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Document 32015R1843

Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (codificazione)

GU L 272 del 16.10.2015, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj

16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

È necessario che la politica commerciale comune sia fondata su principi uniformi, soprattutto per quanto riguarda la difesa commerciale.

(3)

Appare necessario stabilire procedure dell’Unione per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’Unione nel quadro delle norme commerciali internazionali.

(4)

Le norme commerciali internazionali sono anzitutto quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio «OMC» e specificate negli allegati dell’accordo OMC, ma possono comprendere anche norme, specificate in qualsiasi altro accordo di cui l’Unione sia parte, che si applicano agli scambi tra l’Unione e paesi terzi. È opportuno indicare chiaramente a quale tipo di accordi si riferisce l’espressione «norme commerciali internazionali».

(5)

Le procedure dell’Unione per assicurare l’effettivo esercizio dei diritti dell’Unione ai sensi delle norme commerciali internazionali dovrebbero basarsi su un meccanismo giuridico previsto dal diritto dell’Unione che sia totalmente trasparente e che garantisca che la decisione di appellarsi ai diritti dell’Unione ai sensi delle norme commerciali internazionali sia adottata sulla base di un’analisi giuridica e di informazioni oggettive precise.

(6)

Tale meccanismo dovrebbe fornire gli strumenti procedurali per richiedere che le istituzioni dell’Unione reagiscano agli ostacoli agli scambi che sono adottati o mantenuti da paesi terzi e che recano pregiudizio o incidono negativamente sugli scambi in altro modo, a condizione che esista un diritto di agire, in relazione a tali ostacoli, ai sensi delle norme commerciali internazionali applicabili.

(7)

Il diritto degli Stati membri di fare ricorso a tale meccanismo non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di sollevare la stessa questione o questioni analoghe attraverso altre procedure dell’Unione esistenti, in particolare dinanzi al comitato istituito dall’articolo 207, paragrafo 3 del trattato.

(8)

Si dovrebbe tener conto del ruolo istituzionale del comitato istituito dall’articolo 207, paragrafo 3 del trattato nella formulazione di pareri per le istituzioni dell’Unione in relazione a tutte le questioni di politica commerciale. Pertanto, detto comitato dovrebbe essere tenuto al corrente dell’andamento dei singoli casi, affinché possa considerare le loro conseguenze politiche generali.

(9)

È opportuno pretendere che l’Unione agisca nell’osservanza dei suoi obblighi internazionali e che, quando detti obblighi derivino da accordi, l’Unione mantenga l’equilibrio dei diritti e degli obblighi che tali accordi hanno lo scopo di istituire.

(10)

È altresì opportuno stabilire che qualsiasi misura adottata secondo le procedure in questione dovrebbe anche essere conforme agli obblighi internazionali dell’Unione e non pregiudicare in casi non contemplati dal presente regolamento altre misure che potrebbero essere adottate direttamente in base all’articolo 207 del trattato.

(11)

Sarebbe opportuno stabilire anche le norme procedurali a cui attenersi nel procedimento d’esame previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle autorità dell’Unione e delle parti interessate, nonché le condizioni alle quali queste ultime possono avere accesso alle informazioni e chiedere di essere tenute al corrente circa i fatti e le considerazioni essenziali risultanti dal procedimento d’esame.

(12)

Ove agisca a norma del presente regolamento, l’Unione deve tener presente la necessità di procedere in modo rapido ed efficace mediante l’applicazione delle procedure decisionali previste dal presente regolamento.

(13)

Spetta alla Commissione agire in relazione agli ostacoli agli scambi che sono adottati o mantenuti da paesi terzi, nell’ambito dei diritti e degli obblighi internazionali dell’Unione, unicamente quando gli interessi dell’Unione richiedano un intervento. Pertanto, nel valutare tali interessi, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto i pareri espressi da tutte le parti interessate dai procedimenti.

