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Document 32014R0069

Regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 23 del 28.1.2014, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/69/oj

28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/12


REGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008, relativo all’aeronavigabilità, è stato ampliato al fine di includere gli elementi del sistema di valutazione di idoneità operativa nelle norme di attuazione ai fini dell’omologazione del tipo.

(2)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) della Commissione al fine di consentire all’Agenzia l’approvazione dei dati di idoneità operativa come parte della procedura di omologazione del tipo.

(3)

L’Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative sul concetto di dati di idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (3), alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 748/2012 deriva dall’articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (4). L’articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 è stato introdotto per una temporanea salvaguardia dei diritti acquisiti di tipi che non erano considerati acquisiti dall’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1702/2003. Poiché il presente regime transitorio si è concluso definitivamente il 28 settembre 2009, è necessario sopprimere l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 748/2012.

(5)

Al fine di evitare possibilità di confusione e incertezza giuridica per quanto riguarda l’articolo 3, punti 21.A.16 A, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.31, 21.A.101 e 21.A.174 dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, è necessario sostituire i riferimenti a «codici di aeronavigabilità» con «specifiche di certificazione».

(6)

Al fine di evitare possibilità di confusione e incertezza giuridica per quanto riguarda i punti 21.A.4, 21.A.90 A, 21.A.90B, 21.A.91, 21.A.92, 21.A.93, 21.A.95, 21.A.97, 21.A.103, 21.A.107, 21.A.109, 21.A.111, 21.A.263 e 21.A.435 dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, è necessario sostituire i riferimenti a «progetto di tipo» con «certificato di omologazione del tipo».

(7)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1), lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

la sua base di omologazione era costituita:

dalla base dell’omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure

per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:

uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo le specifiche di certificazione utilizzate e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento, oppure

uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base alle specifiche di certificazione dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali specifiche di certificazione o l’esperienza di servizio o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento.

L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;»

b)

al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

in deroga al punto 21.A.17 A dell’allegato I (Parte 21), la base di omologazione è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;

d)

le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (Parte 21).»;

2)

l’articolo 5 è soppresso;

3)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Dati relativi all’idoneità operativa

1.   Il titolare di un certificato di omologazione di aeromobile rilasciato prima del 17 febbraio 2014 che intenda consegnare un nuovo aeromobile a un operatore UE a partire dal 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. I dati di idoneità operativa possono essere limitati al modello oggetto della consegna.

2.   Il richiedente un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile per il quale la domanda è stata introdotta prima del 17 febbraio 2014 e per il quale un certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato prima del 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. Gli accertamenti di conformità compiuti dalle autorità nell’ambito delle procedure del comitato di valutazione operativo condotte sotto la responsabilità delle JAA o dell’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono accettati dall’Agenzia senza ulteriori verifiche.

3.   Le relazioni del comitato di valutazione operativa e le liste degli equipaggiamenti minimi di riferimento pubblicate in conformità alle procedure JAA o dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate costituire i dati di idoneità operativa approvati in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21) e sono incluse nel relativo certificato di omologazione del tipo. Entro il 18 giugno 2014 i pertinenti titolari di certificati di omologazione propongono all’Agenzia una suddivisione dei dati di idoneità operativa in dati obbligatori e dati non obbligatori.

4.   I titolari di un certificato di omologazione del tipo che include dati di idoneità operativa devono ottenere l’approvazione di un ampliamento della portata della loro approvazione DOA («Design Organisation approval») o di procedure alternative all’approvazione DOA, a seconda dei casi, al fine di includere aspetti di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2015.»;

4)

l’allegato I (Parte 21) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 16-34 e il punto 43 dell’allegato si applicano ai richiedenti l’approvazione di una modifica a un certificato di omologazione del tipo, nonché ai richiedenti un certificato di omologazione del tipo supplementare a decorrere dal 19 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

(3)  Parere n. 07/2011 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile in http://easa.europa.eu/official-publication/agency-opinions.php

(4)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.


