EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1902

Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/6922

GU L 269 del 19.10.2017, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. impl. da 32023R2830

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1902/oj

19.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/13


REGOLAMENTO (UE) 2017/1902 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 (2) stabilisce le norme relative ai tempi, alla gestione e agli altri aspetti della vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 determina, in particolare, i volumi di quote da mettere all'asta ogni anno. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 assicura quindi il buon funzionamento del procedimento d'asta delle quote. Il procedimento è attualmente svolto da una piattaforma d'asta comune a 25 Stati membri e da un numero limitato di piattaforme indipendenti.

(2)

A norma della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel 2018 occorre istituire una riserva stabilizzatrice del mercato («la riserva») che sarà operativa a partire dal 1o gennaio 2019. In conformità con le norme predefinite da tale decisione occorre integrare nella riserva o svincolare da essa dei volumi di quote, adeguando i volumi di quote da mettere all'asta su un periodo di 12 mesi a partire dal 1o settembre di un determinato anno. Le norme per il funzionamento della riserva sono necessarie per affrontare situazioni in cui il numero totale delle quote in circolazione nell'anno precedente, pubblicato dalla Commissione il 15 maggio dell'anno in questione, si situa al di fuori di una forcella prestabilita. Nel primo anno di attività della riserva, il primo adeguamento dei volumi d'asta deve essere effettuato tra il 1o gennaio e il 1o settembre 2019.

(3)

La decisione (UE) 2015/1814 stabilisce inoltre che i 900 milioni di quote la cui reintroduzione era inizialmente prevista nel 2019 e nel 2020 a norma del regolamento (UE) n. 176/2014 (4) della Commissione, non siano più messe all'asta ma integrate nella riserva. Inoltre, la decisione (UE) 2015/1814 prevede che le quote non assegnate della riserva per i nuovi entranti, o quelle non assegnate a impianti in ragione della loro chiusura o della parziale cessata attività conformemente all'articolo 10 bis, paragrafi 7, 19 e 20, della direttiva 2003/87/CE, invece che messe all'asta siano integrate nella riserva nel 2020.

(4)

Conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, i calendari delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d'asta indipendenti sono rettificati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o da essa svincolate.

(5)

Al fine di fornire ai partecipanti al mercato informazioni chiare e certe in merito al volume di quote da mettere all'asta nell'arco di un periodo di almeno 12 mesi, le rettifiche al calendario d'asta di un dato anno derivanti dall'applicazione della decisione (UE) 2015/1814 devono avvenire contemporaneamente alla determinazione e pubblicazione del calendario d'asta dell'anno successivo. Inoltre, al fine di garantire una corretta attuazione degli adeguamenti dei volumi, evitando ripercussioni negative sulle aste, i partecipanti al mercato dovrebbero essere tempestivamente informati in merito all'effetto della decisione (UE) 2015/1814 sui volumi d'asta per i successivi 12 mesi. Di conseguenza, le rettifiche pertinenti ai calendari d'asta di un dato anno e i calendari d'asta dell'anno successivo dovrebbero essere pubblicati con largo anticipo rispetto al 1o settembre dell'anno in questione, quando cominceranno a essere applicati i corrispondenti adeguamenti dei volumi d'asta.

(6)

L'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 contiene deroghe alle disposizioni generali per il funzionamento della riserva per quanto riguarda il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta che viene distribuito tra alcuni Stati membri a fini di solidarietà a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, la percentuale di quote da mettere all'asta dagli Stati membri per un determinato anno va stabilita anche conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, e dell'articolo 1, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1814 riguardanti le norme specifiche per determinare le percentuali con cui gli Stati membri contribuiscono ad integrare quote nella riserva sino a fine 2025 e, successivamente, a svincolare quote dalla stessa.

(7)

L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 stabilisce un elenco non esaustivo di informazioni non riservate da pubblicare sull'apposito sito web dedicato alle aste, aggiornato e gestito dalla piattaforma interessata. L'elenco dei soggetti ammessi alle aste è considerato come informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma.

(8)

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 contiene una serie di incongruenze derivanti da modifiche ad esso apportate, che dovrebbero essere rettificate. In particolare, l'articolo 10, paragrafo 3, dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che per il calcolo del volume di quote da mettere all'asta ogni anno occorre tenere conto di qualsiasi adeguamento ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione (5) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 1031/2010 una prescrizione a norma della quale un'entità può essere designata come piattaforma d'asta solo se è autorizzata come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione. Per garantire la coerenza con tale prescrizione, è necessario modificare gli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1031/2010.

(9)

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il 18 febbraio 2011 il Regno Unito ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e dell'intenzione di designare una propria piattaforma d'asta.