(14)

L’attuazione delle procedure d’esame previste dal presente regolamento richiede condizioni uniformi per l’adozione di decisioni sullo svolgimento di tali procedure d’esame e sulle misure derivanti dalle stesse. Tali misure dovrebbero essere adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(15)

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per sospendere gli esami in corso, dati gli effetti di tali misure e della loro logica sequenziale in relazione all’adozione di misure.

(16)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti informati degli sviluppi in virtù del presente regolamento, così da poter prendere in considerazione le loro implicazioni politiche più generali.

(17)

Inoltre, nei casi in cui un accordo con un paese terzo appare lo strumento più indicato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi, occorre svolgere negoziati in vista di tale accordo, in conformità delle procedure stabilite nell’articolo 207 del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure dell’Unione in materia di politica commerciale comune per garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione ai sensi delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio «OMC» che, nell’osservanza degli obblighi e delle procedure internazionali vigenti, sono volte a:

a)

reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato dell’Unione, al fine di eliminare il conseguente pregiudizio;

b)

reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo al fine di eliminare i conseguenti effetti negativi sugli scambi.

Le procedure di cui al primo comma si applicano in particolare all’apertura, al successivo espletamento e alla chiusura delle procedure internazionali di risoluzione delle controversie nel settore della politica commerciale comune.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «ostacoli agli scambi» si intende qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire; tale diritto di agire esiste quando le norme commerciali internazionali vietano esplicitamente una pratica o riconoscono ad un’altra parte danneggiata da una pratica il diritto di chiedere che siano eliminati gli effetti della pratica in questione;

b)

per «diritti dell’Unione» si intendono i diritti di cui l’Unione può avvalersi, in materia di commercio internazionale, ai sensi delle norme commerciali internazionali; in tale contesto, per «norme commerciali internazionali» si intendono anzitutto le norme istituite sotto gli auspici dell’OMC e specificate negli allegati dell’accordo OMC, ma esse possono essere anche quelle specificate in qualsiasi altro accordo di cui l’Unione sia parte e che specifichi norme applicabili agli scambi tra l’Unione e i paesi terzi;

c)

per «pregiudizio» si intende qualsiasi pregiudizio sostanzialeche un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a un’industria dell’Unione, sul mercato dell’Unione;

d)

per «effetti negativi sugli scambi» si intendono gli effetti negativi che un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a imprese dell’Unione, sul mercato di qualsiasi paese terzo, e che hanno un effetto notevole sull’economia dell’Unione, di una regione dell’Unione o di un settore di attività economica nell’Unione; il fatto che il denunciante risenta di tali effetti negativi non è considerato di per sé sufficiente a giustificare l’avvio di qualsiasi azione da parte delle istituzioni dell’Unione;

e)

per «industria dell’Unione» si intende:

i)

l’insieme dei produttori o dei prestatori dell’Unione:

di prodotti o servizi identici o simili al prodotto o servizio oggetto di un ostacolo agli scambi,

di prodotti o servizi direttamente concorrenti con tale prodotto o servizio,

o

che sono consumatori o trasformatori del prodotto oppure consumatori o utilizzatori del servizio oggetto di un ostacolo agli scambi;

o

ii)

l’insieme dei produttori o prestatori la cui produzione complessiva costituisce una proporzione notevole della produzione totale dell’Unione dei prodotti o servizi in questione; tuttavia:

quando i produttori o prestatori sono collegati agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto o servizio asseritamente oggetto di ostacoli agli scambi, l’espressione «industria dell’Unione», può essere interpretata come riferita ai restanti produttori o prestatori,

in circostanze particolari, i produttori o prestatori di una regione dell’Unione possono essere considerati come industria dell’Unione se la loro produzione complessiva costituisce la maggior parte della produzione del prodotto o servizio in questione nello Stato membro o negli Stati membri in cui è situata la regione, purché l’effetto dell’ostacolo agli scambi sia concentrato in tale Stato membro o in tali Stati membri;

f)

per «impresa dell’Unione» si intende una società o una ditta costituita conformemente al diritto di uno Stato membro che ha la sua sede legale, la sua sede amministrativa centrale o il suo stabilimento principale nell’Unione, e che è direttamente coinvolta nella produzione dei beni o nella prestazione dei servizi oggetto dell’ostacolo agli scambi;

g)

per «servizi» si intendono quei servizi per i quali possono essere conclusi dall’Unione accordi internazionali sulla base dell’articolo 207 del trattato.

