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Document 32018D0412

Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

GU L 76 del 19.3.2018, p. 30–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R0947

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/412/oj

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/30


DECISIONE (UE) 2018/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di migrazione e di rifugiati, che richiede solidarietà e un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i programmi esistenti al fine di elaborare e sostenere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU) e ad affrontare i fattori politici, sociali, economici e ambientali che costituiscono le cause profonde della migrazione, compresi, tra l'altro, la povertà, le disuguaglianze, la crescita demografica, la mancanza di lavoro e di opportunità economiche, l'accesso limitato all'istruzione, l'instabilità, i conflitti, i cambiamenti climatici e le conseguenze a lungo termine dello sfollamento forzato.

(2)

Sebbene sia di fondamentale importanza fornire risorse per affrontare le cause profonde della migrazione, l'Unione mantiene il suo pieno impegno a favore di politiche in altri importanti settori prioritari indicati nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea.

(3)

È stato sviluppato un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tiene conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dell'Unione è stato istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e ad affrontare le cause profonde della migrazione. Esso dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), oltre che degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

(4)

Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Banca europea per gli investimenti (BEI) di contribuire al piano per gli investimenti esterni tramite la sua iniziativa per la resilienza, che è intesa a promuovere gli investimenti nel vicinato meridionale e nei Balcani occidentali.

(5)

Un elemento essenziale dell'iniziativa della BEI per la resilienza è l'ampliamento del mandato di prestiti esterni della BEI sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò dovrebbe consentire alla BEI di contribuire rapidamente al conseguimento degli obiettivi del piano per gli investimenti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato al fine di attirare gli investimenti privati e stimolare gli investimenti a lungo termine.

(6)

Il comitato strategico del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, in cui la BEI è rappresentata, fornirà orientamenti sulla complementarietà tra l'iniziativa della BEI per la resilienza e le componenti del piano per gli investimenti esterni in conformità del suo regolamento interno e fatte salve le regole di gestione interna della BEI.

(7)

Con la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stata concessa alla BEI una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate all'esterno dell'Unione («garanzia dell'Unione»).

(8)

In conformità della decisione n. 466/2014/UE, la Commissione, in cooperazione con la BEI e sulla base di una valutazione esterna indipendente, ha elaborato una relazione di revisione intermedia sull'applicazione della decisione stessa.

(9)

La resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione dovrebbe costituire un nuovo obiettivo sostenuto dalla garanzia dell'Unione («nuovo obiettivo»).

(10)

Le operazioni sostenute nell'ambito del nuovo obiettivo dovrebbero essere distinte dagli sforzi compiuti dall'Unione nel settore del controllo delle frontiere.

(11)

Al fine di poter far fronte, nell'ambito del mandato di prestiti esterni, alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione e di conseguire il nuovo obiettivo, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 32 300 000 000 EUR.

(12)

Nell'ambito del mandato generale, 1 400 000 000 EUR dovrebbero essere stanziati a favore di progetti nel settore pubblico volti al conseguimento del nuovo obiettivo.

(13)

Nel quadro del nuovo mandato di prestiti per il settore privato, un importo massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti volti a conseguire il nuovo obiettivo entro il limite del massimale incrementato e dovrebbe beneficiare della garanzia globale dell'Unione.

(14)

Il successo di uno dei principali obiettivi della BEI nel quadro del mandato di prestiti esterni, vale a dire il sostegno allo sviluppo del settore privato locale, in particolare alle micro, piccole e medie imprese (PMI), dipende da fattori quali l'accesso delle PMI ai finanziamenti, al credito e all'assistenza tecnica, la promozione dell'imprenditorialità e gli sforzi per stimolare la transizione dall'economia informale volatile al settore formale. In tale contesto, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero cercare di sostenere i progetti di investimento su piccola scala delle PMI, nonché i progetti di investimento nelle zone rurali remote e nei campi del trattamento dell'acqua potabile, dello smaltimento delle acque reflue e delle energie rinnovabili.

(15)

Dovrebbero essere assicurati la complementarità e il coordinamento con le iniziative dell'Unione volte ad affrontare le cause profonde della migrazione, anche mediante il sostegno dell'Unione per il reinserimento duraturo dei migranti rimpatriati nei paesi di origine.