(10)

Il 30 aprile 2012 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare ICE Futures Europe («ICE») quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010. Il periodo di vigenza e le condizioni applicabili a ICE quale piattaforma d'asta per il Regno Unito per il periodo dal 10 novembre 2012 al 9 novembre 2017 sono stati introdotti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 dal regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione (6).

(11)

Il 16 novembre 2016 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare ICE quale sua seconda piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010. Ai sensi della comunicazione, i termini e le condizioni della designazione di ICE sono identici a quelli notificati il 30 aprile 2012 e le norme di scambio ICE applicabili alle aste sono state modificate per garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi per la sua registrazione nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010, in conformità con il punto 6 della voce Obblighi della tabella per le piattaforme d'asta designate dal Regno Unito, che figura nel suddetto allegato. Inoltre, a seguito di una richiesta della Commissione, il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta comunicazione.

(12)

Al fine di garantire che la proposta designazione di ICE quale seconda piattaforma d'asta del Regno Unito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e, in particolare, le norme di scambio ICE soddisfino le condizioni stabilite da tale regolamento e siano conformi all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno estendere le condizioni e gli obblighi che ICE deve assolvere (stabiliti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010) anche alla registrazione di ICE quale seconda piattaforma d'asta indipendente del Regno Unito, con gli adeguamenti necessari a garantire che l'obiettivo di tali condizioni e obblighi sia conseguito tenendo conto delle specifiche condizioni di attuazione previste nelle norme di scambio ICE applicabili.

(13)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

1)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2013 e nel 2014 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva, e meno la metà del volume complessivo delle quote messe all'asta nel 2012.

Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta per ogni anno civile nel periodo 2015-2018 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.»;

ii)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta a partire dal 2019 è pari alla quantità di quote determinata a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, della stessa direttiva.»;

iii)

il nono comma è sostituito dal seguente:

«Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto di eventuali cessazioni d'attività degli impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della stessa direttiva, dell'eventuale adeguamento del livello d'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva e delle quote rimanenti nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva.

(*1)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile a partire dal 2013 si basa sull'allegato I e sulla determinazione e pubblicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della stessa direttiva dell'importo stimato delle quote da mettere all'asta, oppure sull'adeguamento più recente della stima originaria pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno precedente, tenendo conto, se del caso, della decisione (UE) 2015/1814 e, per quanto possibile, delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria e detratte, o da detrarre, dal quantitativo di quote che un determinato Stato avrebbe altrimenti messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come previsto dall'articolo 10 quater, paragrafo 2, della stessa, nonché degli eventuali adeguamenti ai sensi degli articoli 24 e 27 di detta direttiva.

Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, la percentuale di quote di cui al capo III della suddetta direttiva che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta per un determinato anno civile corrisponde alla percentuale determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE in quell'anno civile, delle eventuali quote da mettere all'asta dallo stesso Stato membro nel medesimo anno civile a norma dell'articolo 24 della direttiva in questione, come pure delle quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato o da svincolare dalla stessa a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, e dell'articolo 1, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1814.»;

2)

all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 giugno dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione e ottenuto il suo parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»;

3)

all'articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

la necessità di evitare che una piattaforma conduca un'asta in violazione del presente regolamento o della direttiva 2003/87/CE;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera l):

«l)

le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, determinate e pubblicate entro il 15 luglio dell'anno in questione, o successivamente appena possibile.»;

4)

l'articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o dell'articolo 30, paragrafo 1, che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i requisiti prescritti per l'ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote attraverso il mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2 del presente articolo;

b)

la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.»;

b)

al paragrafo 2 il secondo comma è soppresso;

5)

all'articolo 20, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma in questione che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente paragrafo.»;

6)

all'articolo 30, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalla o dalle piattaforme che essi intendono designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione delle piattaforme stesse e ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;»;

7)

l'articolo 32 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 20 milioni di quote e non deve essere inferiore a 3,5 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 3,5 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile. Tuttavia, quando a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un certo numero di quote deve essere dedotto dal volume di quote da mettere all'asta, il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE vendute in una singola asta condotta da tali piattaforme non può essere inferiore a 1,5 milioni di quote nei rispettivi periodi di 12 mesi.»;

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Per le quote di cui al capo II e al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 ottobre e il 15 luglio dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo dopo le determinazioni e pubblicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, a meno che non ne sia stata ancora designata nessuna. Le piattaforme d'asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo previa consultazione della Commissione e ottenuto il suo parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»

8)

all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.»;

9)

all'articolo 60, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   La normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci, compreso il calendario delle aste, e ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma, compreso l'elenco dei soggetti ammessi alle aste, le decisioni, comprese quelle ai sensi dell'articolo 57, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre i rischi effettivi o potenziali di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sono pubblicati in un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa.»;

10)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

11)

l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(2)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11).

