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Document 32015R2345

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 330 del 16.12.2015, p. 29–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2345/oj

    16.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 330/29


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2345 DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

    (2)

    In base alle informazioni fornite da Costa Rica, Tunisia, Stati Uniti e Repubblica di Corea, il nome dell'organismo di controllo «BCS Öko-Garantie GmbH» è stato modificato in «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH».

    (3)

    In base alle informazioni fornite dall'Argentina, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Letis SA» è cambiato.

    (4)

    In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato. Inoltre, l'autorità di controllo «AQIS» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (5)

    In base alle informazioni fornite dal Canada, l'organismo di controllo «SAI Global Certification Services Limited» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, occorre integrare in tale allegato il nuovo organismo di controllo «TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)».

    (6)

    In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Servicio Fitosanitario del Estado» è cambiato.

    (7)

    In base alle informazioni fornite dall'India, l'autorità competente indiana ha revocato il riconoscimento di «Biocert India Pvt. Ltd, Indore» e di «TUV India Pvt. Ltd»; pertanto, tali organismi di controllo non dovrebbero più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, l'autorità competente indiana ha riconosciuto tre organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco di detto allegato: «Odisha State Organic Certification Agency», «Gujarat Organic Products Certification Agency» e «Uttar Pradesh State Organic Certification Agency».

    (8)

    In base alle informazioni fornite dal Giappone, il nome di un'autorità competente è cambiato.

    (9)

    In base alle informazioni fornite dalla Tunisia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato.

    (10)

    In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti, il nome dell'organismo di controllo «Department of Plant Industry» è stato modificato in «Clemson University», il nome dell'organismo di controllo «Indiana Certified Organic LLC» è stato modificato in «Ecocert ICO, LLC», il nome dell'organismo di controllo «Marin County» è stato modificato in «Marin Organic Certified Agriculture» e il nome dell'organismo di controllo «OIA North America, LLC» è stato modificato in «Americert International (AI)». Inoltre, l'organismo di controllo «Organic National & International Certifiers (ON&IC)» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (11)

    In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, l'autorità competente coreana ha riconosciuto altri due organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Neo environmentally-friendly» e «Green Environmentally-Friendly certification center».

    (12)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

    (13)

    A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione può riconoscere gli organismi di controllo competenti ad eseguire i compiti previsti ai fini dell'importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede pertanto che un'autorità di controllo o un organismo di controllo non possano essere riconosciuti per un prodotto originario di un paese terzo figurante nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all'allegato III di detto regolamento e appartenente a una categoria di prodotti per la quale tale paese terzo è riconosciuto.

    (14)

    Poiché sia il Canada che il Giappone sono riconosciuti come paesi terzi conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e figurano nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti A, risulta che le suddette disposizioni non siano state correttamente rispettate in passato per quanto riguarda il riconoscimento dei seguenti organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per i prodotti originari del Canada e del Giappone e appartenenti alla categoria di prodotti A: «CCOF Certification Services», «IMOswiss AG», «International Certification Services, Inc.», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», «Organic crop improvement association» e «Quality Assurance International».

    (15)

    La Commissione ha contattato gli organismi di controllo interessati per informarli della propria intenzione di revocare il riconoscimento per la categoria di prodotti A al Canada e al Giappone. Essa ha attentamente esaminato le osservazioni ricevute.

    (16)

    «Afrisco Certified Organic, CC» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (17)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Russia e, per la categoria di prodotti D, a Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Georgia, Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Madagascar, Montenegro, Perù, Serbia, Tanzania, Thailandia, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan e Venezuela.

    (18)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Australia Certified Organic» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti B a Cina e Vanuatu e, per la categoria di prodotti D, alle Isole Cook.

    (19)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Bosnia-Erzegovina, Marocco ed Emirati arabi uniti.