(16)

In linea con l'accordo di Parigi, la BEI dovrebbe adoperarsi per mantenere un elevato livello di operazioni relative al clima, il cui volume dovrebbe rappresentare almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione. Le operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito della decisione n. 466/2014/UE dovrebbero essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di portare tale livello ad almeno il 35 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione entro il 2020. La BEI dovrebbe tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 sull'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente o l'economia, comprese quelle per i combustibili fossili.

(17)

Il rischio per il bilancio generale dell'Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato dovrebbe essere remunerato. Le entrate così generate dovrebbero essere versate al fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (3) al fine di coprire il rischio commerciale ed evitare distorsioni del mercato.

(18)

La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti volti a conseguire il nuovo obiettivo. Nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI è pertanto opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento del nuovo obiettivo, compresi, se del caso, il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, il coinvolgimento della società civile locale e l'allineamento alle priorità di politica esterna e di bilancio dell'Unione.

(19)

La visibilità e la trasparenza delle operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito della decisione n. 466/2014/UE, in particolare per quanto riguarda i progetti finanziati tramite intermediari finanziari, dovrebbero essere garantite migliorando l'accesso alle informazioni per le istituzioni dell'Unione e per il grande pubblico, tenendo conto della necessità di tutelare le informazioni riservate e sensibili sul piano commerciale.

(20)

La pertinente politica dell'Unione relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è sancita in atti giuridici dell'Unione e in conclusioni del Consiglio, in particolare nell'allegato delle conclusioni dell'8 novembre 2016 e nei successivi aggiornamenti.

(21)

La dovuta diligenza sulle operazioni di finanziamento della BEI a norma della decisione n. 466/2014/UE dovrebbe includere un controllo esaustivo della conformità con la legislazione dell'Unione applicabile e le norme dell'Unione e internazionali concordate in materia di antiriciclaggio, lotta contro il finanziamento del terrorismo nonché frode ed elusione fiscali. Inoltre, nel contesto della rendicontazione delle operazioni nell'ambito del mandato di prestiti esterni, la BEI dovrebbe fornire informazioni specifiche per paese sulla conformità delle operazioni di finanziamento della BEI alla sua politica in materia di giurisdizioni non cooperative e l'elenco degli intermediari con cui la BEI coopera.

(22)

Il 12 ottobre 2016 la BEI ha approvato l'attuazione della sua iniziativa per la resilienza. I progetti nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza approvati dopo tale data e prima dell'entrata in vigore della presente decisione e della conclusione dell'accordo di garanzia dovrebbero poter rientrare nella garanzia dell'Unione, previa conferma da parte della Commissione della loro conformità al nuovo obiettivo e del rispetto dei termini dell'accordo di garanzia.

(23)

Le operazioni di finanziamento della BEI con le imprese dovrebbero beneficiare della garanzia globale per il settore privato solo se promuovono la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro e se non sono adeguatamente garantite dai mercati finanziari locali.

(24)

Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere coerenti con i principi indicati nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese», anche per quanto riguarda gli intermediari finanziari.

(25)

In caso di cambiamenti delle priorità della politica esterna dell'Unione o in situazioni d'urgenza e di crisi che potrebbero emergere durante il mandato, e secondo le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e decisioni e conclusioni del Consiglio, il massimale per la riassegnazione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe passare dal 10 % al 20 %. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali riassegnazioni.

(26)

Alla luce dell'importanza dell'iniziativa della BEI per la resilienza nella strategia dell'Unione volta ad affrontare le cause profonde della migrazione così come delle necessità delle comunità di transito e di accoglienza, è estremamente importante che gli importi stanziati nell'ambito dei massimali previsti dal mandato di prestiti esterni relativamente ai progetti finalizzati al nuovo obiettivo siano assorbiti completamente. Tuttavia, dovrebbe anche essere consentita una maggiore flessibilità per il caso in cui, a causa di circostanze impreviste, gli importi stanziati non possano essere assorbiti completamente. Pertanto, se entro il 30 giugno 2019 la BEI conclude di non essere in grado di assorbire il suo obiettivo previsto nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza, dovrebbe essere possibile che fino al 20 % dell'importo di 1 400 000 000 EUR nel quadro del mandato generale stanziato per progetti del settore pubblico e l'importo di 2 300 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato siano riassegnati all'interno e/o tra i paesi e i beneficiari in fase di preadesione e i paesi interessati dalla politica di vicinato e partenariato. Tali riassegnazioni dovrebbero essere oggetto di accordo preventivo tra la Commissione e la BEI.