ALLEGATO

L’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)

il punto 21.A.4 è sostituito dal seguente:

«21.A.4   Coordinamento tra progettazione e produzione

I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni di una modifica ad un certificato di omologazione o approvazioni di un progetto di riparazione, sono tenuti a collaborare con l’impresa di produzione nella misura necessaria al fine di assicurare:

a)

un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto ai punti 21 A.122, 21 A.130, lettera b), punti 3) e 4), 21 A.133 e 21 A.165, lettera c), punti 2) e 3), a seconda dei casi, e

b)

garantire il continuo mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze.»;

2)

al punto 21.A.15 è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile devono includere, o essere integrate da, dopo la prima domanda, la domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa, costituiti, a seconda del caso, da:

1.

il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

2.

la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell’aeromobile per giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i) associata all’addestramento per l’abilitazione al tipo di pilota, o i dati provvisori, a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;

3.

il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

4.

la determinazione del tipo o variante per l’equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l’equipaggio di cabina;

5.

la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento; e

6.

altri elementi di idoneità operativa riferiti al tipo.»;

3)

il punto 21.A.16 A è sostituito dal seguente:

«21.A.16 A   Specifiche di certificazione

Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia pubblica delle specifiche di certificazione, incluse le specifiche di certificazione per dati di idoneità operativa, che serviranno da parametri per definire la rispondenza di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti fondamentali dall’allegato I, III e IV del regolamento (CE) n. 216/2008. Dette specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali saranno emessi, modificati o integrati i certificati.»;

4)

il punto 21.A.16B è sostituito dal seguente:

«21.A.16B   Condizioni speciali

a)

L’Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le “condizioni speciali”, applicabili ad un prodotto, se le specifiche di certificazione di riferimento non contengono parametri di sicurezza adeguati od appropriati al prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

1.

il prodotto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di costruzione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili; oppure

2.

l’uso previsto del prodotto è inabituale; oppure

3.

l’esperienza maturata con prodotti simili in servizio o prodotti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni di rischio.

b)

Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l’Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nelle specifiche di certificazione applicabili.»;

5)

il punto 21.A.17 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«21.A.17 A   Premesse fondamentali per l’omologazione del tipo»;

b)

alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1.

le specifiche di certificazione di riferimento, definite dall’Agenzia, in vigore alla data di richiesta del certificato in questione, salvo:

i)

indicazioni contrarie da parte dell’Agenzia; oppure

ii)

conformità a specifiche di certificazione di emendamenti successivi voluta dal richiedente o prevista alle lettere c) e d);»

c)

alla lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2.

presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando alle specifiche di certificazione applicabili che erano in vigore ad una data, scelta dal richiedente, non anteriore a quella che precede la data di rilascio del certificato di omologazione del tipo nel termine stabilito alla lettera b) per la prima domanda.»;

6)

è inserito il seguente punto 21.A.17B:

«21.A.17B   Premesse fondamentali per l’omologazione dei dati di idoneità operativa

a)

L’Agenzia comunica al richiedente le premesse fondamentali per l’omologazione dei dati di idoneità operativa. Esse sono costituite da:

1.

le specifiche di certificazione applicabili per dati di idoneità operativa pubblicate in conformità al punto 21.A.16 A che sono in vigore alla data della domanda o del supplemento di domanda, a meno che:

i)

l’Agenzia accetti altri mezzi per dimostrare la rispondenza ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 216/2008; oppure

ii)

la rispondenza a specifiche di certificazione di emendamenti successivi è voluta dal richiedente;

2.

tutte le condizioni speciali prescritte in conformità al punto 21.A.16B, lettera a).

b)

Se un richiedente sceglie di osservare un emendamento alle specifiche di certificazione che entra in vigore successivamente alla presentazione della domanda di rilascio di un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.»;

7)

il punto 21.A.20 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Conformità alle premesse per l’omologazione del tipo, alle premesse per l’omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il richiedente un certificato di omologazione del tipo o un certificato di omologazione del tipo ristretto deve dimostrare di operare in conformità alle premesse fondamentali di omologazione, alle premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.»;

8)

il punto 21.A.21 è così modificato:

a)

alla lettera c), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1.

il prodotto da omologare è conforme alle premesse fondamentali di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale definiti ai punti 21.A.17 A e 21.A.18;»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

