Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0007

2013/215/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 22 marzo 2013 , relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2013/7)

GU L 125 del 7.5.2013, p. 17–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/215/oj

7.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/17


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 marzo 2013

relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli

(BCE/2013/7)

(2013/215/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

visto il Regolamento (CE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2),

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) stabilisce che i soggetti segnalanti residenti in uno Stato membro dell’area dell’euro devono segnalare, titolo per titolo, posizioni, transazioni e, se disponibili, altre variazioni di volume dei titoli che detengono. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN) sono tenute a classificare e aggregare tali dati. È pertanto necessario definire le procedure per la segnalazione delle BCN alla Banca centrale europea (BCE), in conformità al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), di informazioni statistiche derivanti dai dati raccolti dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione.

(2)

La Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3) (di seguito «SEC 2010»), che è un quadro di regolamentazione contabile compatibile a livello internazionale utilizzato per descrivere le economie degli Stati membri e che sostituirà il SEC 95. La classificazione dei dati da segnalare ai sensi del presente indirizzo segue le regole stabilite nel SEC 2010.

(3)

É necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo in maniera efficace, purché la loro portata non sia tale da modificare il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sull’onere di segnalazione dei soggetti segnalanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi per le BCN di segnalare alla BCE le statistiche sulle disponibilità in titoli raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Articolo 2

Definizioni

I termini utilizzati nel presente indirizzo hanno lo stesso significato di quelli definiti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Articolo 3

Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con un codice ISIN

1.   Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con un codice ISIN, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione nell’allegato I, parte 1, (tavole da 1 a 3) e parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito a breve termine (F.31); titoli di credito a lungo termine (F.32); azioni quotate (F.511) e quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni alla fine del trimestre e in alternativa i) il volume di operazioni finanziarie di fine trimestre relative al trimestre di riferimento o, ii) i dati di fine mese o fine trimestre che sono necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie, come stabilito nel paragrafo 2.

I dati relativi al volume di operazioni finanziarie o necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie che sono segnalati alle BCN dai soggetti dichiaranti effettivi in conformità all’allegato I, parte 1 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), sono calcolati come stabilito nell’allegato II, parte 3 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

2.   Le BCN segnalano alla BCE i dati menzionati nel paragrafo 1 per i seguenti periodi di riferimento e in conformità alle seguenti scadenze:

a)

con riferimento alle disponibilità in titoli degli investitori residenti escluse le BCN, ai titoli detenuti in custodia presso custodi residenti per conto di investitori residenti in un altro Stato membro dell’area dell’euro e ai titoli emessi da residenti dell’area dell’euro detenuti in custodia presso custodi residenti per conto di investitori non residenti nell’area dell’euro:

i)

le BCN segnalano, con frequenza trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono;

ii)

le BCN segnalano 1) operazioni titolo per titolo con frequenza trimestrale e, se disponibili, altre variazioni di volume per il trimestre di riferimento entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; o 2) posizioni titolo per titolo e, se disponibili, altre variazioni di volume che sono necessarie per il calcolo del volume delle operazioni. In quest’ultimo caso, le BCN segnalano in conformità ai metodi descritti nell’allegato I parte 1 al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono per i dati trimestrali titolo per titolo ed entro la fine del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono per i dati mensili titolo per titolo;

b)

con riferimento alle disponibilità in titoli da parte di gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione, inclusi quelli non residenti, le BCN segnalano, con frequenza trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre entro le seguenti scadenze:

i)

dal 2013 al 2015, entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; e

ii)

dal 2016, entro la fine del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

3.   Entro settembre di ogni anno, la BCE comunica alle BCN le date esatte di trasmissione dei dati da segnalare sotto forma di un calendario di segnalazione per l’anno successivo.

