This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R1155
Commission Implementing Regulation (EU) No 1155/2012 of 5 December 2012 amending for the 183rd time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al Qaida network
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1155/2012 della Commissione, del 5 dicembre 2012 , recante centottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1155/2012 della Commissione, del 5 dicembre 2012 , recante centottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 335 del 7.12.2012, pp. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
08/12/2012
|
7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1155/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2012
recante centottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 26 novembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare sei entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
|
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono depennate dall’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
|
a) |
«Al-Hamati Sweets Bakeries. Indirizzo: Al-Mukallah, governatorato di Hadhramawt, Yemen. Altre informazioni: (a) di proprietà di Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq al-Ahdal; (b) non esisterebbe più. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.» |
|
b) |
«Benevolence International Foundation [alias a) Al-Bir Al-Dawalia; b) BIF; c) BIF-USA; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond]. Indirizzo: a) 8820, Mobile Avenue, 1 A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stati Uniti d’America; b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Stati Uniti d’America; c) (sede precedente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stati Uniti d’America; d) (sede precedente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stati Uniti d’America; e) PO box 1937, Khartoum, Sudan; f) Bangladesh; g) Striscia di Gaza; h) Yemen. Altre informazioni: a) numero di identificazione del datore di lavoro: 36-3823186 (Stati Uniti d’America); b) il nome della Fondazione nei Paesi Bassi è: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).» |
|
c) |
«Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future]. Altre informazioni: a) Bosanska Idealna Futura era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione e organizzazione umanitaria con il numero di registro 59; b) era il successore legale degli uffici in Bosnia-Erzegovina della Benevolence International Foundation, che operava come BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.» |
|
d) |
«Heyatul Ulya. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.» |
|
e) |
«Red Sea Barakat Company Limited. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.» |
|
f) |
«Somali Internet Company. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.» |