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Document 32012L0004
Commission Directive 2012/4/EU of 22 February 2012 amending Directive 2008/43/EC setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses Text with EEA relevance
Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012 , che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012 , che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 50 del 23.2.2012, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/18 |
DIRETTIVA 2012/4/UE DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2012
che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Le micce (comprese quelle di sicurezza) nonché gli inneschi a percussione sono disciplinati dalla direttiva 93/15/CEE, tuttavia vengono utilizzati più per fini pirotecnici che esplosivi. Le potenziali ripercussioni di un loro utilizzo abusivo sono probabilmente simili agli effetti di un uso improprio degli articoli pirotecnici, che presentano un basso livello di rischio, pertanto si tratta di ripercussioni molto meno gravi rispetto agli altri tipi di esplosivi. Per motivi di proporzionalità è opportuno che le micce (comprese quelle di sicurezza) nonché gli inneschi a percussione non siano soggetti al sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. |
(2) |
Lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per attuare il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi ha richiesto più tempo di quanto inizialmente previsto. Occorre quindi rinviare l’applicazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione (2) al fine di concedere all’industria degli esplosivi una dilazione per lo sviluppo, la verifica e la convalida dei sistemi elettronici prescritti per l’applicazione della direttiva 2008/43/CE, in modo da accrescerne così la sicurezza. A tale scopo l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di apporre una marcatura sugli esplosivi va rinviato di un anno, al 5 aprile 2013. Il tempo aggiuntivo è necessario per consentire a tutti i soggetti interessati della catena di fornitura di applicare i sistemi elettronici di tracciabilità prescritti. Inoltre, le scorte di esplosivi con lunghi periodi di conservazione, prodotti in precedenza e non soggetti alla marcatura a norma della direttiva 2008/43/CE, si troveranno ancora nella catena di fornitura e non è ragionevole costringere le società a tenere diversi tipi di registri. Gli obblighi relativi alla raccolta dei dati e alla tenuta dei registri vanno pertanto rinviati di tre anni, al 5 aprile 2015. |
(3) |
Alcuni articoli hanno dimensioni troppo ridotte per recare il codice del sito di fabbricazione e i dati a lettura elettronica. Su alcuni altri articoli con particolare forma o progettazione è tecnicamente impossibile apporre un’identificazione univoca. In simili casi l’identificazione univoca prescritta va apposta sulle confezioni elementari. Grazie ai progressi tecnici in futuro tali articoli potranno forse recare il codice del sito di fabbricazione e i dati a lettura elettronica. È quindi opportuno che la Commissione effettui, entro la fine del 2020, un riesame per verificare se gli articoli stessi possano recare le informazioni prescritte. |
(4) |
La direttiva 2008/43/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2008/43/CE è così modificata:
1. |
All’articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere d), e) e f):
|
2. |
L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Detonatori comuni Nel caso di detonatori comuni l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata o stampigliata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.» |
3. |
Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 9 Inneschi e cariche di rinforzo Nel caso di inneschi diversi da quelli di cui all’articolo 2 e di cariche di rinforzo l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ognuno di tali inneschi o cariche di rinforzo. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detti inneschi e cariche di rinforzo. Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco e carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di tali inneschi e cariche di rinforzo. Articolo 10 Micce detonanti Nel caso di micce detonanti l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della miccia o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di micce detonanti. Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all’interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti.» |
4. |
All’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 aprile 2013. Tuttavia, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 3, paragrafo 6, e agli articoli 13 e 14 a decorrere dal 5 aprile 2015.» |
5. |
È inserito il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione effettua un riesame al fine di valutare se il progresso tecnico abbia reso possibile revocare le deroghe di cui al punto 3 dell’allegato.» |
6. |
All’allegato, punto 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al punto 1, lettera b), punti i) e ii), e punto 2 o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un’identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare. Ciascuna confezione elementare è sigillata. Su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo le informazioni figuranti al punto 1, lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare. Ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo reca l’identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.» |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 aprile 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 aprile 2013.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.
(2) GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.