4.   Le seguenti norme generali si applicano alla revisione dei dati mensili e trimestrali.

a)

Le BCN segnalano revisioni ordinarie come segue:

i)

le revisioni dei dati mensili con riferimento ai tre mesi precedenti il trimestre più recente sono trasmesse con frequenza trimestrale e sono inviate insieme ai dati del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati); le revisioni dei dati mensili con riferimento al mese precedente il mese più recente sono trasmesse con frequenza mensile e sono inviate insieme ai dati del mese più recente (trasmissione ordinara dei dati);

ii)

le revisioni dei dati trimestrali con riferimento al trimestre precedente quello più recente sono inviate insieme ai dati del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati);

iii)

le revisioni ai tre anni precedenti (12 trimestri) sono inviate insieme alla trasmissione ordinaria dei dati relativi al terzo trimestre dell’anno;

iv)

la segnalazione di qualsiasi altra revisione ordinaria non ricadente nei punti da i) a iii) é concordata con la BCE.

b)

Le BCN segnalano revisioni eccezionali che migliorano in modo significativo la qualità dei dati non appena disponibili e al di fuori dei periodi ordinari di trasmissione, previo accordo con la BCE.

Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali modifiche di rilievo. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione su base volontaria.

5.   Gli obblighi di segnalazione relativi alle serie storiche stabiliti nel presente articolo sono soggetti alle seguenti specifiche.

a)

Le BCN, per quanto possibile, segnalano i dati storici per il periodo che ha inizio dal primo trimestre del 2009 fino al quarto trimestre del 2013.

b)

Se uno Stato membro adotta l’euro dopo che decorrono gli effetti del presente indirizzo, si applicano le seguenti regole:

i)

le BCN degli Stati membri che hanno aderito all’Unione prima del dicembre 2012 segnalano alla BCE nel migliore dei modi i dati storici ricoprenti almeno 1) i dati per il periodo che inizia da marzo 2014, o se il periodo è inferiore, 2) i cinque anni precedenti l’adozione dell’euro da parte dello Stato membro in questione;

ii)

le BCN degli Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo il dicembre 2012 segnalano alla BCE nel migliore dei modi i dati storici ricoprenti almeno 1) i dati per il periodo che inizia da marzo 2016, o se il periodo è inferiore 2) i cinque anni precedenti l’adozione dell’euro da parte dello Stato membro in questione.

6.   Le norme contabili stabilite nell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) si applicano anche quando le BCN segnalano dati in conformità al presente indirizzo.

Articolo 4

Metodi di segnalazione per le disponibilità in titoli senza un codice ISIN

1.   Le BCN possono decidere se segnalare alla BCE le informazioni statistiche riguardanti i titoli senza un codice ISIN detenuti da IFM, FI, SV e imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o detenuti da custodi per conto di i) investitori residenti non soggetti al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) investitori non finanziari residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, o iii) investori residenti in Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, come definiti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a cui non è stata concessa una deroga dagli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

2.   Le BCN che segnalano informazioni statistiche ai sensi del paragrafo 1 lo fanno in conformità alle regole stabilite nell’articolo 3, paragrafo 2, utilizzando gli schemi di segnalazione dell’allegato I, parte 1 (tavole 1, 2 e 4) e parte 2 (tavole 1, 2 e 4) e i requisiti di segnalazione elettronica stabiliti separatamente.

3.   I dati trimestrali sono rivisti in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b).

4.   Le BCN presentano alla BCE note esplicative stabilendo le ragioni delle revisioni significative. Le BCN possono anche presentare note esplicative per qualsiasi altra revisione su base volontaria. Inoltre, le BCN forniscono informazioni su riclassificazioni significative nei settori detentori o nella classificazione degli strumenti, se disponibili.

Articolo 5

Metodi per la compilazione delle statistiche sulle disponibilità in titoli detenuti in custodia

1.   Fatto salva l’esenzione dagli obblighi di segnalazione statistica che le BCN possono concedere ai custodi in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), per rispettare l’articolo 3, le BCN, dopo aver consultato la BCE, decidono il metodo più appropriato per la compilazione delle statistiche sui titoli detenuti da investitori non soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a seconda dell’organizzazione dei mercati interessati e della disponibilità negli Stati membri di altre informazioni statistiche pubbliche o di vigilanza.