    (20)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Bureau Veritas Certification France SAS» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è concluso che è giustificato riconoscere «Bureau Veritas Certification France SAS» per le categorie di prodotti A e D in Madagascar, Maurizio, Monaco, Marocco e Nicaragua, per la categoria di prodotti C in Madagascar e Nicaragua e per la categoria di prodotti E a Maurizio.

    (21)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Repubblica democratica del Congo, Montenegro, Nepal, Territori palestinesi occupati e Pakistan, per le categorie di prodotti A, B e D a Camerun e Nigeria e per la categoria di prodotti C a Cina e Taiwan.

    (22)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D alla Colombia.

    (23)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D e F a Benin, Botswana, Camerun, Cuba, Curaçao, Haiti, Kenya, Lesotho, Malawi, Mongolia, Marocco, Namibia, Senegal, Suriname, Swaziland, Taiwan, Togo e Zimbabwe, per le categorie di prodotti A, B, C, D, E e F ad Armenia e Kazakhstan e per le categorie di prodotti A, B, C, D e F all'Iraq.

    (24)

    «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione nella Repubblica di Corea, unico paese terzo per il quale era riconosciuto, e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (25)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A al Botswana, per le categorie di prodotti A e D ad Armenia, Belize, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, El Salvador, Guinea equatoriale, Georgia, Guinea-Bissau, Honduras, Hong Kong, Liberia, Mauritania, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama, Samoa, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Tagikistan, Timor Leste e Venezuela, per le categorie di prodotti A, B e D ad Afghanistan e Sierra Leone, per le categorie di prodotti A, D ed E al Turkmenistan, per la categoria di prodotti B a Benin, Camerun, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, Indonesia, Monaco, Filippine, Serbia, Tunisia, Vietnam e Zambia, per la categoria di prodotti C alla Repubblica di Corea, per la categoria di prodotti D a Ciad, Etiopia, Mongolia, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan e Vanuatu, per la categoria di prodotti E a India, Kirghizistan, Marocco, Siria, Thailandia e Uruguay, per le categorie di prodotti B ed E a Kenya, Paraguay e Uganda, per le categorie di prodotti B, D ed E all'Ucraina, per le categorie di prodotti B, E e F a Burkina Faso, Messico e Perù, per le categorie di prodotti D ed E a Kazakhstan, Russia e Uzbekistan e per le categorie di prodotti E e F al Madagascar.

    (26)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO Control Latinoamérica Ltda.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A e D al Belize. Inoltre, «IMO Control Latinoamérica Ltda.» ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio indirizzo Internet.

    (27)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Gambia, Liberia, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, per le categorie di prodotti A, D ed E al Kazakhstan, per la categoria di prodotti B a Guatemala, Kirghizistan, Perù e Russia e per la categoria di prodotti E agli Emirati arabi uniti.

    (28)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Mayacert» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «Mayacert» per le categorie di prodotti A, B e D in Messico, per le categorie di prodotti A e D in Guatemala, Honduras e Nicaragua e per la categoria di prodotti D in Colombia, Repubblica dominicana ed El Salvador.

    (29)

    «Onecert, Inc.» ha comunicato alla Commissione di aver modificato la propria ragione sociale in «OneCert International PVT Ltd.». Ha inoltre segnalato un cambio di indirizzo.

    (30)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Standard» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D al Tagikistan e, per la categoria di prodotti E, a Kazakhstan e Russia.

    (31)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Cile, Ecuador e Perù.

    (32)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «ORSER» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «ORSER» per le categorie di prodotti A e D in Turchia.