(27)

Gli elenchi delle regioni e dei paesi ammissibili e quello delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbero essere modificati al fine di escludere le regioni e i paesi ad alto reddito con un'elevata affidabilità creditizia, segnatamente il Brunei, il Cile, l'Islanda, Israele, Singapore, la Corea del Sud e Taiwan. Inoltre all'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbe essere aggiunto l'Iran.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 466/2014/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 466/2014/UE è così modificata:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione

1.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Il predetto massimale è composto da:

a)

un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo di 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico che contribuiscono alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione;

b)

un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti che contribuiscono alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

2.   Gli importi massimi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in massimali e submassimali regionali, come indicato nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali e nel corso del periodo coperto dalla presente decisione, la BEI garantisce una distribuzione tra i paesi delle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione bilanciata in conformità degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, le quali trovano riscontro negli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Obiettivi e principi generali

1.   La garanzia dell'Unione è accordata solo per le operazioni di finanziamento della BEI che possiedono un valore aggiunto sulla base della valutazione propria della BEI e sostengono il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi generali:

a)

sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI);

b)

sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse le infrastrutture relative a trasporti, energia, ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c)

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

d)

resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

2.   Pur mantenendo la specificità della BEI in quanto banca di investimento, le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono all'interesse generale dell'Unione, in particolare il rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Gli organi direttivi della BEI sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per adeguare l'attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell'Unione in modo efficace e soddisfi in modo adeguato i requisiti di cui alla presente decisione.

3.   L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa in particolare l'integrazione economica fra i paesi e i beneficiari in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nei settori coperti dagli obiettivi generali di cui al paragrafo 1. La BEI realizza operazioni di finanziamento in paesi beneficiari nei settori coperti dagli obiettivi generali sostenendo investimenti diretti esteri che promuovono l'integrazione economica con l'Unione.

4.   Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, in particolare la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile.

5.   Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI deve adoperarsi per contribuire a creare condizioni favorevoli per le imprese e gli investimenti privati e garantisce in via prioritaria il rafforzamento del settore privato locale nei paesi beneficiari, comprese cooperative e imprese sociali, mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI del paese destinatario e dell'Unione, consentendo l'accesso ai finanziamenti per i nuovi progetti di investimento delle PMI. Le operazioni di finanziamento della BEI consentono alle PMI di beneficiare, tra l'altro, dell'accesso al mercato per le PMI nei paesi ammissibili e della loro integrazione nelle catene globali del valore e contribuiscono inoltre a rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione.

Al fine di monitorare e valutare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI esercita la dovuta diligenza e definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari finali. La BEI si adopera per individuare e contribuire ad affrontare gli ostacoli incontrati dalle PMI nell'accesso ai finanziamenti.

La BEI coopera con gli intermediari finanziari che possono sostenere le esigenze specifiche delle PMI nei paesi d'intervento e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13, quali recepiti negli accordi di cui al paragrafo 1, terzo comma, di tale articolo.

6.   Le operazioni di finanziamento della BEI a supporto dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, delle infrastrutture ambientali, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e l'integrazione di energia da fonti rinnovabili, le misure di efficienza energetica, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica sostenibile e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato energetico dell'Unione, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga.

7.   Le operazioni di finanziamento della BEI a supporto degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra e riducendo l'impronta di carbonio nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

I criteri di ammissibilità per i progetti relativi all'azione per il clima sono definiti nella strategia per il clima della BEI. Sulla base delle metodologie elaborate dalla BEI per valutare le emissioni di gas a effetto serra dei progetti e le relative variazioni, nella procedura di valutazione ambientale è inserita un'analisi dell'impronta di carbonio per stabilire se le proposte di progetti ottimizzano i miglioramenti in materia di efficienza energetica.

Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere un livello elevato di operazioni relative al clima, il cui volume rappresenta almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione. I finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di portare tale livello ad almeno il 35 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione entro il 2020.

Le operazioni di finanziamento della BEI includono, tra l'altro, azioni concrete volte a eliminare gradualmente il finanziamento di progetti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica.

La BEI rafforza gli elementi di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito del proprio contributo a progetti in tutte le sue operazioni di finanziamento nel quadro del mandato di prestiti esterni della BEI.