2.   Se i dati sulle disponibilità in titoli non sono segnalati dai custodi in seguito all’esenzione concessa in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e, se le BCN ottengono tali dati da altre fonti statistiche o di vigilanza, o se li raccolgono direttamente dagli investitori in conformità di accordi nazionali, le BCN prendono tutte le misure seguenti:

a)

assicurano che tali fonti siano sufficientemente allineate con i concetti statistici e con le defnizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

b)

monitorano la qualità dei dati in conformità ai requisiti statistici minimi stabiliti nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

c)

se i dati segnalati non soddisfano i criteri di qualità di cui al comma b), migliorano la qualità di tali dati anche tramite la raccolta di dati dai custodi come disposto nell’articolo 4, paragrafi 10 e 11 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

3.   Inoltre, le BCN forniscono informazioni su altre variazioni di volume significative, se disponibili, come definite nella parte 3 dell’allegato II al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Articolo 6

Deroghe

1.   Le BCN informano la BCE, almeno una volta l’anno, delle deroghe concesse, rinnovate o revocate ai soggetti segnalanti per l’anno solare successivo, cosí come di qualunque obbligo di segnalazione ad hoc posto a carico dei soggetti dichiaranti effettivi cui è stata concessa una deroga.

2.   Le BCN verificano regolarmente, almeno una volta l’anno, l’assolvimento delle condizioni stabilite nell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, di eventuali deroghe.

Articolo 7

I dati di riferimento sulle attività di bilancio consolidate dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Il Consiglio direttivo della BCE identifica i gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione come stabilito e secondo i criteri previsti nell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sulla base dei dati di fine dicembre corrispondenti all’anno solare precedente forniti dalle BCN alla BCE (di seguito i «dati di riferimento»), allo scopo di calcolare le statistiche del SEBC sui dati bancari consolidati degli Stati membri.

2.   Entro settembre di ogni anno, la BCE comunica alle BCN la data nell’anno successivo entro la quale le BCN devono trasmettere i dati di riferimento. Tale trasmissione avviene in tempo per permettere il calcolo del totale delle attività consolidate delle banche dell’Unione europea a luglio di ogni anno.

Articolo 8

Procedura di notifica alle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Le BCN, per conto della BCE, utilizzano il modello di lettera nell’allegato II (di seguito «lettera di notifica») per notificare alle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione la decisione del Consiglio direttivo di cui all’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dei loro obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento. La lettera di notifica contiene i criteri che giustificano la classificazione dell’impresa che ha ricevuto la notifica come impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione.

2.   La BCN competente invia la lettera di notifica all’impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione entro 10 giorni lavorativi della BCE successivi alla data della decisione del Consiglio direttivo, e invia una copia di quella lettera al segretariato della BCE.

3.   La procedura descritta nel paragrafo 2 non si applica per la notifica alle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione, che sono stati identificati dal Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) anteriormente alla data in cui decorrono gli effetti del presente indirizzo.

Articolo 9

Procedura di revisione del Consiglio direttivo

1.   Se un’impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione ha ricevuto la notifica in conformità all’articolo 8 presenta, entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento di tale notifica, una richiesta scritta motivata con informazioni a sostegno alla BCN competente al fine che essa riesamini la sua classificazione come impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione, la BCN competente trasmette tale richiesta al Consiglio direttivo entro 10 giorni lavorativi della BCE.

2.   A seguito del ricevimento di tale richiesta scritta ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio direttivo riesamina la classificazione e comunica la sua decisione motivata per iscritto, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, alla BCN competente, che notifica la decisione del Consiglio direttivo all’impresa a capo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione entro 10 giorni lavorativi della BCE.

Articolo 10

Cooperazione con le autorità competenti diverse dalle BCN

1.   Laddove tutti i dati o parte dei dati descritti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) possono essere ottenuti da autorità competenti diverse da BCN, le BCN instaurano appropriati meccanismi di cooperazione con tali autorità in modo da garantire una struttura permanente per ricevere tali dati.

2.   Le BCN garantiscono che i dati di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti statistici minimi della BCE stabiliti nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), cosí come qualsiasi altro requisito stabilito nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), prima di trasmetterli alla BCE in conformità all’articolo 3.

Articolo 11

Verifica

1.   Fatti salvi i diritti di verifica della BCE stabiliti nei regolamenti (CE) n. 2533/98 e (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), le BCN verificano e garantiscono la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE e cooperano strettamente con gli operatori del SEBC che si occupano delle statistiche sulle disponibilità in titoli (di seguito «SHSDB») come parte della gestione della qualità dei dati complessiva.