    (33)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti D in Giappone. Come evidenziato al considerando 13, l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede che un'autorità di controllo o un organismo di controllo non possano essere riconosciuti per un prodotto originario di un paese terzo figurante nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 e appartenente a una categoria per la quale il paese terzo è riconosciuto. Il Giappone è riconosciuto come paese terzo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e figura nell'elenco del suddetto allegato per la categoria di prodotti D. Tuttavia, poiché tale riconoscimento non comprende tutti gli ingredienti che possono essere legalmente importati e trasformati in Giappone, è opportuno il riconoscimento degli organismi di controllo per i prodotti trasformati che non sono coperti dal riconoscimento del Giappone per la categoria di prodotti D figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 onde evitare che non possano essere importati nell'Unione prodotti trasformati originari del Giappone contenenti ingredienti che possono essere legalmente importati in Giappone ma che non sono coperti dal riconoscimento che figura in tale allegato. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.» per la categoria di prodotti D, ad eccezione del vino, in Giappone per i prodotti che non sono oggetto di riconoscimento ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, quali figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (34)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «QC&I» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D al vino.

    (35)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Quality Partner» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «Quality Partner» per le categorie di prodotti C e D in Indonesia.

    (36)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (37)

    Per offrire agli organismi di controllo interessati dalla revoca del riconoscimento per la categoria di prodotti A relativamente a Canada e Giappone la possibilità di adottare i provvedimenti necessari per adeguare le proprie relazioni commerciali alla nuova situazione, le pertinenti modifiche dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero applicarsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (38)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    1)

    l'allegato III è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

    2)

    l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    I punti 6, 13, 14, 15, 16, 17 d), 20 e 25 dell'allegato II si applicano sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


    ALLEGATO I

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    (1)

    Nel testo relativo all'Argentina, al punto 5, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Letis SA» è sostituito da «www.letis.org».

    (2)

    Il testo relativo all'Australia è così modificato:

    a)

    al punto 4, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è sostituito da:

    «www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic»

    b)

    al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice AU-BIO-002 è soppressa.

    (3)

    Nel testo relativo al Canada, il punto 5 è così modificato:

    a)

    la riga corrispondente al numero di codice CA-ORG-020 è soppressa;

    b)

    è aggiunta la seguente riga:

    «CA-ORG-021

    TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

    www.tcocert.ca»

    (4)

    Nel testo relativo alla Costa Rica, il punto 5 è così modificato:

    a)

    la riga corrispondente al numero di codice CR-BIO-001 è sostituita dalla seguente:

    «CR-BIO-001

    Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

    www.sfe.go.cr»

    b)

    la riga corrispondente al numero di codice CR-BIO-002 è sostituita dalla seguente:

    «CR-BIO-002

    Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

    www.bcs-oeko.com»

    (5)

    Nel testo relativo all'India, il punto 5 è così modificato:

    a)

    le righe corrispondenti ai numeri di codice IN-ORG-019 e IN-ORG-022 sono soppresse;

    b)

    sono aggiunte le righe seguenti:

    «IN-ORG-024

    Odisha State Organic Certification Agency

    www.ossopca.nic.in

    IN-ORG-025

    Gujarat Organic Products Certification Agency

    www.gopca.in

    IN-ORG-026

    Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

    www.upsoca.org»

    (6)

    Nel testo relativo al Giappone, il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Autorità competenti: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html e Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp»

    (7)

    Il testo relativo alla Tunisia è così modificato:

    a)

    al punto 4, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è sostituito da:

    «www.agriculture.tn e www.onagri.tn»

    b)

    al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice TN-BIO-003 è sostituita dalla seguente:

    «TN-BIO-003

    Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

    www.bcs-oeko.com»

    (8)

    Nel testo relativo agli Stati Uniti, il punto 5 è così modificato:

    a)

    la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-004 è sostituita dalla seguente:

    «US-ORG-004

    Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

    www.bcs-oeko.com»

    b)

    la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-009 è sostituita dalla seguente:

    «US-ORG-009

    Clemson University

    www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification»

    c)

    la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-016 è sostituita dalla seguente:

    «US-ORG-016

    Ecocert ICO, LLC

    www.ecocertico.com»

    d)

    la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-022 è sostituita dalla seguente:

    «US-ORG-022

    Marin Organic Certified Agriculture

    www.marincounty.org/depts/ag/moca»

    e)

    la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-038 è sostituita dalla seguente:

    «US-ORG-038

    Americert International (AI)

    www.americertorganic.com»

    f)

    la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-045 è soppressa.