8.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari.

Garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti umani, del lavoro e sociali, delle libertà fondamentali e della parità di genere attraverso l'attuazione di un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani e sociali in conformità dei principi di trasparenza, partecipazione, non discriminazione e responsabilità, le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate a:

a)

rispondere all'aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte direttamente o indirettamente all'afflusso di migranti, arrecando al contempo vantaggi alla popolazione locale;

b)

offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità di accoglienza;

c)

promuovere l'integrazione economica e favorire l'autonomia dei rifugiati; o

d)

rafforzare l'azione umanitaria e il sostegno a favore della creazione di posti di lavoro dignitosi.

Le operazioni di finanziamento della BEI offrono sostegno:

a)

al settore privato, per quanto concerne le PMI e le società a media capitalizzazione, il finanziamento dell'impresa e la microfinanza;

b)

al settore pubblico, comprese le amministrazioni comunali e gli enti pubblici, in termini di infrastrutture e servizi, segnatamente l'assistenza sanitaria e le strutture specifiche per i minori, i servizi igienico-sanitari e l'istruzione scolastica, per affrontare un significativo aumento del fabbisogno.

9.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 tengono conto del fatto che la parità di genere è una questione trasversale che è fondamentale ai fini del conseguimento di uno sviluppo sostenibile e un aspetto importante della dovuta diligenza riguardo ai progetti. A tutte le operazioni di finanziamento di questo tipo si applica una prospettiva di genere. La BEI assicura che tutte le sue operazioni di finanziamento rispettino gli impegni indicati nella strategia in materia di genere e nel piano d'azione sulla parità di genere.

10.   La BEI si adopera per garantire che le imprese che partecipano a progetti da essa cofinanziati rispettino i principi di trasparenza della retribuzione e di eguaglianza di genere e il principio della parità delle retribuzioni di cui alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Le decisioni della BEI in merito al finanziamento dei progetti tengono conto delle misure adottate dalle potenziali società beneficiarie in tema di parità di retribuzione e responsabilità sociale delle imprese.

11.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisca le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate e sia compatibile con la dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali e con il suo manuale delle pratiche ambientali e sociali.

(*1)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).»;"

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'aggiornamento di tali orientamenti tecnici operativi regionali, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio nonché dei principi e degli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese. Gli orientamenti tecnici operativi regionali devono essere coerenti con le priorità indicate nei programmi nazionali o regionali, ove disponibili, elaborati dai paesi beneficiari, tenendo in debito conto ogni consultazione con la società civile locale durante l'elaborazione di tali programmi.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardo a modifiche dell'allegato IV.»;

4)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La garanzia globale si applica anche alle operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che in media hanno un profilo di rischio più elevato rispetto al portafoglio coperto dalla garanzia per i rischi politici di cui al paragrafo 3 del presente articolo nei paesi e beneficiari in fase di preadesione e nei paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato.»;

b)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Gli accordi di finanziamento con singoli promotori in relazione a operazioni di finanziamento della BEI includono anche adeguate disposizioni in materia sociale e di appalti, ambiente e clima, conformemente alle norme e procedure interne della BEI, tra cui l'obbligo di rendere visibili al beneficiario finale la garanzia dell'Unione e la partecipazione della BEI.

6.   La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 una politica di assegnazione chiara e trasparente che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione al fine di assicurare il più efficace uso della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è basata sull'affidabilità creditizia delle operazioni di finanziamento della BEI, valutata dalla BEI, sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte, sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-sovrana rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo o un'entità privata, sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 14.»;

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso, conformemente alla sua dichiarazione sui principi e sulle norme ambientali e sociali e al suo manuale delle pratiche ambientali e sociali, impone ai promotori del progetto di svolgere consultazioni pubbliche locali, in osservanza dei principi sociali e ambientali dell'Unione, con le parti interessate nazionali e locali pertinenti, come pure con la società civile, in fase di progettazione e attuazione di un progetto sugli aspetti sociali, dei diritti umani, della parità di genere, ambientali, economici e relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, e di fornire informazioni pertinenti per la valutazione del contributo al rispetto degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione.

La BEI garantisce l'attuazione del principio del libero, previo e informato consenso prima di finanziare operazioni che interessano la terra e le risorse naturali.

