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Document 32014R0069
Commission Regulation (EU) No 69/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 748/2012 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 23 del 28.1.2014, p. 12–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008, relativo all’aeronavigabilità, è stato ampliato al fine di includere gli elementi del sistema di valutazione di idoneità operativa nelle norme di attuazione ai fini dell’omologazione del tipo. |
(2) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) della Commissione al fine di consentire all’Agenzia l’approvazione dei dati di idoneità operativa come parte della procedura di omologazione del tipo. |
(3) |
L’Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative sul concetto di dati di idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (3), alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(4) |
L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 748/2012 deriva dall’articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (4). L’articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1702/2003 è stato introdotto per una temporanea salvaguardia dei diritti acquisiti di tipi che non erano considerati acquisiti dall’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1702/2003. Poiché il presente regime transitorio si è concluso definitivamente il 28 settembre 2009, è necessario sopprimere l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 748/2012. |
(5) |
Al fine di evitare possibilità di confusione e incertezza giuridica per quanto riguarda l’articolo 3, punti 21.A.16 A, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.31, 21.A.101 e 21.A.174 dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, è necessario sostituire i riferimenti a «codici di aeronavigabilità» con «specifiche di certificazione». |
(6) |
Al fine di evitare possibilità di confusione e incertezza giuridica per quanto riguarda i punti 21.A.4, 21.A.90 A, 21.A.90B, 21.A.91, 21.A.92, 21.A.93, 21.A.95, 21.A.97, 21.A.103, 21.A.107, 21.A.109, 21.A.111, 21.A.263 e 21.A.435 dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, è necessario sostituire i riferimenti a «progetto di tipo» con «certificato di omologazione del tipo». |
(7) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 5 è soppresso; |
3) |
è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Dati relativi all’idoneità operativa 1. Il titolare di un certificato di omologazione di aeromobile rilasciato prima del 17 febbraio 2014 che intenda consegnare un nuovo aeromobile a un operatore UE a partire dal 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. I dati di idoneità operativa possono essere limitati al modello oggetto della consegna. 2. Il richiedente un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile per il quale la domanda è stata introdotta prima del 17 febbraio 2014 e per il quale un certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato prima del 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. Gli accertamenti di conformità compiuti dalle autorità nell’ambito delle procedure del comitato di valutazione operativo condotte sotto la responsabilità delle JAA o dell’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono accettati dall’Agenzia senza ulteriori verifiche. 3. Le relazioni del comitato di valutazione operativa e le liste degli equipaggiamenti minimi di riferimento pubblicate in conformità alle procedure JAA o dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate costituire i dati di idoneità operativa approvati in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21) e sono incluse nel relativo certificato di omologazione del tipo. Entro il 18 giugno 2014 i pertinenti titolari di certificati di omologazione propongono all’Agenzia una suddivisione dei dati di idoneità operativa in dati obbligatori e dati non obbligatori. 4. I titolari di un certificato di omologazione del tipo che include dati di idoneità operativa devono ottenere l’approvazione di un ampliamento della portata della loro approvazione DOA («Design Organisation approval») o di procedure alternative all’approvazione DOA, a seconda dei casi, al fine di includere aspetti di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2015.»; |
4) |
l’allegato I (Parte 21) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 16-34 e il punto 43 dell’allegato si applicano ai richiedenti l’approvazione di una modifica a un certificato di omologazione del tipo, nonché ai richiedenti un certificato di omologazione del tipo supplementare a decorrere dal 19 dicembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.
(3) Parere n. 07/2011 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile in http://easa.europa.eu/official-publication/agency-opinions.php
(4) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
ALLEGATO
L’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
il punto 21.A.4 è sostituito dal seguente: «21.A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni di una modifica ad un certificato di omologazione o approvazioni di un progetto di riparazione, sono tenuti a collaborare con l’impresa di produzione nella misura necessaria al fine di assicurare:
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2) |
al punto 21.A.15 è aggiunta la seguente lettera d):
|
3) |
il punto 21.A.16 A è sostituito dal seguente: «21.A.16 A Specifiche di certificazione Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia pubblica delle specifiche di certificazione, incluse le specifiche di certificazione per dati di idoneità operativa, che serviranno da parametri per definire la rispondenza di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti fondamentali dall’allegato I, III e IV del regolamento (CE) n. 216/2008. Dette specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali saranno emessi, modificati o integrati i certificati.»; |
4) |
il punto 21.A.16B è sostituito dal seguente: «21.A.16B Condizioni speciali
|
5) |
il punto 21.A.17 è così modificato:
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6) |
è inserito il seguente punto 21.A.17B: «21.A.17B Premesse fondamentali per l’omologazione dei dati di idoneità operativa
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7) |
il punto 21.A.20 è così modificato:
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8) |
il punto 21.A.21 è così modificato:
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9) |
il punto 21.A.23 è sostituito dal seguente: «21.A.23 Rilascio di un certificato di omologazione del tipo ristretto
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10) |
al punto 21.A.31, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
11) |
il punto 21 A.41 è sostituito dal seguente: «21.A.41 Certificato di omologazione del tipo Si considerano facenti parte del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione del tipo ristretto, il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione in materia di aeronavigabilità e di emissioni, le premesse di omologazione fondamentali ed i requisiti di protezione ambientale a cui l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione del tipo ed il certificato di omologazione del tipo ristretto dell’aeromobile inoltre, includono la premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione del motore comprende le rilevazioni relative alla conformità delle emissioni.»; |
12) |
al punto 21.A.44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
13) |