2.   La BCE valuta tali dati in maniera analoga, in stretta cooperazione con gli operatori del SHSDB. La valutazione é svolta tempestivamente.

Articolo 12

Criteri di trasmissione

Le BCN utilizzano la rete ESCB-NET per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla BCE. Le informazioni statistiche sono comunicate alla BCE in conformità dei criteri di segnalazione elettronica stabiliti separatamente. Sulla base di un preventivo accordo con la BCE, possono essere utilizzati altri mezzi per trasmettere informazioni statistiche.

Articolo 13

Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE, ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sull’onere di segnalazione dei soggetti segnalanti. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di eventuali modifiche di tal genere, senza indebito ritardo.

Articolo 14

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. Le banche centrali dell’Eurosistema osservano gli articoli 8 e 9 a partire dalla data di notifica dell’indirizzo alle BCN e le rimanenti disposizioni dell’indirizzo a partire dal 1o gennaio 2014.

Articolo 15

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 marzo 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6.

(3)  COM(2010) 774 definitivo.


ALLEGATO I

SCHEMI DI SEGNALAZIONE

PARTE 1

Disponibilità in titoli ripartite per settori, escluse le disponibilità delle banche centrali nazionali

Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.

Informazioni di carattere generale

Istituzione segnalante

M

Codice identificativo dell’istituzione segnalante

Data di trasmissione

M

Data in cui i dati sono trasmessi a SHSDB

Periodo di riferimento

M

Periodo cui i dati si riferiscono

Frequenza di segnalazione

M

 

Dati trimestrali

 

Dati mensili (3)

2.

Note esplicative (metadati)

M

Trattamento dei rimborsi anticipati

M

Trattamento di interessi maturati


Tavola 2

Informazioni su disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (4)

Attributo

Stato (5)

Descrizione

Informazioni relative ai titoli

Settore del detentore

M

Settore/sottosettore dell’investitore

 

 

Società non finanziarie (S.11) (6)

 

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

 

Fondi comuni monetari (S.123)

 

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

 

Altre società finanziarie (7) escluse le società veicolo finanziarie

 

Società veicolo finanziarie

 

Imprese di assicurazione (S.128)

 

Fondi pensione (S.129)

 

Imprese di assicurazione e fondi pensione (sottosettore non identificato) (S.128 + S.129) (periodo transitorio)

 

Amministrazioni centrali (S.1311) (disaggregazione facoltativa)

 

Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (disaggregazione facoltativa)

 

Amministrazioni locali (S.1313) (disaggregazione facoltativa)

 

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (disaggregazione facoltativa)

 

Altre amministrazioni pubbliche (sottosettore non identificato)

 

Famiglie escluse istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14) (disaggregazione facoltativa per gli investitori residenti, obbligatoria per le disponibilità di terze parti)

 

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) (disaggregazione facoltativa)

 

Altre famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (sottosettore non identificato)

 

Investitori non finanziari escluse famiglie (solo per disponibilità di terze parti) (S.11 + S.13 + S.15) (8)

 

Autorità bancarie centrali e amministrazioni pubbliche da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all’area dell’euro (S.121 + S.13) (9)

 

Investori diversi da autorità bancarie centrali e amministrazioni da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all’area dell’EUR 1 (9)

 

Settore sconosciuto (10)

Paese del detentore

M

Paese di residenza dell’investitore

Fonte

M

Fonte dell’informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli

 

 

Segnalazione diretta

 

Segnalazione del custode

 

Segnalazione mista (11)

 

Non disponibile

Funzione

M

Funzione dell’investimento secondo la classificazione delle statistiche di bilancia di pagamenti

 

 

Investimento diretto

 

Investimento di portafoglio

 

Non specificato

Base segnaletica

M/V (12)

Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni

 

 

Percentuale

 

 

Numero di partecipazioni

Valuta nominale

V

Valuta in cui ISIN è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale

Posizioni

M

Ammontare totale dei titoli detenuti

 

 

Al valore nominale (13). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o l’importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.