«e)

nel caso di un certificato di omologazione di aeromobile, è dimostrato che i dati di idoneità operativa soddisfano le premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili definite al punto 21.A.17B.

f)

In deroga alla lettera e), e su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile può essere rilasciato prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità alla premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa prima che tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.»;

9)

il punto 21.A.23 è sostituito dal seguente:

«21.A.23   Rilascio di un certificato di omologazione del tipo ristretto

a)

Nel caso di un aeromobile non conforme al disposto del punto 21.A.21, lettera c), il richiedente ha diritto a un certificato di omologazione ristretto emesso dall’Agenzia dopo che:

1.

si sarà conformato alle premesse fondamentali di omologazione decretate dall’Agenzia, che garantiscono adeguati livelli di sicurezza per le finalità d’uso cui è destinato l’aeromobile, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

2.

si sarà impegnato espressamente al rispetto del punto 21.A.44;

3.

nel caso di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile, sarà dimostrato che i dati di idoneità operativa soddisfano le premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili designati al punto 21.A.17B.

b)

In deroga al punto 3) della lettera a), e su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), un certificato di omologazione del tipo ristretto può essere rilasciato prima che sia stata dimostrata la conformità alla premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità alla premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa prima che tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

c)

Il motore o l’elica installati sull’aeromobile, o entrambi, devono:

1.

essere opportunamente omologati mediante un certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure

2.

dimostrare di essere conformi alle specifiche di certificazione necessarie a garantire la sicurezza in volo dell’aeromobile.»;

10)

al punto 21.A.31, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

la sezione approvata relativa alle limitazioni di aeronavigabilità, nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come definito nelle specifiche di certificazione applicabili; e»;

11)

il punto 21 A.41 è sostituito dal seguente:

«21.A.41   Certificato di omologazione del tipo

Si considerano facenti parte del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione del tipo ristretto, il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione in materia di aeronavigabilità e di emissioni, le premesse di omologazione fondamentali ed i requisiti di protezione ambientale a cui l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione del tipo ed il certificato di omologazione del tipo ristretto dell’aeromobile inoltre, includono la premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione del motore comprende le rilevazioni relative alla conformità delle emissioni.»;

12)

al punto 21.A.44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 e 21.A.62; e, a tal fine, è tenuto alla costante rispondenza ai requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14; e»;

13)

il punto 21.A.55 è sostituito dal seguente:

«21.A.55   Conservazione della documentazione

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e della validità dei dati di idoneità operativa, nonché la conformità del prodotto ai requisiti di protezione ambientale.»;

14)

il punto 21.A.57 è sostituito dal seguente:

«21.A.57   Manuali

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali indicati nelle premesse applicabili di omologazione del tipo, nelle premesse applicabili di omologazione dei dati di idoneità operativa e nei requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto, ed a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.»;

15)

il punto seguente 21.A.62 è aggiunto al capo B:

«21.A.62   Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato di omologazione del tipo ristretto mette a disposizione:

a)

di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE, almeno una serie completa di dati di idoneità operativa preparati in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere usati da un’organizzazione di addestramento o un operatore UE; e

b)

di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa; e

c)

su richiesta, i dati pertinenti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, a:

1.

l’autorità competente responsabile della verifica di conformità a uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa; e

2.

chiunque sia tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.»;

16)

il punto 21.A.90 A è sostituito dal seguente:

«21.A.90 A   Finalità

Il presente capo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai certificati di omologazione del tipo, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Il presente capo definisce inoltre le modifiche standard non soggette a una procedura di approvazione ai sensi dello stesso. Nel presente capo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.»;

17)

al punto 21.A.90B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Le modifiche standard sono modifiche a un certificato di omologazione del tipo:

1.

relative a:

i)

aeromobili con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5 700 kg;

ii)

aerogiri con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3 175 kg;

iii)

veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2,

2.

che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

3.

che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato del tipo.»;

18)

il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:

«21.A.91   Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo

Le modifiche al certificato di omologazione del tipo vengono distinte in modifiche di minore e maggiore entità. Si intende con «modifica di minore entità» quella che non ha alcuna conseguenza di rilievo su peso, bilanciamento, resistenza delle strutture, affidabilità, caratteristiche operative, rumorosità, fumosità, emissioni dei motori, dati di idoneità operativa o altre caratteristiche determinanti per l’aeronavigabilità del prodotto. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.»;