il punto 21.A.55 è sostituito dal seguente: «21.A.55 Conservazione della documentazione Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e della validità dei dati di idoneità operativa, nonché la conformità del prodotto ai requisiti di protezione ambientale.»; |
14) |
il punto 21.A.57 è sostituito dal seguente: «21.A.57 Manuali Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali indicati nelle premesse applicabili di omologazione del tipo, nelle premesse applicabili di omologazione dei dati di idoneità operativa e nei requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto, ed a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.»; |
15) |
il punto seguente 21.A.62 è aggiunto al capo B: «21.A.62 Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato di omologazione del tipo ristretto mette a disposizione:
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16) |
il punto 21.A.90 A è sostituito dal seguente: «21.A.90 A Finalità Il presente capo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai certificati di omologazione del tipo, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Il presente capo definisce inoltre le modifiche standard non soggette a una procedura di approvazione ai sensi dello stesso. Nel presente capo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.»; |
17) |
al punto 21.A.90B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
18) |
il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente: «21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo Le modifiche al certificato di omologazione del tipo vengono distinte in modifiche di minore e maggiore entità. Si intende con «modifica di minore entità» quella che non ha alcuna conseguenza di rilievo su peso, bilanciamento, resistenza delle strutture, affidabilità, caratteristiche operative, rumorosità, fumosità, emissioni dei motori, dati di idoneità operativa o altre caratteristiche determinanti per l’aeronavigabilità del prodotto. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.»; |
19) |
il punto 21.A.92 è sostituito dal seguente: «21.A.92 Ammissibilità
|
20) |
il punto 21.A.93 è sostituito dal seguente: «21.A.93 Domanda La domanda di approvazione di una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve essere fatta nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia e deve comprendere:
|
21) |
il punto 21.A.95 è sostituito dal seguente: «21.A.95 Modifiche di minore entità Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione del tipo devono essere classificate e approvate:
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22) |
al punto 21.A.97, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
23) |
il punto 21.A.101 è sostituito dal seguente: «21.A.101 Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili
|
24) |
il punto 21.A.103 è sostituito dal seguente: «21.A.103 Rilascio dell’approvazione
|
25) |
il punto 21.A.105 è sostituito dal seguente: «21.A.105 Conservazione della documentazione Per ciascuna modifica, il richiedente è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e la conformità ai requisiti applicabili di protezione ambientale del prodotto modificato.»; |
26) |
al punto 21.A.107, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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27) |
è inserito il seguente punto 21.A.108: «21.A.108 Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità mette a disposizione:
|
28) |
il punto 21.A.109 è sostituito dal seguente: «21.A.109 Obblighi e contrassegno EPA Il titolare di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo deve:
|
29) |
il punto 21.A.111 è sostituito dal seguente: «21.A.111 Finalità Il presente capo stabilisce la procedura per l’approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione del tipo secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare.»; |
30) |
al punto 21.A.113, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
31) |
al punto 21.A.118 A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
32) |
il punto 21.A.119 è sostituito dal seguente: «21.A.119 Manuali Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali delle modifiche introdotte nei manuali richiesti dalle premesse fondamentali applicabili di omologazione, dalla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa e dai requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto in questione, al fine di trattare le modifiche introdotte conformemente al certificato di omologazione del tipo supplementare; è tenuto altresì a fornire copia di questi manuali all’Agenzia su richiesta.»; |
33) |
al punto 21.A.120, il titolo è sostituito dal seguente: «21.A.120A Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità»; |
34) |
al capo E è aggiunto il seguente punto 21.A.120B: «21.A.120B Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare mette a disposizione:
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35) |
al punto 21.A.174, lettera b), 2), il punto iii) è sostituito dal seguente:
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36) |
al punto 21.A.239, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:
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37) |
il punto 21.A.245 è sostituito dal seguente: «21.A.245 Requisiti per l’approvazione L’impresa di progettazione deve dimostrare, sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.243 che, oltre alla conformità al punto 21.A.239:
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38) |
il punto 21.A.247 è sostituito dal seguente: «21.A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di assicurazione qualità del progetto, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dell’idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, deve essere approvata dall’Agenzia. La richiesta di approvazione va inoltrata per iscritto all’Agenzia, e l’impresa di progettazione deve dimostrare, nel proporre l’emendamento al manuale e prima dell’attuazione dello stesso, che continuerà a essere conforme al presente capo anche dopo l’emendamento.»; |
39) |
il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente: «21.A.251 Termini di approvazione I termini di approvazione devono identificare i tipi di progetto e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l’impresa è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa, requisiti acustici, fumosità ed emissioni dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit), i termini dell’approvazione devono contenere anche l’elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell’approvazione DOA.»; |
40) |
il punto 21.A.263 è così modificato:
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41) |
al punto 21.A.435, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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42) |
al punto 21.A.604, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
43) |
nella sezione B dell’allegato I (Parte 21), il capo D è modificato come segue:
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44) |
al punto 21.B.326, lettera b), 1), il punto iii) è sostituito dal seguente:
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45) |
al punto 21.B.327, lettera a), 2), i), il punto C) è sostituito dal seguente:
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46) |
nell’appendice I, i campi, 14a, 14b, 14c, 14d e 14e del modulo AESA 1 sono in grigio; |
47) |
nell’appendice I, la frase introduttiva alle istruzioni per l’uso del modulo AESA 1 è sostituita dalla seguente: «Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (Parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione». |