    (9)

    Nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

    a)

    la riga corrispondente al numero di codice KR-ORG-002 è soppressa;

    b)

    la riga corrispondente al numero di codice KR-ORG-011 è sostituita dalla seguente:

    «KR-ORG-011

    Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

    www.bcs-oeko.com»

    c)

    sono aggiunte le righe seguenti:

    «KR-ORG-019

    Neo environmentally-friendly

    café.naver.com/neoefcc

    KR-ORG-020

    Green Environmentally-Friendly certification center

    www.greenorganic4us.co.kr»


    ALLEGATO II

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    (1)

    L'intero testo relativo ad «Afrisco Certified Organic, CC» è soppresso.

    (2)

    Nel testo relativo ad «Agreco R.F. Göderz GmbH», il punto 3 è così modificato:

    a)

    è inserita la riga seguente:

    «Russia

    RU-BIO-151

    x

    x

    —»

    b)

    nelle righe riguardanti Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Georgia, Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Madagascar, Montenegro, Perù, Serbia, Tanzania, Thailandia, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan e Venezuela è aggiunta una crocetta nella colonna D.

    (3)

    Nel testo relativo ad «Australian Certified Organic», il punto 3 è così modificato:

    a)

    nelle righe riguardanti Cina e Vanuatu è aggiunta una crocetta nella colonna B;

    b)

    nella riga riguardante le Isole Cook è aggiunta una crocetta nella colonna D.

    (4)

    Nel testo relativo a «Bio.inspecta AG,» al punto 3 le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

    «Bosnia-Erzegovina

    BA-BIO-161

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-161

    x

    x

    Emirati arabi uniti

    AE-BIO-161

    x

    x

    —»

    (5)

    Dopo il testo relativo a «Bolicert Ltd» è inserito il nuovo testo seguente:

    «“Bureau Veritas Certification France SAS”

    1.

    Indirizzo: Immeuble Le Guillaumet — 60 avenue du Général de Gaulle 92046 — Paris La Défense Cedex — Francia

    2.

    Indirizzo Internet: http://www.qualite-france.com

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Madagascar

    MG-BIO-165

    x

    x

    x

    Maurizio

    MU-BIO-165

    x

    x

    x

    Monaco

    MC-BIO-165

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-165

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-165

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione

    5.

    Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

    (6)

    Nel testo relativo a «CCOF Certification Services», al punto 3, nella riga riguardante il Canada, la crocetta nella colonna A è soppressa.

    (7)

    Nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è così modificato:

    a)

    le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

    «Camerun

    CM-BIO-140

    x

    x

    x

    Repubblica democratica del Congo

    CD-BIO-140

    x

    x

    Montenegro

    ME-BIO-140

    x

    x

    Nepal

    NP-BIO-140

    x

    x

    Nigeria

    NG-BIO-140

    x

    x

    x

    Territorio palestinese occupato

    PS-BIO-140

    x

    x

    Pakistan

    PK-BIO-140

    x

    x

    —»

    b)

    nella riga riguardante la Cina, è aggiunta una crocetta nella colonna C;

    c)

    nella riga riguardante Taiwan, è aggiunta una crocetta nella colonna C.

    (8)

    Nel testo relativo a «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.», al punto 3, nella riga riguardante la Colombia, è aggiunta una crocetta nella colonna D.

    (9)

    Nel testo relativo a «Control Union Certifications», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

    «Armenia

    AM-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Benin

    BJ-BIO-149

    x

    x

    x

    Botswana

    BW-BIO-149

    x

    x

    x

    Camerun

    CM-BIO-149

    x

    x

    x

    Cuba

    CU-BIO-149

    x

    x

    x

    Curaçao

    CW-BIO-149

    x

    x

    x

    Haiti

    HT-BIO-149

    x

    x

    x

    Iraq

    IQ-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-149

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Kenya

    KE-BIO-149

    x

    x

    x

    Lesotho

    LS-BIO-149

    x

    x

    x

    Malawi

    MW-BIO-149

    x

    x

    x

    Mongolia

    MN-BIO-149

    x

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-149

    x

    x

    x

    Namibia

    NA-BIO-149

    x

    x

    x

    Senegal

    SN-BIO-149

    x

    x

    x

    Suriname

    SR-BIO-149

    x

    x

    x

    Swaziland

    SZ-BIO-149

    x

    x

    x

    Taiwan

    TW-BIO-149

    x

    x

    x

    Togo

    TG-BIO-149

    x

    x

    x

    Zimbabwe

    ZW-BIO-149

    x

    x

    (10)

    L'intero testo relativo a «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» è soppresso.

    (11)

    Nel testo relativo a «Ecocert SA», il punto 3 è così modificato:

    a)

    le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

    «Afghanistan

    AF-BIO-154

    x

    x

    x

    Armenia

    AM-BIO-154

    x

    x

    Belize

    BZ-BIO-154

    x

    x

    Botswana

    BW-BIO-154

    x

    Capo Verde

    CV-BIO-154

    x

    x

    Repubblica centrafricana

    CF-BIO-154

    x

    x

    Repubblica del Congo

    CG-BIO-154

    x

    x

    Repubblica democratica del Congo

    CD-BIO-154

    x

    x

    El Salvador

    SV-BIO-154

    x

    x

    Guinea equatoriale

    GQ-BIO-154

    x

    x

    Georgia

    GE-BIO-154

    x

    x

    Guinea-Bissau

    GW-BIO-154

    x

    x

    Honduras

    HN-BIO-154

    x

    x

    Hong Kong

    HK-BIO-154

    x

    x

    Liberia

    LR-BIO-154

    x

    x

    Mauritania

    MR-BIO-154

    x

    x

    Myanmar/Birmania

    MM-BIO-154

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-154

    x

    x

    Panama

    PA-BIO-154

    x

    x

    Samoa

    WS-BIO-154

    x

    x

    Seychelles

    SC-BIO-154

    x

    x

    Sierra Leone

    SL-BIO-154

    x

    x

    x

    Singapore

    SG-BIO-154

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-154

    x

    x

    Suriname

    SR-BIO-154

    x

    x

    Tagikistan

    TJ-BIO-154

    x

    x

    Timor Leste

    TL-BIO-154

    x

    x

    Turkmenistan

    TM-BIO-154

    x

    x

    x

    Venezuela

    VE-BIO-154

    x

    x

    —»

    b)

    nelle righe riguardanti Benin, Camerun, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, Indonesia, Monaco, Filippine, Serbia, Tunisia, Vietnam e Zambia è aggiunta una crocetta nella colonna B;

    c)

    nella riga riguardante la Repubblica di Corea è aggiunta una crocetta nella colonna C;

    d)

    nelle righe riguardanti Ciad, Etiopia, Mongolia, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan e Vanuatu è aggiunta una crocetta nella colonna D;

    e)

    nelle righe riguardanti India, Kirghizistan, Marocco, Siria, Thailandia e Uruguay è aggiunta una crocetta nella colonna E;

    f)

    nelle righe riguardanti Kenya, Paraguay e Uganda è aggiunta una crocetta nelle colonne B ed E;

    g)

    nella riga riguardante l'Ucraina è aggiunta una crocetta nelle colonne B, D ed E;

    h)

    nelle righe riguardanti Burkina Faso, Messico e Perù è aggiunta una crocetta nelle colonne B, E e F;

    i)

    nelle righe riguardanti Kazakhstan, Russia e Uzbekistan è aggiunta una crocetta nelle colonne D ed E;

    j)

    nella riga riguardante il Madagascar è aggiunta una crocetta nelle colonne E e F.