19)

il punto 21.A.92 è sostituito dal seguente:

«21.A.92   Ammissibilità

a)

Solo il detentore del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo; in caso di modifiche maggiori a un certificato di omologazione del tipo, si applica il capo E.

b)

Ogni persona fisica o giuridica può inoltrare domanda di approvazione di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo.»;

20)

il punto 21.A.93 è sostituito dal seguente:

«21.A.93   Domanda

La domanda di approvazione di una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve essere fatta nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia e deve comprendere:

a)

una descrizione della modifica che specifichi:

1.

tutte le parti del progetto di tipo e i manuali già approvati interessati dalla modifica, e

2.

le specifiche di certificazione ed i requisiti di protezione ambientale in base ai quali la modifica è stata progettata, in conformità al punto 21.A.101.

b)

L’identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

c)

Quando la modifica riguarda dati di idoneità operativa, la domanda deve includere o essere integrata dopo la prima domanda, in modo da includere le necessarie modifiche ai dati di idoneità operativa.»;

21)

il punto 21.A.95 è sostituito dal seguente:

«21.A.95   Modifiche di minore entità

Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione del tipo devono essere classificate e approvate:

a)

dall’Agenzia; oppure

b)

da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.»;

22)

al punto 21.A.97, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato del tipo è limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione del tipo cui afferisce la modifica in questione.»;

23)

il punto 21.A.101 è sostituito dal seguente:

«21.A.101   Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili

a)

Il richiedente una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto modificato e in vigore alla data della domanda di modifica, a meno che il richiedente non scelga o non sia prevista dalle lettere e) ed f) la conformità alle specifiche di certificazione di emendamenti successivi, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti al punto 21.A.18.

b)

In deroga a quanto stabilito alla lettera a), il richiedente può dimostrare che il prodotto modificato è conforme ad un precedente emendamento del codice di aeronavigabilità di cui alla lettera a), e di qualsiasi altra specifica di certificazione che l’Agenzia ritenga essere direttamente correlata. Le specifiche di certificazione precedentemente emendate, tuttavia, non possono essere anteriori alle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Il richiedente può dimostrare l’osservanza di un precedente emendamento delle specifiche di certificazione nelle seguenti eventualità.

1.

L’Agenzia non ritiene significativa la modifica. Per determinare se una modifica è significativa, l’Agenzia la analizza nel contesto di tutte le modifiche rilevanti apportate in precedenza al progetto, oltre che di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, inserite nel certificato di omologazione del tipo del prodotto. Sono considerate automaticamente significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:

i)

la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;

ii)

viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l’omologazione del prodotto da modificare.

2.

Ogni settore, sistema parte o pertinenza che l’Agenzia non ritiene coinvolto nella modifica.

3.

L’Agenzia ritiene che, per un/a determinato/a settore, sistema, parte o pertinenza interessato/a dalla modifica, la conformità alle specifiche di certificazione, di cui alla lettera a), non darebbe alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sarebbe inattuabile.

c)

Il richiedente una modifica a un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2 722 kg (6 000 lb) o a un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1 361 kg (3 000 lb), può dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Se ritiene che la modifica sia significativa in un determinato settore, tuttavia, l’Agenzia può prescrivere l’osservanza di un emendamento alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione, in vigore alla data della richiesta, e di tutte le specifiche di certificazione che ritenga direttamente collegate; a meno che l’Agenzia non giudichi che l’osservanza di quell’emendamento o di quella specifica di certificazione non dia alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia inattuabile.

d)

Se l’Agenzia ritiene che le specifiche di certificazione in vigore alla data della richiesta di modifica non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, il richiedente dovrà osservare anche tutte le condizioni speciali, e i relativi emendamenti, prescritti al punto 21.A.16B, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nelle specifiche di certificazione in vigore alla data della richiesta di modifica.

e)

La domanda di modifica del certificato di omologazione del tipo per aeromobili ed aerogiri di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione del tipo ha validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia certo che non verrà approvata, entro la scadenza stabilita nella presente lettera, il richiedente può:

