This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0137
Commission Regulation (EU) No 137/2011 of 16 February 2011 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 137/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 137/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 43 del 17.2.2011, pp. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009
|
17.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 137/2011 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell’allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento possa recare l’indicazione «concime CE». |
|
(2) |
Il formiato di calcio (numero CAS 544-17-2) è un elemento nutritivo secondario impiegato come fertilizzante fogliare per la coltivazione di frutta in uno Stato membro. Si tratta di una sostanza innocua per l’ambiente e per la salute umana. Pertanto, per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori in tutta l’Unione, il formiato di calcio andrebbe riconosciuto quale tipo di «concime CE». |
|
(3) |
Le prescrizioni relative ai microelementi chelati e alle soluzioni di microelementi devono essere adeguate onde consentire l’impiego di più di un agente chelante, per introdurre valori comuni per il titolo minimo di microelementi solubili nell’acqua e per garantire che venga etichettato ogni agente chelante che chela almeno l’1 % del microelemento solubile nell’acqua e che è identificato e quantificato da norme EN. Per consentire agli operatori economici di smaltire le loro scorte di concimi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente. |
|
(4) |
La polvere di ossido di zinco (numero CAS 1314-13-2) è un concime a base di zinco elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L’ossido di zinco in polvere presenta un rischio potenziale durante l’impiego, a causa della sua forma. Impiegandolo in una sospensione stabile in acqua è possibile evitare detto rischio. Le sospensioni di concimi a base di zinco vanno quindi riconosciute come tipo di «concime CE» che consente un impiego sicuro dell’ossido di zinco. Per consentire flessibilità di formulazione, in tali sospensioni a base d’acqua va permesso anche l’impiego di sali di zinco e di uno o più tipi di chelati di zinco. |
|
(5) |
L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene regole sulla composizione e sull’etichettatura dei concimi a base di miscele di microelementi ma dette miscele non sono ancora elencate tra i tipi di concimi di cui all’allegato I. Di conseguenza i concimi costituiti da miscele di microelementi non possono essere venduti come «concimi CE». Nell’allegato I vanno quindi inserite denominazioni del tipo di concime a base di microelementi per i concimi solidi e fluidi. |
|
(6) |
L’acido imminodisuccinico (qui di seguito «IDHA») è un agente chelante il cui impiego è autorizzato in due Stati membri in spray fogliari, per applicazioni al suolo, nelle colture idroponiche e nella fertirrigazione. Per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori in tutta l’Unione, l’IDHA deve essere aggiunto all’elenco degli agenti chelanti autorizzati di cui all’allegato I. |
|
(7) |
L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei «concimi CE» sia effettuato secondo i metodi di analisi da esso descritti. Tuttavia, taluni metodi non sono stati riconosciuti a livello internazionale. Il comitato europeo di normalizzazione ha elaborato norme EN volte a sostituire tali metodi. |
|
(8) |
I metodi convalidati pubblicati quali norme EN comprendono solitamente un’analisi di confronto (ring test, prova interlaboratorio) volta a testare la riproducibilità e la ripetibilità dei metodi analitici nei vari laboratori. Di conseguenza va operata una distinzione tra le norme EN convalidate e i metodi non convalidati, affinché si possano identificare più facilmente le norme EN che sono state oggetto di prove interlaboratorio e gli addetti al controllo possano essere informati in merito all’attendibilità statistica delle norme EN. |
|
(9) |
Per semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire interamente il testo delle norme dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN che saranno pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione. |
|
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
2. L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Le lettere da a) a e) del punto 2 dell’allegato I si applicano dal 9 ottobre 2012 ai concimi immessi sul mercato prima del 9 marzo 2011.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
|
1) |
nella sezione D sono inserite le seguenti voci 2.1 e 2.2:
|
|
2) |
la sezione E.1 è modificata come segue:
|
|
3) |
la sezione E.2 è modificata come segue:
|
|
4) |
nella sezione E.3.1 è aggiunta la seguente voce:
|
ALLEGATO II
L’allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
|
1) |
la voce «Metodo 2.6.2» è sostituita dal seguente testo: « Determinazione dell’azoto totale nei concimi contenenti azoto solamente in forma nitrica, ammoniacale ed ureica mediante due metodi differenti EN 15750: Concimi. Determinazione dell’azoto totale nei concimi contenenti azoto solamente in forma nitrica, ammoniacale ed ureica mediante due metodi differenti. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
|
2) |
è aggiunto il seguente metodo 2.6.3: « Determinazione dei condensati di urea mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) — Isobutilidendiurea e crotonilidendiurea (metodo A) e oligomeri di metilenurea (metodo B) EN 15705: Concimi. Determinazione dei condensati di urea mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC). Isobutilidendiurea e crotonilidendiurea (metodo A) e oligomeri di metilenurea (metodo B). Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
|
3) |
è inserito il seguente titolo del metodo 5: «Biossido di carbonio» |
|
4) |
è aggiunto il seguente metodo 5.1: « Determinazione del biossido di carbonio — parte I: metodo per concimi solidi EN 14397-1: Concimi e correttivi calcici e/o magnesiaci. Determinazione del biossido di carbonio parte I: metodo per concimi solidi. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
|
5) |
la voce «Metodo 8.9» è sostituita dal testo seguente: « Determinazione del contenuto di solfati utilizzando tre metodi differenti EN 15749: Concimi. Determinazione del contenuto di solfati utilizzando tre metodi differenti. Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |