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Document 32015D0252
Commission Implementing Decision (EU) 2015/252 of 13 February 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for the United States in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza (notified under document C(2015) 714) Text with EEA relevance
Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione, del 13 febbraio 2015 , che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2015) 714] Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione, del 13 febbraio 2015 , che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2015) 714] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 41 del 17.2.2015, p. 52–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
17.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/52 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/252 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2015
che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità
[notificata con il numero C(2015) 714]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»). |
(2) |
L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le zone dei paesi terzi per le quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e per le quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, come definito nella parte 4 di tale allegato. |
(3) |
Gli Stati Uniti figurano nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE come paese autorizzato, tra l'altro, a introdurre nell'Unione prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nella parte 4 di tale allegato («trattamento A»), a condizione che le carni da cui i prodotti sono stati ottenuti rispettino le condizioni di polizia sanitaria per le carni fresche, compresa l'origine da un paese terzo o da parti di esso che siano indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), come previsto nel modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2007/777/CE. |
(4) |
Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (3) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»). |
(5) |
Negli Stati Uniti sono stati confermati focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata nella contea di Douglas, nello Stato dell'Oregon, e focolai di HPAI del sottotipo H5N2 nello Stato di Washington. |
(6) |
Data l'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI negli Stati Uniti, il trattamento A è insufficiente per eliminare i rischi per la sanità animale connessi all'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla contea di Douglas, nello Stato dell'Oregon, e dall'intero Stato di Washington. Tali prodotti dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come definito nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»), al fine di impedire l'introduzione nell'Unione del virus HPAI. |
(7) |
Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio e alle misure adottate per impedire un'ulteriore diffusione dell'HPAI, che sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno concludere che prescrivere il trattamento D dovrebbe essere sufficiente per coprire i rischi connessi all'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da carni di pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla contea di Douglas, nello Stato dell'Oregon, e dall'intero Stato di Washington, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai di HPAI. Al fine di tenere conto di tale regionalizzazione è pertanto opportuno modificare l'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE. |
(8) |
La decisione 2007/777/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
(3) Accordo tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato da parte della Comunità europea mediante la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:
1) |
nella parte 1, la seguente voce relativa agli Stati Uniti è inserita tra la voce relativa alla Russia e la voce relativa al Sud Africa:
; |
2) |
nella parte 2, la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita da quanto segue:
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