 

Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (14)

Posizioni: di cui ammontare

M (15)

Ammontare dei titoli detenuti dai due più grandi investitori

 

 

Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

 

Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

Formato

M (13)

Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale

 

 

Valore nominale in euro o nella valuta rilevante

 

Numero di azioni/partecipazioni (16)

Altre variazioni di volume

M

Altre variazioni di importo dei titoli detenuti

 

 

Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale

 

Al valore di mercato in euro

Altre variazioni di volume: di cui importo

M (15)

Altre variazioni di volume nell’importo detenuto dai due più grandi investitori

 

 

Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

 

Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

Operazioni finanziarie

M (17)

Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrate al valore dell’operazione in euro inclusi gli interessi maturati (18)

Operazioni finanziarie: di cui importo

M (15), (19)

Somma delle due più grandi operazioni in termini assoluti effettuate da singoli detentori, secondo lo stesso metodo di valutazione delle operazioni finanziarie

Status confidenziale

M (20)

Status confidenziale per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume

 

 

Non per pubblicazione, solo per uso interno

 

Informazione statistica confidenziale

 

Non applicabile (21)


Tavola 3

Disponibilità in titoli con un codice ISIN

Informazioni segnalate (22)

Attributo

Stato (23)

Descrizione

Dati di riferimento

Codice ISIN

M

Codice ISIN


Tavola 4

Disponibilità in titoli senza un codice ISIN

Informazioni segnalate (24)

Attributo

Stato (25)

Descrizione

1.

Dati base di riferimento

Aggregazione

M

Tipologia di dati

 

 

Dati segnalati titolo per titolo

 

Dati aggregati (non titolo per titolo)

Codice identificativo per titoli/aggregati

M

Codice identificativo interno, per titoli senza un codice ISIN e per i dati aggregati sulle disponibilità in titoli

Tipologia di codici identificativi dei titoli

M (26)

Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo (27)

 

 

Codice interno BCN

 

CUSIP

 

SEDOL

 

altro (da specificare nei metadati)

Classificazione degli strumenti

M

Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titoli di credito a breve termine (F.31)

 

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

 

Azioni quotate (F.511)

 

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)

 

Altre tipologie di titoli (28)

Settore emittente

M

Settore istituzionale dell’emittente secondo SEC 2010 e secondo il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Paese dell’emittente

M

Paese di costituzione o residenza dell’emittente del titolo

Valore di prezzo (29)

V

Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento

Base del prezzo (29)

V

Base sulla quale è dato il prezzo

 

 

euro o altra valuta rilevante

 

Percentuale

2.

Ulteriori dati di riferimento

Nome dell’emittente

V

Nome dell’emittente

Abbreviazione

V

Nome abbreviato del titolo attribuito dall’emittente, definito secondo le caratteristiche del titolo e delle altre informazioni eventualmente disponibili

Data di emissione

V

Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall’emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori.

Data di scadenza

V

Data di rimborso dello strumento di debito

Consistenze

V

Consistenze convertite in euro

Capitalizzazione di mercato

V

Ultima capitalizzazione di mercato disponibile in euro

Interessi maturati

V

Interessi maturati dalla data di pagamento dell’ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi

Ultimo rapporto di frazionamento

V

Frazionamenti e raggruppamenti azionari

Ultima data di frazionamento

V

Data di inizio di validità del frazionamento azionario

Tipologia di cedola

V

Tipologia di cedola (fissa, variabile, a gradini ecc.)

Tipologia di debito

V

Tipologia di strumento di debito

Ammontare del dividendo

V

Ammontare dell’ultimo dividendo pagato per azione (in tipologia di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo)

Tipologia di ammontare di dividendo

V

Denominazione in valuta di dividendo o in numero di azioni

Valuta di dividendo

V

Valuta in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento del dividendo

Tipologia di cartolarizzazione

V

Tipologia di attività cartolarizzata

PARTE 2

Disponibilità in titoli detenute da gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione

Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segnalate (30)

Attributo

Stato (31)

Descrizione

1.

Informazioni di carattere generale

Istituzione segnalante

M

Codice identificativo dell’istituzione segnalante

Data di trasmissione

M

Data in cui i dati sono trasmessi a SHSDB

Periodo di riferimento

M

Periodo cui i dati si riferiscono

Frequenza di segnalazione

M

Dati trimestrali

2.

