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Document 32010R0513

Regolamento (UE) n. 513/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010 , recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento delle quote a partire dalla campagna di commercializzazione 2010/2011 nel settore dello zucchero

GU L 150 del 16.6.2010, pp. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/513/oj

16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/40


REGOLAMENTO (UE) N. 513/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2010

recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento delle quote a partire dalla campagna di commercializzazione 2010/2011 nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 59, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa le quote nazionali e regionali per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Occorre adeguare dette quote per la campagna di commercializzazione 2010/2011 tenendo conto della decisione delle autorità francesi di applicare l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

498 480,2

53 810,2

 

Francia (metropolitana)

3 004 811,15

 

0

Dipartimenti francesi d’oltremare

432 220,05

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

220 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo (continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

0

 

TOTALE

13 336 741,2

690 440,8

0 »


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