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Document 32011R0426

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

    GU L 113 del 3.5.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R1165

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/426/oj

    3.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 113/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 2 maggio 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea («logo biologico dell'UE») è una delle indicazioni obbligatorie da utilizzare per gli alimenti preconfezionati che riportano termini riferiti al metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, mentre l'uso del logo è facoltativo per detti prodotti importati dai paesi terzi. Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2). A tal fine un fattore importante è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dell'Unione.

    (2)

    Per dare ai consumatori l'opportunità di informarsi sugli operatori e sui relativi prodotti che sono assoggettati al sistema di controllo per l’agricoltura biologica, gli Stati membri devono rendere disponibili, secondo modalità adeguate, le opportune informazioni concernenti gli operatori soggetti al sistema in esame, osservando nel contempo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al titolo IV, capo 8, del regolamento (CE) n. 889/2008 è inserito il seguente articolo 92 bis:

    «Articolo 92 bis

    Pubblicazione di informazioni

    Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico nei modi opportuni, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzano il modello riportato nell'allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali, di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Tuttavia, l’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31


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