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Dokument 32018D1143

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1143 della Commissione, del 10 agosto 2018, che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina [notificata con il numero C(2018) 5071] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/5071

    GU L 207 del 16.8.2018, str. 58—64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1143/oj

    16.8.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 207/58


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1143 DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 2018

    che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina

    [notificata con il numero C(2018) 5071]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 15, lettera a) e lettera b), punto ii), primo comma, l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa conferisce alla Commissione il potere di stabilire, tra l'altro, le condizioni particolari per l'ammissione temporanea di equidi registrati e le importazioni di equidi nell'Unione.

    (2)

    La decisione 92/260/CEE della Commissione (2) dispone che gli Stati membri autorizzino l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria stabilite, tra l'altro, all'allegato II, parti da A a E.

    (3)

    La decisione 93/197/CEE della Commissione (3) dispone che gli Stati membri autorizzino le importazioni nell'Unione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria stabilite, tra l'altro, all'allegato II, parti da A a E.

    (4)

    Se provengono da un paese terzo in cui l'arterite virale equina è stata ufficialmente segnalata nei 6 mesi precedenti la spedizione nell'Unione, gli equidi maschi non castrati possono essere introdotti nell'Unione solo se sono stati sottoposti a prova risultando negativi all'arterite virale equina o sono stati vaccinati e regolarmente rivaccinati contro tale malattia.

    (5)

    In aggiunta agli obblighi dell'Unione relativi all'esame o alla vaccinazione degli equidi maschi non castrati destinati all'ingresso nell'Unione, il capitolo 12.9 del codice sanitario per gli animali terrestri («il codice») dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2017 (4), contiene la raccomandazione sull'esame degli equidi maschi non castrati per l'arterite virale equina.

    (6)

    Se non è possibile ottenere il campione di sperma di un equide maschio non castrato sieropositivo da sottoporre a prova né può essere certificata la vaccinazione ininterrotta, la prova dell'accoppiamento dell'equide maschio con due giumente sieronegative descritta all'articolo 12.9.2, punto 4, lettera a), del codice è un protocollo alternativo idoneo a garantire che tale equide maschio non castrato non trasmetta l'arterite virale equina attraverso lo sperma.

    (7)

    A causa di carenze nella disponibilità del vaccino contro l'arterite virale equina, è necessario stabilire un protocollo di prova per l'arterite virale equina in linea con le raccomandazioni dell'OIE e modificare di conseguenza i certificati sanitari di cui all'allegato II, parti da A a E, delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE.

    (8)

    Le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II, parti da A a E, della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    L'allegato II, parti da A a E, della decisione 93/197/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

    (2)  Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

    (3)  Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).

    (4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm.


    ALLEGATO I

    La decisione 92/260/CEE è così modificata:

    1)

    in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti da A a E, la sezione III, lettera e), punto v), è sostituita dalla seguente:

    «(3) v)

    qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni,

    negli ultimi 6 mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3);

    oppure

    l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il … (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione, con una diluzione del siero di 1:4 (3);

    oppure

    l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una percentuale di tutto lo sperma raccolto il … (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3);

    oppure

    l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina su una percentuale di tutto lo sperma raccolto dopo che un campione di sangue dell'animale prelevato il … (5), nei 6 mesi precedenti la data di spedizione, era stato sottoposto, con esito positivo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 (3);

    oppure

    entro il periodo di 6 mesi precedente la data di spedizione, l'equino di sesso maschile, precedentemente risultato positivo agli anticorpi del virus dell'arterite equina o vaccinato contro l'arterite virale equina, è stato sottoposto:

    a)

    alla prova dell'accoppiamento, in due giorni consecutivi, con almeno due giumente, tenute in isolamento durante i 7 giorni precedenti e per almeno 28 giorni dopo la prova dell'accoppiamento, sottoposte con esito negativo a due prove sierologiche per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 su campioni di sangue prelevati al momento della prova dell'accoppiamento e almeno 28 giorni dopo detta prova, e

    b)

    a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il … (5), vale a dire nei 21 giorni precedenti la data di spedizione:

    con esito positivo con una diluizione del siero di almeno 1:4 (3), oppure

    con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4 (3);

    oppure

    l'animale è stato vaccinato il … (5) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (3):

    Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina

    Istruzioni Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

    Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

    a)

    La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue risultato in seguito negativo ad una prova di neutralizzazione del virus con diluizione del siero di 1:4 (3); oppure

    b)

    la vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a 15 giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato il campione di sangue che nel corso di detto periodo è risultato negativo ad una prova di neutralizzazione del virus con diluizione del siero di 1:4 (3); oppure

    c)

    la vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno 10 giorni di intervallo, sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorpale stabile o in diminuzione (3); oppure

    d)

    la vaccinazione è stata effettuata dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 effettuata su un campione di sangue prelevato non prima di 7 giorni a partire dall'inizio di un periodo di isolamento ininterrotto durato almeno 21 giorni dopo la vaccinazione (3); oppure

    e)

    la vaccinazione è stata effettuata tra i 180 e i 250 giorni di età dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 o effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in diminuzione su due campioni di sangue prelevati ad almeno 14 giorni di intervallo (3);

    oppure

    gli obblighi relativi alle prove connesse all'arterite virale equina o alla vaccinazione contro la malattia sono stati annullati dall'atto giuridico dell'Unione … (inserire riferimento all'atto giuridico dell'Unione applicabile) in quanto l'animale è temporaneamente ammesso nell'Unione per partecipare alla manifestazione equestre specificata nell'atto giuridico, è tenuto separato dagli altri equidi che non partecipano a tale evento e qualsiasi attività riproduttiva, compresa la raccolta di sperma, è vietata durante il soggiorno temporaneo nell'Unione (3);»;

    2)

    in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti A, B e D, la nota a piè di pagina 6 è soppressa;

    3)

    in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti C ed E, la nota a piè di pagina 7 è soppressa.