    (12)

    Il testo relativo a «IMO Control Latinoamérica Ltda.» è così modificato:

    a)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Indirizzo Internet: http://www.imo-la.com»

    b)

    al punto 3 è aggiunta la seguente riga:

    «Belize

    BZ-BIO-123

    x

    x

    —»

    (13)

    Nel testo relativo a «IMOswiss AG», al punto 3, nelle righe riguardanti Canada e Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

    (14)

    Nel testo relativo a «International Certification Services, Inc.», al punto 3, nella riga riguardante il Canada la crocetta nella colonna A è soppressa.

    (15)

    Nel testo relativo a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», al punto 3, nella riga riguardante il Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

    (16)

    Nel testo relativo a «Japan Organic and Natural Foods Association», al punto 3, nella riga riguardante il Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

    (17)

    Nel testo relativo a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», il punto 3 è così modificato:

    a)

    le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

    «Gambia

    GM-BIO-141

    x

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-141

    x

    x

    x

    Liberia

    LR-BIO-141

    x

    x

    Pakistan

    PK-BIO-141

    x

    x

    Tagikistan

    TJ-BIO-141

    x

    x

    Turkmenistan

    TM-BIO-141

    x

     

    x

    Uzbekistan

    UZ-BIO-141

    x

    x

    —»

    b)

    nelle righe riguardanti Guatemala, Kirghizistan, Perù e Russia è aggiunta una crocetta nella colonna B;

    c)

    nella riga riguardante gli Emirati arabi uniti è aggiunta una crocetta nella colonna E;

    d)

    nelle righe riguardanti il Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

    (18)

    Dopo il testo relativo a «Letis S.A.» è inserito il nuovo testo seguente:

    «“Mayacert”

    1.

    Indirizzo: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

    2.

    Indirizzo Internet: http://www.mayacert.com

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Colombia

    CO-BIO-169

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-169

    x

    El Salvador

    SV-BIO-169

    x

    Guatemala

    GT-BIO-169

    x

    x

    Honduras

    HN-BIO-169

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-169

    x

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-169

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

    (19)

    Nel testo relativo a «Onecert, Inc.», il titolo e il punto 1 sono sostituiti dal seguente:

    «“OneCert International PVT Ltd.”

    1.

    Indirizzo: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India»

    (20)

    Nel testo relativo a «Organic crop improvement association», al punto 3, nella riga riguardante Canada e Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

    (21)

    Nel testo relativo a «Organic Standard», il punto 3 è così modificato:

    a)

    è inserita la riga seguente:

    «Tagikistan

    TJ-BIO-108

    x

    x

    —»

    b)

    nelle righe riguardanti Kazakhstan e Russia è aggiunta una crocetta nella colonna E.

    (22)

    Nel testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

    «Cile

    CL-BIO-110

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-110

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-110

    x

    x

    —»

    (23)

    Dopo il testo relativo a «Organska Kontrola» sono inseriti i nuovi testi seguenti:

    «“ORSER”

    1.

    Indirizzo: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turchia

    2.

    Indirizzo Internet: http://orser.com.tr

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Turchia

    TR-BIO-166

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione

    5.

    Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

    “Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.”

    1.

    Indirizzo: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Giappone

    2.

    Indirizzo Internet: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Giappone

    JP-BIO-167

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III

    5.

    Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

    (24)

    Nel testo relativo a «QC&I GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Eccezioni: prodotti in conversione».

    (25)

    Nel testo relativo a «Quality Assurance International», al punto 3, nella riga riguardante il Canada la crocetta nella colonna A è soppressa.

    (26)

    Dopo il testo relativo a «Quality Assurance International» è inserito il nuovo testo seguente:

    «“Quality Partner”

    1.

    Indirizzo: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgio

    2.

    Indirizzo Internet: http://www.quality-partner.be

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Indonesia

    ID-BIO-168

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, alghe e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»


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