Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1191

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012 , che modifica, per quanto riguarda la sostanza salicilato di sodio, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 340 del 13.12.2012, pp. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1191/oj

13.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

che modifica, per quanto riguarda la sostanza salicilato di sodio, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR), quale determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009, per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione rispetto ai LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

La sostanza salicilato di sodio attualmente figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini e suini, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano, per tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci, esclusivamente per uso topico, e per i tacchini in rapporto a muscoli, pelle, grasso, fegato e reni, ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano. I LMR provvisori di detta sostanza per i tacchini scadono il 1o luglio 2015.

(4)

A seguito della presentazione e della valutazione di ulteriori dati il Comitato per i medicinali veterinari raccomanda che i LMR provvisori per il salicilato di sodio relativi ai tacchini siano convertiti in definitivi.

(5)

Occorre dunque modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza salicilato di sodio nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)   GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa al salicilato di sodio nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Salicilato di sodio

NON PERTINENTE

Bovini, suini

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Per uso orale.

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

NESSUNA

Tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Esclusivamente per uso topico.

Acido salicilico

Tacchini

400  μg/kg

Muscolo

Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

Agenti antinfiammatori/ Agenti antinfiammatori non steroidei»

2 500  μg/kg

Pelle e grasso in proporzioni naturali

200  μg/kg

Fegato

150  μg/kg

Rene


Top