2.   Ai fini del presente regolamento, il concetto di «prestatori di servizi» nel contesto dell’espressione «industria dell’Unione» e dell’espressione «impresa dell’Unione» lascia impregiudicato il carattere non commerciale che la prestazione di qualsiasi particolare servizio può avere in base alla legislazione o alla normativa di uno Stato membro.

Articolo 3

Denuncia a nome dell’industria dell’Unione

1.   Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome di un’industria dell’Unione che ritiene di aver subito un pregiudizio dovuto a ostacoli agli scambi che incidono sul mercato dell’Unione può presentare una denuncia per iscritto.

2.   La denuncia contiene sufficienti elementi di prova relativi all’esistenza degli ostacoli agli scambi commerciali nonché del conseguente pregiudizio. Quest’ultimo viene provato sulla base dell’elenco dimostrativo di fattori di cui all’articolo 11.

Articolo 4

Denuncia a nome di imprese dell’Unione

1.   Ogni impresa dell’Unione nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese dell’Unione e che ritiene che tali imprese dell’Unione abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto.

2.   La denuncia contiene sufficienti elementi di prova relativi all’esistenza degli ostacoli agli scambi e dei conseguenti effetti negativi sugli scambi. Questi ultimi sono provati, ove appropriato, sulla base dell’elenco dimostrativo di fattori di cui all’articolo 11.

Articolo 5

Procedura di denuncia

1.   La denuncia di cui agli articoli 3 e 4 è presentata alla Commissione, che ne invia una copia agli Stati membri.

2.   La denuncia può essere ritirata, nel qual caso il procedimento può essere concluso, a meno che ciò non sia contrario all’interesse dell’Unione.

3.   Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta, il denunciante ne viene informato.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta.

4.   La Commissione decide, non appena possibile, in merito all’apertura di una procedura d’esame dell’Unione a seguito di una denuncia presentata conformemente agli articoli 3 o 4.

La decisione è adottata entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia. Tale periodo può essere sospeso, su richiesta o con il consenso del denunciante, per consentire l’acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della fondatezza delle ragioni del denunciante.

Articolo 6

Richiesta di uno Stato membro

1.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione l’avvio delle procedure di cui all’articolo 1.

2.   A sostegno della loro richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione elementi di prova sufficienti in merito agli ostacoli agli scambi e, se del caso, agli effetti da essi derivanti. Qualora siano necessari elementi di prova relativi al pregiudizio o agli effetti negativi sugli scambi, tali elementi sono forniti, ove appropriato, sulla base dell’elenco dimostrativo di fattori di cui all’articolo 11.

3.   La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri delle richieste presentate.

4.   Quando si constata che la richiesta non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta, lo Stato membro in questione ne è informato.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la richiesta non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta.

5.   La Commissione decide, non appena possibile, in merito all’apertura di una procedura d’esame dell’Unione, a seguito di una richiesta presentata da uno Stato membro a norma del presente articolo. La decisione è adotatta entro 45 giorni dalla richiesta. Tale periodo può essere sospeso, su richiesta o con il consenso dello Stato membro ricorrente, per consentire l’acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della fondatezza delle ragioni avanzate dal medesimo Stato membro.

Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi, di seguito denominato «comitato». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, per consentire loro di esaminare eventuali implicazioni più ampie per la politica commerciale comune.

