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Document 32013R0545
Commission Regulation (EU) No 545/2013 of 14 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the flavouring substance 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 163 del 15.6.2013, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
15.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 545/2013 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2013
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) adotta un elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(2) |
Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008, sia per iniziativa della Commissione sia su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata. |
(3) |
La sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene (numero FL 15.024) figura nell’elenco quale sostanza aromatizzante in esame per la quale occorre trasmettere dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente. |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha analizzato i dati ricevuti e il 15 maggio 2013 è giunta alla conclusione che il 3-acetil-2,5-dimetiltiofene è mutageno sia in vitro sia in vivo e presenta quindi un rischio per la sicurezza (4) se impiegato come sostanza aromatizzante. |
(5) |
Di conseguenza l’uso del 3-acetil-2,5-dimetiltiofene non soddisfa le condizioni generali per l’impiego degli aromatizzanti di cui all’articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008. Di conseguenza, al fine di tutelare la salute umana occorre rimuovere immediatamente tale sostanza dall’elenco. |
(6) |
È opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per il ritiro dall’elenco dell’Unione di una sostanza che presenta un rischio per la sicurezza. |
(7) |
A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 le sostanze aromatizzanti non incluse nell’elenco dell’Unione possono essere messe in commercio in quanto tali e utilizzate negli e sugli alimenti fino al 22 ottobre 2014. Tale periodo di transizione non va applicato al 3-acetil-2,5-dimetiltiofene. |
(8) |
Dati i livelli d’uso minimi e la quantità scarsa di 3-acetil-2,5-dimetiltiofene aggiunta agli alimenti nell’Unione europea ogni anno, la presenza di tale sostanza negli alimenti non presenta rischi immediati per la sicurezza. Anche per motivi tecnici ed economici è dunque opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene immessi sul mercato o spediti da paesi terzi nell’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 1334/2008 va modificato di conseguenza. |
(10) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. L’immissione sul mercato del 3-acetil-2,5-dimetiltiofene in qualità di sostanza aromatizzante e l’impiego di tale sostanza negli o sugli alimenti è vietata.
2. L’immissione sul mercato di alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene è vietata.
3. L’importazione del 3-acetil-2,5-dimetiltiofene quale sostanza aromatizzante e degli alimenti contenenti tale sostanza è vietata.
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere venduti fino alla data di scadenza o fino al termine minimo di conservazione.
2. L’articolo 2 non si applica alle partite di alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene, se l’importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1.
(4) EFSA Journal 2013; 11(5):3227.
ALLEGATO
Nella parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 la seguente voce relativa a FL 15.024 è soppressa:
«15.024 |
3-acetil-2,5-dimetiltiofene |
2530-10-1 |
1051 |
11603 |
|
|
2 |
EFSA» |