Note esplicative (metadati)

M

Trattamento dei rimborsi anticipati

M

Trattamento di interessi maturati


Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (32)

Attributo

Stato (33)

Descrizione

Informazioni relative ai titoli

Identificativo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

M

Identificativo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione (34)

Residenza dei soggetti del gruppo

V

Residenza dei soggetti del gruppo, se segnalata separatamente dalla sede principale (35)

 

 

Residente nel paese della sede principale

 

Non residente nel paese della sede principale

 

Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi dell’area dell’euro

 

Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi non appartenenti all’area dell’euro

Identificativo del soggetto

V

Identificativo del soggetto del gruppo (34)

Paese di residenza del soggetto

V

Paese di costituzione o residenza del soggetto

Tipologia del gruppo

M

Tipologia del gruppo

 

 

Gruppo bancario

Base segnaletica

M

Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni

 

 

Percentuale

 

Numero di partecipazioni

Valuta nominale

V

Valuta in cui ISIN è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale

Formato

M (36)

Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale

 

 

Valore nominale in euro o in altra valuta rilevante

 

Numero di azioni/partecipazioni (37)

Posizioni

M

Importo totale di titoli detenuti

 

 

Al valore nominale (36). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o l’importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati

 

Al valore di mercato. Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (38)

Altre variazioni di volume

V

Altre variazioni di volume nell’importo del titolo detenuto

 

 

Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale (36)

 

Al valore di mercato in euro

Operazioni finanziarie

V

Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrate al valore dell’operazione in euro inclusi gli interessi maturati (38)

 

Emittente è parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

V

Indica se il titolo è stato emesso da un soggetto dello stesso gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione


Tavola 3

Disponibilità in titoli con un codice ISIN

Informazioni segnalate (39)

Attributo

Stato (40)

Descrizione

Dati di riferimento

Codice ISIN

M

Codice ISIN


Tavola 4

Disponibilità in titoli senza un codice ISIN

Informazioni segnalate (41)

Attributo

Stato (42)

Descrizione

1.

Dati base di riferimento

Aggregazione

M

Tipologia di dati

 

 

Dati segnalati titolo per titolo

 

Dati aggregati (non titolo per titolo)

Codice identificativo per titoli

M

Codice interno BCN per disponibilità in titoli senza un codice ISIN segnalato titolo per titolo, o in modo aggregato

Tipologia di codice identificativo dei titoli

M (43)

Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo (44)

 

 

Codice interno BCN

 

CUSIP

 

SEDOL

 

altro (45)

Classificazione degli strumenti

M

Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titoli di credito a breve termine

 

Titoli di credito a lungo termine

 

Azioni quotate

 

Quote in fondi di investimento

 

Altre tipologie di titoli (46)

Settore emittente

M

Settore istituzionale dell’emittente secondo il SEC 2010 e secondo il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Paese dell’emittente

M

Paese di costituzione o residenza dell’emittente del titolo

Valore di prezzo (47)

V

Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento

Base del prezzo (47)

V

Specifica la base sulla quale è dato il prezzo

 

 

euro o altra valuta rilevante

 

Percentuale

2.

Ulteriori dati di riferimento

Nome dell’emittente

V

Nome dell’emittente

Abbreviazione

V

Nome abbreviato del titolo attribuito dall’emittente, definito secondo le caratteristiche dell’emissione e delle altre informazioni eventualmente disponibili

Emittente è parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

V

Indica se il titolo è stato emesso da un soggetto dello stesso gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione per titoli segnalati titolo per titolo

Data di emissione

V

Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall’emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori

Data di scadenza

V

Data di rimborso dello strumento di debito

Consistenze

V

Consistenze convertite in euro

Capitalizzazione di mercato

V

Ultima capitalizzazione di mercato disponibile in euro

Interessi maturati

V

Interessi maturati dalla data di pagamento dell’ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi

Ultimo rapporto di frazionamento

V

Frazionamenti e raggruppamenti azionari

Ultima data di frazionamento

V

Data di inizio di validità del frazionamento azionario

Tipologia di cedola

V

Tipologia di cedola (fissa, variabile, a gradini ecc.)