    ALLEGATO II

    La decisione 93/197/CEE è così modificata:

    1)

    in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti A, C, D ed E, la sezione III, lettera e), punto v), è sostituita dalla seguente:

    «(3) v)

    qualora l'equide di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni,

    negli ultimi 6 mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3);

    oppure

    l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il … (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione, con una diluzione del siero di 1:4 (3);

    oppure

    l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una percentuale di tutto lo sperma raccolto il … (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3);

    oppure

    l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina su una percentuale di tutto lo sperma raccolto dopo la data in cui un campione di sangue dell'animale prelevato il … (4), nei 6 mesi precedenti la data di spedizione, era stato sottoposto, con esito positivo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 (3);

    oppure

    entro il periodo di 6 mesi precedente la data di spedizione, l'equino di sesso maschile, precedentemente risultato positivo agli anticorpi del virus dell'arterite equina o vaccinato contro l'arterite virale equina, è stato sottoposto:

    a)

    alla prova dell'accoppiamento, in due giorni consecutivi, con almeno due giumente, tenute in isolamento durante i 7 giorni precedenti e per almeno 28 giorni dopo la prova dell'accoppiamento, sottoposte con esito negativo a due prove sierologiche per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 su campioni di sangue prelevati al momento della prova dell'accoppiamento e almeno 28 giorni dopo detta prova, e

    b)

    a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il … (4), vale a dire nei 21 giorni precedenti la data di spedizione:

    con esito positivo con una diluizione del siero di almeno 1:4 (3), oppure

    con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4 (3);

    oppure

    l'animale è stato vaccinato il … (4) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (3):

    Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina

    Istruzioni Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

    Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

    a)

    La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue risultato in seguito negativo ad una prova di neutralizzazione del virus con diluizione del siero di 1:4 (3); oppure

    b)

    la vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a 15 giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato il campione di sangue che nel corso di detto periodo è risultato negativo ad una prova di neutralizzazione del virus con diluizione del siero di 1:4 (3); oppure

    c)

    la vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno 10 giorni di intervallo, sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorpale stabile o in diminuzione (3); oppure

    d)

    la vaccinazione è stata effettuata dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 effettuata su un campione di sangue prelevato non prima di 7 giorni a partire dall'inizio di un periodo di isolamento ininterrotto durato almeno 21 giorni dopo la vaccinazione (3); oppure

    e)

    la vaccinazione è stata effettuata tra i 180 e i 250 giorni di età dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, o effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in diminuzione su due campioni di sangue prelevati ad almeno 14 giorni di intervallo (3)»;

    2)

    nel certificato sanitario di cui all'allegato II, parte B, la sezione III, lettera e), punto v), è sostituita da:

    «(2) v)

    qualora l'equide di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni,

    negli ultimi 6 mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (2);

    oppure

    l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il … (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione, con una diluzione del siero di 1:4 (2);

    oppure

    l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una percentuale di tutto lo sperma raccolto il … (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (2);

    oppure

    l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus, reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'arterite virale equina su una percentuale di tutto lo sperma raccolto dopo la data in cui un campione di sangue dell'animale prelevato il … (4), nei 6 mesi precedenti la data di spedizione, era stato sottoposto, con esito positivo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 (2);

    oppure

    entro il periodo di 6 mesi precedente la data di spedizione, l'equino di sesso maschile, precedentemente risultato positivo agli anticorpi del virus dell'arterite equina o vaccinato contro l'arterite virale equina, è stato sottoposto:

    a)

    alla prova dell'accoppiamento, in due giorni consecutivi, con almeno due giumente, tenute in isolamento durante i 7 giorni precedenti e per almeno 28 giorni dopo la prova dell'accoppiamento, sottoposte con esito negativo a due prove sierologiche per l'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 su campioni di sangue prelevati al momento della prova dell'accoppiamento e almeno 28 giorni dopo detta prova, e

    b)

    a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il … (4), vale a dire nei 21 giorni precedenti la data di spedizione:

    con esito positivo con una diluizione del siero di almeno 1:4 (2), oppure

    con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4 (2);

    oppure

    l'animale è stato vaccinato il … (4) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (2):

    Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina

    Istruzioni Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

    Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

    a)

    La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue risultato in seguito negativo ad una prova di neutralizzazione del virus con diluizione del siero di 1: 4 (2); oppure

    b)

    la vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a 15 giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato il campione di sangue che nel corso di detto periodo è risultato negativo ad una prova di neutralizzazione del virus con diluizione del siero di 1:4 (2); oppure

    c)

    la vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno 10 giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorpale stabile o in diminuzione (2); oppure

    d)

    la vaccinazione è stata effettuata dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4 effettuata su un campione di sangue prelevato non prima di 7 giorni a partire dall'inizio di un periodo di isolamento ininterrotto durato almeno 21 giorni dopo la vaccinazione (2); oppure

    e)

    la vaccinazione è stata effettuata tra i 180 e i 250 giorni di età dopo che l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina con una diluzione del siero di 1:4, o effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio con titoli stabili o in diminuzione su due campioni di sangue prelevati ad almeno 14 giorni di intervallo (2);».


    Góra