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Document 32013D0468

Decisione 2013/468/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2013 , che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

GU L 252 del 24.9.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/468/oj

24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/29


DECISIONE 2013/468/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC (1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/515/PESC (2).

(2)

Il 13 luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha avallato la raccomandazione secondo cui l’EUPOL RD Congo dovrebbe essere prorogata fino al 30 settembre 2013, a cui dovrebbe seguire una fase di transizione finale di dodici mesi per il passaggio delle consegne.

(3)

È pertanto opportuno prorogare l’EUSEC RD Congo per una fase di transizione finale fino al 30 settembre 2014.

(4)

L’EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/565/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Disposizioni giuridiche

L’EUSEC RD Congo ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.»;

3)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d’appalto. Con l’approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all’EUSEC RD Congo.

3.   L’EUSEC RD Congo è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione.

4.   L’EUSEC RD Congo è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 1o ottobre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 5 e 7 e i requisiti operativi dell’EUSEC RD Congo, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle sue squadre.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.»;

4)

all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l’EUSEC RD Congo e i membri del personale interessati.»;

5)

all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 settembre 2014.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  Decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59).

(2)  Decisione 2012/515/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2012, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (GU L 257 del 25.9.2012, pag. 18).


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