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Document 32013L0002
Commission Directive 2013/2/EU of 7 February 2013 amending Annex I to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste Text with EEA relevance
Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013 , recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013 , recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 37 del 8.2.2013, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/10 |
DIRETTIVA 2013/2/UE DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2013
recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l’articolo 3, punto 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE reca la definizione di «imballaggio» e fissa una serie di criteri. Gli articoli elencati nell’allegato I della direttiva sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri. |
(2) |
Ai fini della certezza del diritto e di un’interpretazione armonizzata della definizione di «imballaggio», occorre rivedere e modificare l’elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all’auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l’applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno. |
(3) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 94/62/CE. |
(4) |
Il comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 94/62/CE non ha emesso un parere [sulle misure previste dalla presente direttiva] e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in merito e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2) e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 94/62/CE è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
ESEMPI ILLUSTRATIVI PER I CRITERI PREVISTI ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 1
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
|
Scatole per dolci |
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Pellicola che ricopre le custodie di CD |
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Buste a sacco per l’invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste) |
|
Pizzi per torte venduti con le torte |
|
Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita |
|
Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita |
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Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili |
|
Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli) |
|
Grucce per indumenti (vendute con un indumento) |
|
Scatole di fiammiferi |
|
Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto) |
|
Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l’uso |
|
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori |
Articoli non considerati imballaggio
|
Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita |
|
Cassette di attrezzi |
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Bustine da tè |
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Rivestimenti di cera dei formaggi |
|
Budelli per salsicce |
|
Grucce per indumenti (vendute separatamente) |
|
Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato |
|
Cartucce per stampanti |
|
Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette) |
|
Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD) |
|
Bustine solubili per detersivi |
|
Lumini per tombe (contenitori per candele) |
|
Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile) |
Esempi illustrativi per il criterio ii)
Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
|
Sacchetti o borse di carta o di plastica |
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Piatti e tazze monouso |
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Pellicola retrattile |
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Sacchetti per panini |
|
Fogli di alluminio |
|
Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie |
Articoli non considerati imballaggio
|
Agitatori |
|
Posate monouso |
|
Carta da imballaggio (venduta separatamente) |
|
Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote) |
|
Pizzi per torte venduti senza le torte |
Esempi illustrativi per il criterio iii)
Articoli considerati imballaggio
Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto
Articoli considerati parti di imballaggio
|
Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti |
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Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio |
|
Graffette |
|
Fascette di plastica |
|
Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi |
|
Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe) |
Articoli non considerati imballaggio
Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)»