. Dal parere del CIEM risulta che, in media, l'8 % delle catture nella zona di gestione 3r è prelevato nelle acque dell'Unione. I limiti di cattura per le acque dell'Unione della zona di gestione 3r dovrebbero essere stabiliti in conformità di tale parere.

(6)

Il TAC per il merluzzo bianco nella sottozona CIEM 1 e nella divisione 2b dovrebbe essere modificato in modo da rispecchiare correttamente le possibilità di pesca disponibili per le navi dell'Unione in tale zona.

(7)

Il numero massimo di pescherecci con palangari consentiti per Malta nella zona della convenzione ICCAT che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbe essere modificato per tenere conto del maggior numero di pescherecci autorizzati in tal senso.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120.

(9)

I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e IV del regolamento (UE) 2018/120 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

1.   

L'allegato IA è così modificato:

a)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

Danimarca

195 875  (2)

 

 

Regno Unito

4 282  (2)

 

 

Germania

300 (2)

 

 

Svezia

7 193  (2)

 

 

Unione

207 650

 

 

TAC

207 650

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona

:

Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r ()

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

126 837

4 717

8 177

55 979

0

165

0

Regno Unito

2 772

103

179

1 224

0

4

0

Germania

194

7

13

86

0

0

0

Svezia

4 658

173

300

2 056

0

6

0

Unione

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

Totale

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

()  Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.»;

b)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'argentina nelle acque dell'Unione delle zone 3a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 3a e 4

(ARU/3A4-C)

Danimarca

1 093

 

 

Germania

11

 

 

Francia

8

 

 

Irlanda

8

 

 

Paesi Bassi

51

 

 

Svezia

43

 

 

Regno Unito

20

 

 

Unione

1 234

 

 

TAC

1 234

 

TAC precauzionale»;

c)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosme nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

3a

(USK/03 A.)

Danimarca

15

 

 

Svezia

8

 

 

Germania

8

 

 

Unione

31

 

 

TAC

31

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»;

d)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosme nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(USK/567EI.)

Germania

17

 

 

Spagna

60

 

 

Francia

705

 

 

Irlanda

68

 

 

Regno Unito

340

 

 

Altri

17 (4)

 

 

Unione

1 207

 

 

Norvegia

2 923  (5)  (6)  (7)  (8)

 

 

TAC

4 130

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

e)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'eglefino nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03 A.)

Belgio

12

 

 

Danimarca

2 070

 

 

Germania

132

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Svezia

245

 

 

Unione

2 461

 

 

TAC

2 569

 

TAC analitico»;

f)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il nasello nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03 A.)

Danimarca

2 890  (9)

 

 

Svezia

246 (9)

 

 

Unione

3 136

 

 

TAC

3 136  (10)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

g)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

61 277  (11)

 

 

Germania

23 825  (11)

 

 

Spagna

51 949  (11)  (12)

 

 

Francia

42 644  (11)

 

 

Irlanda

47 451  (11)

 

 

Paesi Bassi

74 720  (11)

 

 

Portogallo

4 826  (11)  (12)

 

 

Svezia

15 158  (11)

 

 

Regno Unito

79 513  (11)

 

 

Unione

401 363  (11)  (13)

 

 

Norvegia

110 000

 

 

Isole Færøer

10 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

h)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a

(BLI/03 A-)

Danimarca

3

 

 

Germania

2

 

 

Svezia

3

 

 

Unione

8

 

 

TAC

8

 

TAC precauzionale»;

i)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione della zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(LIN/03 A.)

Belgio

6

 

 

Danimarca

50

 

 

Germania

6

 

 

Svezia

19

 

 

Regno Unito

6

 

 

Unione

87

 

 

TAC

87

 

TAC precauzionale»;

j)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

48 (14)

 

 

Danimarca

8 (14)

 

 

Germania

173 (14)

 

 

Spagna

3 498

 

 

Francia

3 730  (14)

 

 

Irlanda

935

 

 

Portogallo

8

 

 

Regno Unito

4 296  (14)

 

 

Unione

12 696

 

 

Norvegia

7 500  (15)  (16)  (17)

 

 

Isole Færøer

200 (18)  (19)

 

 

TAC

20 396

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

k)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/03 A.)

Danimarca

8 626

 

 

Germania

25

 

 

Svezia

3 087

 

 

Unione

11 738

 

 

TAC

11 738

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»

l)

(non riguarda la versione italiana);

m)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

(SOL/3ABC24)

Danimarca

376

 

 

Germania

22 (20)

 

 

Paesi Bassi

36 (20)

 

 

Svezia

14

 

 

Unione

448

 

 

TAC

448

 

TAC analitico

n)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il suro/sugarello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

14 (21)

 

 

Danimarca

5 985  (21)

 

 

Germania

529 (21)  (22)

 

 

Spagna

111 (21)

 

 

Francia

497 (21)  (22)

 

 

Irlanda

376 (21)

 

 

Paesi Bassi

3 604  (21)  (22)

 

 

Portogallo

13 (21)

 

 

Svezia

75 (21)

 

 

Regno Unito

1 425  (21)  (22)

 

 

Unione

12 629

 

 

Norvegia

2 550  (23)

 

 

TAC

15 179

 

TAC precauzionale

2.   

L'allegato IB è così modificato:

a)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

5 409  (26)

 

 

Spagna

12 047  (26)

 

 

Francia

2 461  (26)

 

 

Polonia

2 359  (26)

 

 

Portogallo

2 472  (26)

 

 

Regno Unito

3 552  (26)

 

 

Altri Stati membri

390 (24)  (26)

 

 

Unione

28 690  (25)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

b)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per gli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

858 (27)  (28)  (29)

 

 

Francia

4 (27)  (28)  (29)

 

 

Regno Unito

6 (27)  (28)  (29)

 

 

Unione

868 (27)  (28)  (29)

 

 

Norvegia

628 (27)  (28)

 

 

Isole Færøer

0 (27)  (28)  (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

3.   

Nell'allegato IV, punto 4, la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

Numero di pescherecci (31)

 

Cipro (32)

Grecia (33)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (34)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

16

12

20

6

1

Pescherecci con palangari

20 (35)

0

0

30

8

31

54

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

37

60

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

33 (36)

2

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altri pescherecci artigianali (37)

0

42

0

0

118

184

0


(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)  Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.»;

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(6)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

(7)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)

7 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(8)  I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000 »;

(9)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(10)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.»;

(11)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %.

(12)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(13)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.»;

(14)  Condizione speciale: non più del 15 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(15)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t indicato (OTH/*6X14.): 3 000. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione non possono essere superiori al 5 %.

(16)  Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

7 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(17)  I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000.

(18)  Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(19)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 75.»;

(20)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.»;

(21)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(22)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2 A-14).

(23)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).».

(24)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(25)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(26)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»;

(27)  Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(28)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45′ N

28° 30′ W

2

62° 50′ N

25° 45′ W

3

61° 55′ N

26° 45′ W

4

61° 00′ N

26° 30′ W

5

59° 00′ N

30° 00′ W

6

59° 00′ N

34° 00′ W

7

61° 30′ N

34° 00′ W

8

62° 50′ N

36° 00′ W

9

64° 45′ N

28° 30′ W

(29)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(30)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).».

(31)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(32)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

(33)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

(34)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(35)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(36)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

(37)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).».


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