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Document 32013R0220

    Regolamento (UE) n. 220/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 70 del 14.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/220/oj

    14.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 70/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 220/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 13 marzo 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (2), le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l’Agenzia») sono composte da un contributo dell’Unione e da tasse pagate all’Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

    (2)

    I diritti vanno aggiornati in rapporto al tasso d’inflazione del 2012. Il tasso d’inflazione dell’Unione pubblicato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) è stato del 2,6 % nel 2012.

    (3)

    Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

    (4)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

    (5)

    Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2013.

    (6)

    Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l’aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2013. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

    1)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è così modificata:

    al primo comma, «267 400 EUR» è sostituito da «274 400 EUR»,

    al secondo comma, «26 800 EUR» è sostituito da «27 500 EUR»,

    al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, «103 800 EUR» è sostituito da «106 500 EUR»,

    al secondo comma, «172 800 EUR» è sostituito da «177 300 EUR»,

    al terzo comma, «10 300 EUR» è sostituito da «10 600 EUR»,

    al quarto comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    iii)

    la lettera c) è così modificata:

    al primo comma, «80 300 EUR» è sostituito da «82 400 EUR»,

    al secondo comma, «20 100 EUR e 60 200 EUR» è sostituito da «20 600 EUR e 61 800 EUR»,

    al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    alla lettera a), il primo comma è così modificato:

    «2 900 EUR» è sostituito da «3 000 EUR»,

    «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, «80 300 EUR» è sostituito da «82 400 EUR»,

    al secondo comma, «20 100 EUR e 60 200 EUR» è sostituito da «20 600 EUR e 61 800 EUR»;

    c)

    al paragrafo 3, «13 300 EUR» è sostituito da «13 600 EUR»;

    d)

    al paragrafo 4, «20 100 EUR» è sostituito da «20 600 EUR»;

    e)

    al paragrafo 5, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    f)

    il paragrafo 6 è così modificato:

    i)

    al primo comma, «95 900 EUR» è sostituito da «98 400 EUR»,

    ii)

    al secondo comma, «23 900 EUR e 71 900 EUR» è sostituito da «24 500 EUR e 73 800 EUR»;

    2)

    all’articolo 4, «66 700 EUR» è sostituito da «68 400 EUR»;

    3)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è così modificata:

    al primo comma, «133 800 EUR» è sostituito da «137 300 EUR»,

    al secondo comma, «13 300 EUR» è sostituito da «13 600 EUR»,

    al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»,

    il quarto comma è così modificato:

    «66 700 EUR» è sostituito da «68 400 EUR»,

    «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, «66 700 EUR» è sostituito da «68 400 EUR»,

    al secondo comma, «113 100 EUR» è sostituito da «116 000 EUR»,

    al terzo comma, «13 300 EUR» è sostituito da «13 600 EUR»,

    al quarto comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»,

    il quinto comma è così modificato:

    «33 400 EUR» è sostituito da «34 300 EUR»,

    «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    iii)

    la lettera c) è così modificata:

    al primo comma, «33 400 EUR» è sostituito da «34 300 EUR»,

    al secondo comma, «8 400 EUR e 25 000 EUR» è sostituito da «8 600 EUR e 25 700 EUR»,

    al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è così modificata:

    «2 900 EUR» è sostituito da «3 000 EUR»,

    «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, «40 100 EUR» è sostituito da «41 100 EUR»,

    al secondo comma, «10 000 EUR e 30 100 EUR» è sostituito da «10 300 EUR e 30 900 EUR»,

    al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    c)

    al paragrafo 3, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    d)

    al paragrafo 4, «20 100 EUR» è sostituito da «20 600 EUR»;

    e)

    al paragrafo 5, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

    f)

    il paragrafo 6 è così modificato:

    i)

    al primo comma, «32 000 EUR» è sostituito da «32 800 EUR»;

    ii)

    al secondo comma, «8 000 EUR e 23 900 EUR» è sostituito da «8 200 EUR e 24 500 EUR»;

    4)

    all’articolo 6, «40 100 EUR» è sostituito da «41 100 EUR»;

    5)

    l’articolo 7 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, «66 700 EUR» è sostituito da «68 400 EUR»;

    b)

    al paragrafo 2, «EUR 20 100» è sostituito da «EUR 20 600»;

    6)

    l’articolo 8 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    al secondo comma, «80 300 EUR» è sostituito da «82 400 EUR»;

    ii)

    al terzo comma, «40 100 EUR» è sostituito da «41 100 EUR»;

    iii)

    al quarto comma, «20 100 EUR e 60 200 EUR» è sostituito da «20 600 EUR e 61 800 EUR»;

    iv)

    al quinto comma, «10 000 EUR e 30 100 EUR» è sostituito da «10 300 EUR e 30 900 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    al secondo comma, «267 400 EUR» è sostituito da «274 400 EUR»;

    ii)

    al terzo comma, «133 800 EUR» è sostituito da «137 300 EUR»;

    iii)

    al quinto comma, «2 900 EUR e 230 500 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 236 500 EUR»;

    iv)

    al sesto comma, «2 900 EUR e 115 400 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 118 400 EUR»;

    c)

    al paragrafo 3, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR».

    Articolo 2

    Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

    (2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


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