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Document 32013R0270
Commission Implementing Regulation (EU) No 270/2013 of 21 March 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2013 della Commissione, del 21 marzo 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2013 della Commissione, del 21 marzo 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 82 del 22.3.2013, pp. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1793
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22.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 270/2013 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2013
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l’elenco») nei punti di entrata nei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. |
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(2) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l’elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione quantomeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo. |
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(3) |
Il verificarsi e la gravità degli incidenti connessi agli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, le risultanze degli audit effettuati nei paesi terzi dall’Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l’elenco. |
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(4) |
È opportuno in particolare modificare l’elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell’Unione e l’attuale frequenza di controlli ufficiali non è quindi più giustificata. Le voci dell’elenco relative alle foglie di coriandolo e al basilico originari della Thailandia vanno pertanto modificate di conseguenza per quanto riguarda la frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità ai fini dell’individuazione di residui di antiparassitari. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, nelle voci relative alla Thailandia, le righe «foglie di coriandolo» e «basilico», «(Alimenti — erbe aromatiche)», per quanto riguarda la frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità ai fini dell’individuazione di residui di antiparassitari, sono sostituite dalle seguenti:
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72 |
Thailandia (TH) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4) |
10 » |
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20 |
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(Alimenti — erbe aromatiche) |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO