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Document 32013R0270

Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2013 della Commissione, del 21 marzo 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 82 del 22.3.2013, pp. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/270/oj

22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 270/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2013

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l’elenco») nei punti di entrata nei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l’elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione quantomeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

Il verificarsi e la gravità degli incidenti connessi agli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, le risultanze degli audit effettuati nei paesi terzi dall’Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l’elenco.

(4)

È opportuno in particolare modificare l’elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell’Unione e l’attuale frequenza di controlli ufficiali non è quindi più giustificata. Le voci dell’elenco relative alle foglie di coriandolo e al basilico originari della Thailandia vanno pertanto modificate di conseguenza per quanto riguarda la frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità ai fini dell’individuazione di residui di antiparassitari.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, nelle voci relative alla Thailandia, le righe «foglie di coriandolo» e «basilico», «(Alimenti — erbe aromatiche)», per quanto riguarda la frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità ai fini dell’individuazione di residui di antiparassitari, sono sostituite dalle seguenti:

«—

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

10 »

Basilico

ex 1211 90 86

20

(Alimenti — erbe aromatiche)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


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