1.

presentare una nuova domanda per la modifica del certificato, ottemperando a tutte le disposizioni della lettera a) applicabili ad una prima domanda di modifica; oppure

2.

presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando alle disposizioni della lettera a) per una data di domanda effettiva, scelta dal richiedente, che non sia anteriore a quella che precede la data di approvazione della modifica, nel limite di tempo stabilito alla presente lettera per la prima domanda di modifica.

f)

Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento delle specifiche di certificazione che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica a un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.

g)

Quando la domanda di modifica del certificato di omologazione del tipo per gli aeromobili contiene o è integrata dopo la prima domanda per includervi modifiche ai dati di idoneità operativa, le premesse fondamentali di questi ultimi sono definite in conformità alle lettere a), b), c), d) ed f) di cui sopra.»;

24)

il punto 21.A.103 è sostituito dal seguente:

«21.A.103   Rilascio dell’approvazione

a)

L’Agenzia approverà la modifica di maggiore entità ad un certificato di omologazione del tipo dopo che:

1.

il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d); e

2.

si sarà dimostrato quanto segue:

i)

il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato al punto 21.A.101;

ii)

tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; e

iii)

nessuna funzionalità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

3.

nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa è dimostrato che le necessarie modifiche ai dati di idoneità operativa soddisfano le premesse fondamentali dei pertinenti dati di idoneità operativa definiti in conformità al punto 21.A.101 lettera g);

4.

in deroga al punto 3, e su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità ad un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità alla premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa prima che questi ultimi debbano essere effettivamente utilizzati.

b)

Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione del tipo vengono approvate esclusivamente in conformità al punto 21.A.95 se il prodotto modificato è dichiaratamente conforme alle specifiche di certificazione del caso, come definito al punto 21.A.101.»;

25)

il punto 21.A.105 è sostituito dal seguente:

«21.A.105   Conservazione della documentazione

Per ciascuna modifica, il richiedente è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e la conformità ai requisiti applicabili di protezione ambientale del prodotto modificato.»;

26)

al punto 21.A.107, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il titolare autorizzato ad apportare una modifica di minore entità ad un certificato di omologazione del tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle variazioni correlate, se esistono, alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto oggetto di modifica, preparate in conformità alle premesse di omologazione applicabili, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori od eliche interessati/e dalla modifica, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali variazioni a disposizione, su richiesta, di chiunque sia tenuto al rispetto dei termini delle suddette istruzioni.»;

27)

è inserito il seguente punto 21.A.108:

«21.A.108   Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità mette a disposizione:

a)

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e

b)

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e

c)

su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:

1.

dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e

2.

di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.»;

28)

il punto 21.A.109 è sostituito dal seguente:

«21.A.109   Obblighi e contrassegno EPA

Il titolare di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo deve:

a)

adempiere agli obblighi stabiliti ai punti 21.A.4, 21.A.105 e 21.A.107 e 21.A.108; e

b)

specificare il contrassegno, incluse le lettere EPA (European Part Approval), in conformità al punto 21.A.804, lettera a).»;

29)

il punto 21.A.111 è sostituito dal seguente:

«21.A.111   Finalità

Il presente capo stabilisce la procedura per l’approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione del tipo secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare.»;

30)

al punto 21.A.113, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Alla domanda di omologazione supplementare devono essere allegate le descrizioni, l’identificazione e le modifiche ai dati di idoneità operativa di cui al punto 21.A.93. unitamente alla prova che le informazioni su cui si basa la suddetta documentazione sono adeguate, in virtù di risorse proprie del richiedente o di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo.»;

31)

al punto 21.A.118 A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

adempiere alle obbligazioni:

1.

di cui ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120 e 21.A.120B;

2.

implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo ai sensi del punto 21.A.115, lettera d), 2);

continuando, a tal fine, a rispettare i criteri di cui al punto 21.A.112B;»

32)

il punto 21.A.119 è sostituito dal seguente:

«21.A.119   Manuali

Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali delle modifiche introdotte nei manuali richiesti dalle premesse fondamentali applicabili di omologazione, dalla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa e dai requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto in questione, al fine di trattare le modifiche introdotte conformemente al certificato di omologazione del tipo supplementare; è tenuto altresì a fornire copia di questi manuali all’Agenzia su richiesta.»;