Tipologia di debito

V

Tipologia di strumento di debito

Ammontare del dividendo

V

Ammontare dell’ultimo dividendo pagato per azione (in tipologia di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo)

Tipologia di ammontare di dividendo

V

Denominazione in valuta di dividendo o in numero di azioni

Valuta di dividendo

V

Valuta in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento del dividendo

Tipologia di cartolarizzazione

V

Tipologia di attività cartolarizzata


(1)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)  Solo per le posizioni, se le operazioni sono compilate dal SHSDB sulla base di posizioni mensili.

(4)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(5)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(6)  La numerazione delle categorie in tutto il presente indirizzo riflette la numerazione introdotta in SEC 2010.

(7)  Altri intermediari finanziari (S.125) inclusi gli ausiliari finanziari (S.126) e i prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127).

(8)  Solo se i settori S.11, S.13 e S.15 non sono segnalati separatamente.

(9)  Per i dati segnalati dalle banche centrali nazionali non appartenenti all’area dell’euro, solo per segnalare le disponibilità di investitori non residenti nell’area dell’euro.

(10)  Settore residente non allocato nel paese del detentore; vale a dire, se il settore e il paese sono sconosciuti non vanno segnalati. Le BCN informano gli operatori SHSDB del motivo per il quale il settore è sconosciuto, in caso di valori statisticamente rilevanti.

(11)  Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

(12)  Obbligatorio per i titoli con un codice ISIN; facoltativo per i titoli senza un codice ISIN.

(13)  Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume in volume/operazioni) sono segnalati.

(14)  Si raccomanda di includere nel migliore dei modi l’interesse maturato.

(15)  Se una BCN segnala la natura confidenziale, tale attributo può non essere segnalato. L’importo può riferirsi al singolo investitore più grande piuttosto che ai due investitori più grandi sotto la responsabilità della BCN segnalante.

(16)  Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

(17)  Da segnalare solo se le operazioni non derivano da posizioni nel SHSDB.

(18)  Si raccomanda di includere nel migliore dei modi l’interesse maturato.

(19)  Da segnalare solo per le operazioni raccolte da soggetti segnalanti, da non segnalare per le operazioni che derivano da posizioni delle BCN.

(20)  Da segnalare se l’importo corrispondente dei due più grandi investitori per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume, non è disponibile/fornito.

(21)  Da utilizzare solo se le operazioni derivano da posizioni di BCN. In tali casi la natura confidenziale viene fornita dal SHSDB, vale a dire se le posizioni iniziali e/o finali sono confidenziali, la transazione che ne deriva è segnalata come confidenziale.

(22)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(23)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(24)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(25)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(26)  Non richiesto per i titoli segnalati su base aggregata.

(27)  Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.

(28)  Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.

(29)  Per calcolare posizioni al valore di mercato da posizioni al valore nominale.

(30)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(31)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(32)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(33)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(34)  Identificativo da definire separatamente.

(35)  Le BCN possono segnalare secondo quattro opzioni in modo alternativo: 1) in maniera aggregata per tutti i soggetti del gruppo compresa la sede principale; 2) in maniera aggregata per i soggetti residenti nel paese della sede principale e in maniera aggregata per soggetti non residenti nel paese della sede principale, separatamente; 3) in maniera aggregata per soggetti residenti nel paese della sede principale; in maniera aggregata per soggetti residenti in un altro paese dell’area dell’euro; in maniera aggregata per soggetti residenti in paesi non appartenenti all’area dell’euro; 4) soggetto per soggetto.

(36)  Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.

(37)  Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

(38)  Si raccomanda l’inclusione nel migliore dei modi dell’interesse maturato.

(39)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(40)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(41)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(42)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(43)  Non richiesto per i titoli segnalati su base aggregata.

(44)  Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.

(45)  Le BCN dovrebbero specificare nei metadati la tipologia di codice identificativo utilizzato.

(46)  Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.

(47)  Per calcolare posizioni al valore di mercato da posizioni al valore nominale.


ALLEGATO II

LETTERA DI NOTIFICA A IMPRESE A CAPO DI GRUPPI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Notifica di classificazione come impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (ue) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (1)

[Gentile Signor/Signora]

Con la presente Le notifichiamo per conto della Banca centrale europea (BCE), che [denominazione dell’impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] è stata classificata dal Consiglio direttivo della BCE come capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione a fini statistici, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 11 e 2, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1011/2012 (BCE/2012/24) .