Articolo 9

Procedura d’esame dell’Unione

1.   Se la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di una procedura d’esame e che ciò sia necessario nell’interesse dell’Unione, la Commissione:

a)

annuncia l’avvio di una procedura d’esame nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; nell’annuncio si indicano il prodotto o servizio e i paesi interessati, si riassumono le informazioni ricevute, si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; si stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione, conformemente al paragrafo 5;

b)

informa ufficialmente i rappresentanti del paese o dei paesi oggetto della procedura e con i quali, se necessario, possono tenersi consultazioni;

c)

effettua l’esame a livello dell’Unione, in collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la denuncia fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta.

2.   Se necessario, la Commissione:

a)

ricerca ogni informazione che reputa necessaria e procede alla verifica di dette informazioni presso importatori, operatori, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali, previo accordo delle imprese o organizzazioni interessate;

b)

effettua inchieste sul territorio dei paesi terzi, a condizione che il governo dei paesi in questione, ufficialmente informato, non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole.

Nella sua inchiesta la Commissione è assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio si effettuano le verifiche, ove detto Stato lo richieda.

3   Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta e secondo le modalità da essa stabilite, qualsiasi informazione necessaria per l’esame.

4   I denuncianti, gli esportatori e gli importatori interessati, nonché i rappresentanti del paese o dei paesi interessati, possono:

a)

prendere visione di tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione, tranne i documenti ad uso interno della Commissione e delle amministrazioni, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 10 e siano utilizzate dalla Commissione nella sua procedura d’esame; gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta motivata alla Commissione, indicando le informazioni desiderate;

b)

chiedere di essere informati dei fatti e delle considerazioni essenziali risultanti dalla procedura d’esame.

5.   La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime debbono essere sentite, ove lo richiedano per iscritto entro il termine fissato dall’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ove dimostrino di essere parti direttamente interessate all’esito della procedura.

6.   Per permettere il raffronto delle tesi opposte e delle eventuali controdeduzioni, la Commissione dà alle parti direttamente interessate che lo richiedano l’occasione di incontrarsi. Offrendo tale opportunità, essa tiene conto dei desideri delle parti nonché della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni. Nessuna delle parti è tenuta ad assistere agli incontri e la mancata presenza di una parte non è pregiudizievole alla sua posizione.

7.   Quando le informazioni richieste dalla Commissione non sono fornite entro un termine ragionevole o quando l’inchiesta viene considerevolmente ostacolata, si possono trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili.

8.   Terminato il suo esame, la Commissione sottopone una relazione al comitato. La relazione viene presentata entro i cinque mesi successivi all’avviso di avvio, salvo quando la complessità dell’esame induca la Commissione a portare tale termine a sette mesi.

Articolo 10

Trattamento riservato

1.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono state richieste.

2.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro funzionari, sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d’esame.

Ciascuna richiesta di trattamento riservato deve indicare le ragioni per cui l’informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall’indicazione dei motivi per i quali l’informazione in questione non si presta a essere riassunta.

3.   L’informazione è considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione rischia di avere conseguenze negative rilevanti per chi ha fornito l’informazione o ne costituisce la fonte.

4.   Quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non sia giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, si può non tenere conto di tali informazioni.

5.   Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità dell’Unione ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni adottate a norma del presente regolamento. Tale pubblicazione tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate a non vedere divulgati i loro segreti d’affari.

Articolo 11

Elementi di prova

1.   L’esame del pregiudizio deve basarsi, ove appropriato, sui fattori seguenti:

a)

il volume delle importazioni o delle esportazioni dell’Unione interessate, soprattutto quando queste hanno subito un aumento o una diminuzione notevoli, in termini assoluti, oppure rispetto alla produzione o al consumo nel mercato in questione;

b)

i prezzi dei concorrenti dell’industria dell’Unione, soprattutto per determinare se, nell’Unione o sui mercati terzi, si sia verificata una notevole sottoquotazione rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione;

c)

il conseguente impatto sull’industria dell’Unione, quale risulta dalle tendenze di taluni fattori economici, quali: la produzione, l’utilizzazione degli impianti, le riserve, le vendite, la quota di mercato, i prezzi (vale a dire il calo dei prezzi o l’impossibilità di rialzi di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati), i profitti, la remunerazione del capitale, gli investimenti, l’occupazione.

