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Document 32013R0532

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 159 del 11.6.2013, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/532/oj

    11.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 159/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 10 giugno 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La sostanza attiva biossido di carbonio è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) in forza della direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) seguendo la procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Dopo la sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).

    (2)

    In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 18 dicembre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame del biossido di carbonio (6). L’Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere riguardo al biossido di carbonio. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame riguardante il biossido di carbonio. Il progetto di rapporto di riesame e l’opinione dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di rapporto di riesame è stato approvato il 17 maggio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al biossido di carbonio.

    (3)

    Si conferma che la sostanza attiva biossido di carbonio è considerata approvata a termini del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (4)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione del biossido di carbonio relativamente alle quantità massime delle seguenti impurezze rilevanti: fosfano, benzene, monossido di carbonio, metanolo e cianuro di idrogeno.

    (5)

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va modificato di conseguenza.

    (6)

    È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento al fine di permettere agli Stati membri, al notificante e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti biossido di carbonio di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (3)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

    (4)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

    (5)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

    (6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva biossido di carbonio). The EFSA Journal 2013; 11(1):3053. [46 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3053. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


    ALLEGATO

    Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 225 relativa alla sostanza attiva biossido di carbonio è sostituita dalla seguente:

    Numero

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza

    Data di approvazione

    Scadenza dell’approvazione

    Disposizioni specifiche

    «225

    Biossido di carbonio

    Numero CAS: 124-38-9

    N. CIPAC: 844

    Biossido di carbonio

    ≥ 99,9 %

    Impurezze rilevanti:

     

    fosfano max. 0,3 ppm v/v

     

    benzene max. 0,02 ppm v/v

     

    monossido di carbonio max. 10 ppm v/v

     

    metanolo max. 10 ppm v/v

     

    cianuro di idrogeno max. 0,5 ppm v/v

    1 settembre 2009

    31 agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come fumigante.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    All’occorrenza le condizioni d’impiego devono comprendere provvedimenti di attenuazione dei rischi.»


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