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Document 32016D1030

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1030 della Commissione, del 23 giugno 2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Libano figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti territorio di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2016) 3778] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/3778

GU L 168 del 25.6.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1030/oj

25.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1030 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2016

che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Libano figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti territorio di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2016) 3778]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede, tra l'altro, che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da morva da sei mesi.

(2)

La decisione 2004/211/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti — ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati.

(3)

In seguito all'individuazione di casi di morva in Libano nel 2011, con l'adozione della decisione di esecuzione 2011/512/UE della Commissione (4), la Commissione ha sospeso l'importazione di cavalli registrati dal Libano. Nel maggio 2016 il Libano ha presentato informazioni che dimostrano che la malattia era stata completamente eradicata e che, dall'ultimo caso confermato il 23 agosto 2011, la sorveglianza permanente dell'intera popolazione equina non aveva segnalato alcun nuovo caso.

(4)

Poiché sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo caso di morva in Libano, è opportuno autorizzare l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati in provenienza da tale paese. La voce riguardante il Libano di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Libano è sostituita dal testo seguente:

«LB

Libano

LB-0

Tutto il paese

E

X

X

X

—»

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione 2011/512/UE della Commissione, del 18 agosto 2011, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Libano figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 214 del 19.8.2011, pag. 22).


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