Tale esame valuta se sia necessario rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto e, in caso affermativo, con quali modalità. Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi ai diritti umani e alla prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che i progetti di investimento finanziati ai sensi della presente decisione siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale e che le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro dell'iniziativa della BEI per la resilienza economica, in particolare il mandato per il settore privato, migliorino la resilienza economica dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine.

Nell'ambito dei suoi orientamenti interni disponibili riguardo all'esercizio della dovuta diligenza, la BEI migliora, ove necessario, gli orientamenti pratici per la valutazione degli aspetti relativi a tutti i diritti umani fondamentali, mediante il suo manuale delle pratiche ambientali e sociali, da usare nel corso della valutazione ex ante e del monitoraggio continuo dei singoli progetti, anche per quelli che coinvolgono gli intermediari finanziari, sulla base dei quadri in vigore, in particolare il quadro strategico e il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia, e tenendo conto dei parametri di riferimento in materia di diritti umani stabiliti dall'Unione, dagli organi competenti delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per i diritti umani.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il monitoraggio della BEI riguarda l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I risultati del monitoraggio sono diffusi, fatti salvi i requisiti di riservatezza e l'accordo delle parti interessate.»;

6)

all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente:

«Il rischio per il bilancio dell'Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è remunerato e le entrate generate dal prezzo del rischio commerciale sono versate al fondo di garanzia.»;

7)

all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

una valutazione del valore aggiunto, dei risultati, degli esiti e dell'impatto sullo sviluppo stimati delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata, ricorrendo alla relazione annuale del quadro per la misurazione dei risultati della BEI. A tal fine la BEI utilizza indicatori di risultato relativi agli aspetti ambientali, sociali e riguardanti lo sviluppo dei progetti finanziati, compresi gli aspetti che riguardano i diritti umani e la parità di genere, tenendo conto dei pertinenti indicatori contenuti nella dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti.

Gli indicatori della parità di genere sono elaborati in linea con la strategia in materia di genere della BEI e con il piano d'azione sulla parità di genere. Essi includono la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini e, ove possibile, sono valutati ex post disaggregando i dati per genere. Gli indicatori degli aspetti ambientali dei progetti includono criteri per le tecnologie pulite, orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni. La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione e a rafforzare la resilienza economica a lungo termine delle comunità di accoglienza e di transito, tenendo conto dei pareri delle parti interessate, della società civile, delle comunità interessate e delle organizzazioni non governative;»;

c)

una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto del rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE, degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5 della presente decisione e del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati e delle misure per ottimizzare la partecipazione a livello locale, promuovendo il coinvolgimento delle comunità interessate, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni non governative;»;

c)

è aggiunta la seguente lettera:

«j)

una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.»;

8)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutte le operazioni di finanziamento della BEI realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale, ambientale, climatico e specifico di genere;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ove possibile e opportuno, gli accordi quadro esistenti tra la BEI e un paese destinatario. All'atto di firmare nuovi accordi o di modificare quelli esistenti, la BEI garantisce che ne sia possibile la diffusione;»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   «La BEI provvede affinché le informazioni sulle operazioni programmate o approvate o qualsiasi modifica significativa delle medesime siano pubblicate e facilmente accessibili alla società civile locale.

4.   Su richiesta, la BEI fornisce al Parlamento europeo la documentazione relativa alla misurazione dei risultati per i progetti di investimento coperti dalla garanzia dell'Unione, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e sensibili sul piano commerciale e nel rispetto delle loro rispettive norme interne che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate.»;

9)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al finanziamento del terrorismo, fiscalità e giurisdizioni non-cooperative

1.   Nelle operazioni di finanziamento disciplinate dalla presente decisione, la BEI rispetta le normative dell'Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e di Unione e, pertanto, non sostiene progetti a titolo della presente decisione che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali.

Inoltre, la BEI non partecipa a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione. La BEI può derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione contribuisca al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali.

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI procede al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiede agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

La BEI riesamina la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Successivamente con cadenza annuale, la BEI presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione della sua politica in materia di giurisdizioni non cooperative in relazione alle sue operazioni di finanziamento, tra cui informazioni per paese e un elenco degli intermediari con i quali collabora.

