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Document 32017D2222

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2017/2222 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica della decisione 90/178/Euratom, CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2017) 7857]

C/2017/7857

GU L 318 del 2.12.2017, pp. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2222/oj

2.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2017/2222 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2017

recante modifica della decisione 90/178/Euratom, CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2017) 7857]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) il Lussemburgo può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, della stessa direttiva. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

(2)

Con la decisione 90/178/Euratom, CEE della Commissione (3) il Lussemburgo è stato autorizzato a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti il trasporto di persone.

(3)

Con lettere del 25 aprile 2017 e del 7 luglio 2017 il Lussemburgo ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti il trasporto di persone. Il Lussemburgo ha dimostrato che la percentuale applicata alla base intermedia è rimasta stabile nel periodo 2010-2015. L'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa ridurrebbe ulteriormente gli oneri amministrativi connessi al calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto per siffatte operazioni. È pertanto opportuno autorizzare il Lussemburgo a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto utilizzando una percentuale fissa per quanto riguarda il trasporto di persone.

(4)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/178/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 90/178/Euratom, CEE è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 2, punto 3), della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, il Lussemburgo è autorizzato a utilizzare lo 0,05 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1).

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 90/178/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 26).


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