(5)  Regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione, del 13 novembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in particolare per registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d'asta destinata a essere designata dal Regno Unito (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 19).


ALLEGATO I

All'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è aggiunta la seguente parte 4:

«Piattaforme d'asta designate dal Regno Unito

4

Piattaforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Base giuridica

Articolo 30, paragrafo 1

 

Periodo di vigenza della designazione

Da non prima del 10 novembre 2017 fino al più tardi al 9 novembre 2022, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.

 

Definizioni

Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si adottano le seguenti definizioni:

a)

“norme di scambio ICE”, i regolamenti ICE, comprese in particolare le norme e le procedure relative all'ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT e all'ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)

“membro di scambio”, un membro quale definito dalla sezione A.1 delle norme di scambio ICE;

c)

“cliente”, un cliente di un membro di scambio, nonché i clienti a valle, che agevolano l'ammissione dei partecipanti alle aste e agiscono per conto dei partecipanti alle aste.

 

Condizioni

L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi.

 

Obblighi

1.

ICE può chiedere che le decisioni adottate dai suoi membri di scambio o dai loro clienti in merito all'ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di tale ammissione — indipendentemente dal fatto che la decisione sia adottata con riguardo alla sola ammissione all'asta, oppure all'ammissione all'asta e anche al diventare un membro o un partecipante al mercato secondario — siano comunicate a ICE dai membri di scambio o dai loro clienti che adottano la decisione con le seguenti modalità:

a)

su base individuale e senza ritardo, in caso di decisioni di rifiuto di ammissione alle aste e di revoca o di sospensione di ammissione alle aste;

b)

su richiesta, in caso di decisioni di altra natura.

ICE si riserva la facoltà di esaminare tali decisioni in merito alla conformità agli obblighi facenti capo alla piattaforma d'asta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e garantisce che i membri di scambio ICE o i loro clienti si conformino ai risultati di tale esame. Ciò può annoverare, tra l'altro, il ricorso a tutte le norme di scambio applicabili stabilite da ICE, comprese le procedure disciplinari o tutte le altre azioni ritenute idonee ad agevolare l'ammissione alle aste.

2.

Sulla propria pagina web ICE redige e mantiene un elenco completo e aggiornato dei membri di scambio o dei loro clienti ammessi ad agevolare l'accesso alle aste su ICE nel Regno Unito; tale elenco comprende coloro che forniscono accesso unicamente alle aste, come indicato nelle norme di scambio ICE, e i membri di scambio o i loro clienti che forniscono accesso alle aste a soggetti che possono anche essere membri o partecipanti del mercato secondario.

Inoltre, sulla propria pagina web ICE redige e mantiene degli orientamenti pratici di immediata comprensione destinati a informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta dei passi da compiere per essere ammessi alle aste attraverso tali membri di scambio o i loro clienti.

3.

Tutte le tariffe e le condizioni applicate da ICE e dal suo sistema di compensazione ai partecipanti alle aste sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulla pagina web aggiornata di ICE.

ICE dispone che, nei casi in cui per l'ammissione alle aste sono applicate tariffe e condizioni supplementari da parte di un membro di scambio o da un suo cliente, tali tariffe e condizioni sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di coloro che offrono i servizi, assicurando che i riferimenti diretti a tali pagine web siano disponibili sulla pagina web di ICE, distinguendo tra le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti solo ammessi alle aste, qualora disponibili, e le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti ammessi alle aste che sono anche membri o partecipanti al mercato secondario.

4.

Fatti salvi altri mezzi di ricorso, ICE garantisce sia la disponibilità delle proprie procedure di risoluzione dei reclami per decidere in merito ad eventuali reclami insorti in relazione a decisioni di ammissione, revoca o sospensione, di cui più in dettaglio al punto 1, adottate dai membri di scambio di ICE o dai loro clienti, sia che tali reclami siano ritenuti ammissibili ai fini delle sue procedure di risoluzione dei reclami.

5.

Entro sei mesi dall'inizio delle aste, ICE riferisce al sorvegliante d'asta in merito alla copertura ottenuta nell'ambito del modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, anche riguardo al livello di copertura geografica. ICE tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del sorvegliante d'asta in questo ambito, in modo da garantire l'adempimento dei propri obblighi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1031/2010.

6.

ICE garantisce la piena conformità con le condizioni e gli obblighi di registrazione stabiliti nel presente allegato.

7.

Il Regno Unito comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale agli accordi contrattuali convenuti con ICE che sono stati notificati alla Commissione.»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO IV

Adeguamenti dei volumi di quote (in milioni) da mettere all'asta nel periodo 2013-2020, di cui all'articolo 10, paragrafo 2

Anno

Volume della riduzione

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

»

Top