2.   Quando è asserita l’esistenza di una minaccia di pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una particolare situazione possa trasformarsi in reale pregiudizio. A questo proposito, si può tener anche conto dei seguenti fattori:

a)

il tasso d’incremento delle esportazioni verso il mercato sul quale si svolge la concorrenza con i prodotti dell’Unione;

b)

la capacità d’esportazione del paese d’origine o di esportazione, quale esiste o esisterà in un avvenire prevedibile, e la probabilità che le esportazioni risultanti da tale capacità siano destinate al mercato di cui alla lettera a).

3.   Il pregiudizio causato da altri fattori che, singolarmente o combinati, esercitano anch’essi un’influenza sfavorevole su un’industria dell’Unione non è attribuito alle pratiche in questione.

4.   Qualora sia asserita l’esistenza di effetti negativi sugli scambi, la Commissione esamina l’impatto di tali effetti negativi sull’economia dell’Unione o di una regione dell’Unione o su un settore dell’attività economica ivi svolta. A tal fine, la Commissione può tener conto, ove opportuno, dei fattori del tipo elencato ai paragrafi 1 e 2. Effetti negativi sugli scambi possono sorgere, tra l’altro, in situazioni in cui le correnti di scambio relative a un prodotto o servizio siano impedite, intralciate o deviate in seguito ad un qualsiasi ostacolo agli scambi, oppure da situazioni in cui ostacoli agli scambi abbiano compromesso in misura notevole la fornitura di fattori di produzione, ad esempio pezzi e componenti o materie prime, alle imprese dell’Unione. Quando è asserita l’esistenza di una minaccia di effetti negativi sugli scambi, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reali effetti negativi sugli scambi.

5.   Nell’esaminare gli elementi di prova relativi agli effetti negativi sugli scambi, la Commissione tiene altresì conto delle disposizioni, dei principi o delle pratiche che regolano il diritto di agire nel quadro delle pertinenti norme commerciali internazionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

6.   La Commissione esamina quindi qualsiasi altro elemento di prova pertinente contenuto nella denuncia o nella richiesta. A tale riguardo, l’elenco dei fattori e delle indicazioni enunciati nei paragrafi da 1 a 5 non sono esaustivi, né possono fornire elementi necessariamente decisivi quanto all’esistenza di un pregiudizio o di effetti negativi sugli scambi.

Articolo 12

Conclusione e sospensione del procedimento

1.   Qualora dalla procedura d’esame condotta conformemente all’articolo 9 risulti che non è necessario intraprendere un’azione nell’interesse dell’Unione, la conclusione del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

2.   Qualora, al termine di una procedura d’esame condotta conformemente all’articolo 9, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un’azione dell’Unione, la sospensione del procedimento può essere decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

La Commissione controlla l’applicazione di dette misure, se del caso basandosi su informazioni periodiche che essa può richiedere ai paesi terzi interessati e verificare per quanto necessario.

Ove le misure del paese terzo o dei paesi terzi interessati siano state annullate o sospese o non siano state correttamente applicate, oppure qualora la Commissione abbia motivi per crederlo, o quando non sia stata soddisfatta una richiesta di informazioni fatta dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione ne informa gli Stati membri e, ove risulti necessario e giustificato in base all’esito dell’inchiesta e agli elementi nuovi disponibili, sono adottate misure conformemente all’articolo 14, paragrafo 2.

3.   Qualora, dopo una procedura d’esame condotta conformemente all’articolo 9, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il paese o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell’Unione e del paese o dei paesi terzi interessati, la procedura è sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e i negoziati sono condotti conformemente alle disposizioni dell’articolo 207 del trattato.