2.   Nelle operazioni di finanziamento disciplinate dalla presente decisione, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e dalla direttiva (UE) 2015/849. In particolare, la BEI subordina la concessione di finanziamenti a norma della presente decisione, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 14

Accordo di garanzia

La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all'articolo 8. L'accordo di garanzia è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio fatte salve le rispettive norme interne che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate.

(*2)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."

(*3)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).»;"

10)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La delega di potere di cui all'articolo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato, a decorrere dall'8 aprile2018.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

11)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Relazioni

Entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'applicazione della presente decisione e contribuisca a una eventuale nuova decisione sulla copertura delle operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito del mandato di prestiti esterni della BEI da parte della garanzia dell'Unione.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione.»;

12)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Disposizione transitoria

La BEI può finanziare progetti approvati dopo il 12 ottobre 2016 e prima dell'8 aprile 2018 e della conclusione di un accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI. Tali progetti possono essere coperti dalla garanzia dell'Unione, previa conferma da parte della Commissione della loro conformità all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e del rispetto dei termini dell'accordo di garanzia.»;

13)

gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione;

14)

all'allegato IV, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«L'attività della BEI nei paesi partner partecipanti al processo di preadesione si realizza nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per i paesi e i beneficiari in fase di preadesione, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'Unione, e che istituiscono un quadro per l'assistenza dell'Unione. Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro per la politica dell'Unione per i paesi dei Balcani occidentali. Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e associazione. L'assistenza finanziaria di preadesione aiuta i paesi e beneficiari in fase di preadesione a prepararsi agli obblighi e alle sfide inerenti all'adesione all'Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e agli strumenti dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2018.

(2)  Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

MASSIMALI REGIONALI

A.

Paesi e beneficiari in fase di preadesione: 8 075 000 000 EUR, di cui 7 635 000 000 EUR nel quadro del mandato generale e 440 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato.

B.

Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: 19 680 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

i)

paesi del Mediterraneo: 13 030 000 000 EUR, di cui 11 170 000 000 EUR nel quadro del mandato generale e 1 860 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato;

ii)

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 6 650 000 000 EUR.

C.

Asia e America latina: 4 083 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

i)

America latina: 2 694 000 000 EUR;

ii)

Asia: 1 165 000 000 EUR;

iii)

Asia centrale: 224 000 000 EUR.

D.

Sud Africa: 462 000 000 EUR.

Nell'ambito del massimale globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare un importo non superiore al 20 % dei massimali sub-regionali all'interno delle regioni e non superiore al 20 % dei massimali regionali tra le regioni. Se entro il 30 giugno 2019 gli organi direttivi della BEI concludono che la BEI non è in grado di assorbire il suo obiettivo previsto nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza, fino al 20 % dell'importo di 1 400 000 000 EUR nel quadro del mandato generale stanziato per progetti del settore pubblico e dell'importo di 2 300 000 000 EUR nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato può essere riassegnato all'interno delle regioni e/o tra le regioni di cui ai punti A e B del presente allegato.

Le eventuali riassegnazioni nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza sono oggetto di un accordo preventivo tra la Commissione e la BEI.

Gli organi direttivi della BEI si avvalgono, in particolare, di tale possibilità di riassegnazione per far sì che la garanzia dell'Unione continui a privilegiare progetti con un profilo di rischio più elevato nelle regioni prioritarie. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali riassegnazioni.

ALLEGATO II

REGIONI E PAESI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

A.   Paesi e beneficiari in fase di preadesione

Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (*1), Montenegro, Serbia, Turchia (1)

B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1.   Paesi del Mediterraneo

Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia

2.   Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C.   Asia e America latina

1.   America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2.   Asia

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

3.   Asia centrale

Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D.   Sud Africa

Sud Africa

ALLEGATO III

REGIONI E PAESI AMMISSIBILI

A.   Paesi e beneficiari in fase di preadesione

Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (*2), Montenegro, Serbia, Turchia (2)

B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1.   Paesi del Mediterraneo

Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia

2.   Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C.   Asia e America latina

1.   America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2.   Asia

Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

3.   Asia centrale

Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D.   Sud Africa

Sud Africa

»

(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  L'iniziativa della BEI per la resilienza non include la Turchia poiché tale paese è oggetto di un accordo distinto con l'UE.

(*2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  L'iniziativa della BEI per la resilienza non include la Turchia poiché tale paese è oggetto di un accordo distinto con l'UE.


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