Gli obblighi di segnalazione di [denominazione dell’impresa a capo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] come capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione sono stabiliti nell’articolo 3, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Motivi per la classificazione come «impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione»

Il Consiglio direttivo ha determinato che [denominazione dell’impresa a capo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] si qualifica come capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione in base ai seguenti criteri previsti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24):

a)

[denominazione dell’impresa a capo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] è a capo di un gruppo bancario come definito nell’articolo 1, paragrafo 10 del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

b)

il gruppo bancario che [denominazione dell’impresa a capo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] controlla soddisfa i seguenti criteri (2):

i)

[le attività di bilancio consolidato del gruppo bancario, calcolato ai sensi del titolo V, capo 4, sezione l, della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (3), sono maggiori dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell’Unione europea, in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ovvero a) ai dati con riferimento alla fine di dicembre dell’anno solare precedente l’invio della presente lettera di notifica; o b) se i dati di cui alla lettera a) non sono disponibili, ai dati con riferimento alla fine di dicembre dell’anno precedente];

ii)

[il gruppo bancario è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell’area dell’euro per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell’area dell’euro:

il gruppo bancario è strettamente ed ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nell’area dell’euro;

il gruppo bancario ha un intensa ed ampia attività transfrontaliera;

l’attività del gruppo bancario è largamente concentrata in un segmento delle attività bancarie dell’area dell’euro, in cui assume un ruolo significativo;

il gruppo bancario ha una complessa struttura aziendale che si estende oltre il territorio nazionale]];

iii)

[il gruppo bancario è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario in [Stati membri dell’area dell’euro pertinenti] per le seguenti ragioni: [inserire qui la giustificazione che rende rilevante il gruppo bancario per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario negli Stati membri dell’area dell’euro pertinenti:

il gruppo bancario è strettamente ed ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nel territorio nazionale;

l’attività del gruppo bancario è largamente concentrata in [specificare il segmento di attività bancaria], in cui esso assume un ruolo significativo a livello nazionale]].

Fonte informativa a supporto della classificazione come «impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione»

La BCE calcola il totale delle attività di bilancio consolidato dei gruppi bancari dell’Unione europea sulla base delle informazioni raccolte dalle banche centrali nazionali sul bilancio consolidato dei gruppi bancari nello Stato membro rilevante calcolato ai sensi del titolo V, capo 4, sezione l della Direttiva 2006/48/CE.

[Se necessario, si indicano qui ulteriori spiegazioni sulla metodologia applicata a qualsiasi ulteriore criterio di inclusione approvato dal Consiglio direttivo.]

Obiezioni e riesame da parte del Consiglio direttivo

Qualunque richiesta di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE sulla classificazione di [denominazione dell’impresa a capo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] come impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione quale risultato delle giustificazioni date qui di sopra deve essere indirizzata entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della presente lettera a [inserire il nome e l’indirizzo della BCN]. [denominazione dell’impresa a capo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] deve motivare le ragioni per tale richiesta e fornire tutte le informazioni a supporto.

Data d’inizio degli obblighi di segnalazione

In mancanza di obiezioni, [denominazione dell’impresa a capo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] deve segnalare informazioni statistiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1011/2012 entro [inserire la data d’inizio per la segnalazione, cioé entro sei mesi dall’invio della lettera].

Modifiche concernenti lo status dell’ente che riceve la notifica

Qualsiasi modifica concernente [denominazione dell’impresa a capo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] relativa alla denominazione o forma giuridica, fusione, ristrutturazione e qualsiasi altro evento o circostanza che può incidere sugli obblighi di segnalazione di [denominazione dell’impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione], va comunicata a [nome della BCN notificante] entro 14 giorni da tale evento.

Nonostante tale evento, [denominazione dell’impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione] resta soggetta agli obblighi di segnalazione stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 fino a nostra diversa notifica per conto della BCE.

Distinti saluti

[firma]


(1)  GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6.

(2)  Inserire i criteri rilevanti che l’ente che riceve la notifica soddisfa per qualificarsi come impresa a capo di un gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione, come deciso dal Consiglio direttivo.

(3)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.


Top