Articolo 13

Adozione di misure di politica commerciale

1.   Qualora risulti da una procedura d’esame condotta a norma dell’articolo 9, sempre che la situazione di fatto e di diritto sia tale da non richiedere una siffatta procedura, che un’azione è necessaria nell’interesse dell’Unione per garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nel quadro delle norme commerciali internazionali, al fine di eliminare il pregiudizio o gli effetti negativi sugli scambi derivanti da ostacoli agli scambi introdotti o mantenuti da paesi terzi, le misure del caso sono disposte secondo la procedura di cui all’articolo 14.

2.   Quando gli obblighi internazionali dell’Unione le prescrivono di seguire preliminarmente una procedura internazionale di consultazione o di risoluzione delle controversie, le misure di cui al paragrafo 3 sono stabilite solo al termine della procedura in questione e tenendo conto dei suoi risultati. In particolare, quando l’Unione abbia chiesto ad un organo di conciliazione internazionale di indicare e autorizzare le misure appropriate per l’attuazione dei risultati di una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, le misure di politica commerciale dell’Unione eventualmente necessarie in seguito a tale autorizzazione sono conformi alla raccomandazione del suddetto organo di conciliazione.

3.   Possono essere adottate tutte le misure di politica commerciale compatibili con gli obblighi e con le procedure internazionali esistenti, in particolare:

a)

la sospensione o la revoca di qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica commerciale;

b)

l’aumento dei dazi doganali esistenti o l’istituzione di qualsiasi altro onere all’importazione;

c)

l’instaurazione di restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura che modifichi le condizioni di importazione o di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il paese terzo interessato.

4.   Le corrispondenti decisioni sono motivate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alla pubblicazione è altresì riconosciuto valore di notifica ai paesi e alle parti direttamente interessati.

Articolo 14

Procedure decisionali

1.   Quando l’Unione, a seguito di una denuncia ai sensi dell’articolo 3 o dell’articolo 4, o di una richiesta ai sensi dell’articolo 6, segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all’inizio, allo svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono adottate dalla Commissione.

La Commissione informa gli Stati membri nel caso in cui decida di avviare, condurre o concludere procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie.

2.   Qualora l’Unione, avendo operato conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma o dell’articolo 13, essa delibera senza indugio a norma dell’articolo 207 del trattato e, secondo il caso, del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o di altre procedure applicabili.

Articolo 15

Relazione

La Commissione include informazioni sull’attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull’applicazione e sull’attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7).

Articolo 16

Disposizioni generali

Il presente regolamento non si applica nei casi contemplati da altre normative esistenti nel settore della politica commerciale comune. Esso si applica in via complementare alle:

a)

regolamentazioni relative all’organizzazione comune dei mercati agricoli e alle relative disposizioni di attuazione;

b)

normative specifiche adottate a norma dell’articolo 352 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Esso lascia impregiudicate altre misure che possono essere adottate a norma dell’articolo 207 del trattato, nonché le procedure dell’Unione per trattare le questioni relative agli ostacoli sugli scambi sollevate dagli Stati membri in seno al comitato istituito dall’articolo 207 del trattato.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 3286/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71).

(4)  V. allegato I.

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

(7)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio

(GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71)

 

Regolamento (CE) n. 356/95 del Consiglio

(GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 125/2008 del Consiglio

(GU L 40 del 14.2.2008, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)

limitatamente al punto 4 dell’allegato

Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50)

limitatamente all’articolo 11


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 3286/94

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, prima parte della frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda parte della frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articoli da 3 a 6

Articoli da 3 a 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 8, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva e lettera b)

Articolo 8, paragrafi da 5 a 8

Articolo 9, paragrafi da 5 a 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 13 bis

Articolo 15

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 16, primo comma, frase introduttiva

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 16, primo comma, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 16, primo comma, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 2, prima frase

Articolo 17, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 17, secondo comma

Articolo 16

Articolo 18

Allegato I

Allegato II


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