33)

al punto 21.A.120, il titolo è sostituito dal seguente:

«21.A.120A   Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità»;

34)

al capo E è aggiunto il seguente punto 21.A.120B:

«21.A.120B   Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare mette a disposizione:

a)

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alla premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e

b)

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e

c)

su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:

1.

dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e

2.

di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.»;

35)

al punto 21.A.174, lettera b), 2), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile;»

36)

al punto 21.A.239, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

garantire che la progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o le modifiche alla progettazione degli stessi, siano conformi alle premesse fondamentali applicabili di omologazione, alla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e»;

37)

il punto 21.A.245 è sostituito dal seguente:

«21.A.245   Requisiti per l’approvazione

L’impresa di progettazione deve dimostrare, sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.243 che, oltre alla conformità al punto 21.A.239:

a)

il personale di tutte le divisioni tecniche è all’altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare gli obiettivi di aeronavigabilità, idoneità operativa e protezione dell’ambiente stabiliti per il prodotto;

b)

in relazione alle questioni di aeronavigabilità, idoneità operativa e di protezione ambientale, esiste, tra le divisioni ed al loro interno, un coordinamento totale ed efficace.»;

38)

il punto 21.A.247 è sostituito dal seguente:

«21.A.247   Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di assicurazione qualità del progetto, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dell’idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, deve essere approvata dall’Agenzia. La richiesta di approvazione va inoltrata per iscritto all’Agenzia, e l’impresa di progettazione deve dimostrare, nel proporre l’emendamento al manuale e prima dell’attuazione dello stesso, che continuerà a essere conforme al presente capo anche dopo l’emendamento.»;

39)

il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente:

«21.A.251   Termini di approvazione

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progetto e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l’impresa è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa, requisiti acustici, fumosità ed emissioni dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit), i termini dell’approvazione devono contenere anche l’elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell’approvazione DOA.»;

40)

il punto 21.A.263 è così modificato:

a)

il punto 2 della lettera b) è sostituito dal seguente:

«2.

un certificato di omologazione del tipo o l’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato di omologazione del tipo; oppure»;

b)

i punti 1 e 2 della lettera c) sono sostituiti dai seguenti:

«1.

classificare le modifiche al certificato di omologazione del tipo e alle riparazioni come “maggiori” o “minori”;

2.

approvare le modifiche minori al certificato di omologazione del tipo e alle riparazioni minori;»

41)

al punto 21.A.435, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Una riparazione può essere “di maggiore entità” o “di minore entità”. La classificazione si effettua in conformità ai criteri di cui al punto 21.A.91 per una modifica al certificato di omologazione del tipo.»

42)

al punto 21.A.604, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

si applicano i punti 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17 A, 21.A.17B, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.603, 21.A.606, lettera c), 21.A.610 e 21.A.615, tranne che nel caso di autorizzazioni ETSO emesse in conformità al punto 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione del tipo;»

43)

nella sezione B dell’allegato I (Parte 21), il capo D è modificato come segue:

a)

l’attuale dicitura «si applicheranno le procedure amministrative fissate dall’Agenzia» è soppressa;

b)

è aggiunto il seguente punto 21.B.70:

«21.B.70   Approvazione delle modifiche al certificato di omologazione del tipo

L’approvazione delle modifiche ai dati di idoneità operativa è inclusa nell’approvazione della modifica al certificato di omologazione del tipo. Tuttavia, l’Agenzia utilizza una procedura separata di approvazione e di classificazione per gestire modifiche ai dati di idoneità operativa.»;

44)

al punto 21.B.326, lettera b), 1), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;»

45)

al punto 21.B.327, lettera a), 2), i), il punto C) è sostituito dal seguente:

«C)

l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;»

46)

nell’appendice I, i campi, 14a, 14b, 14c, 14d e 14e del modulo AESA 1 sono in grigio;

47)

nell’appendice I, la frase introduttiva alle istruzioni per l’uso del modulo AESA 1 è sostituita dalla seguente:

«Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (Parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione».


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