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Document 32010D0017
Commission Decision of 29 October 2009 on the adoption of basic parameters for registers of train driving licences and complementary certificates provided for under Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2009) 8278) (Text with EEA relevance)
Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2009 , sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 8278] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2009 , sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 8278] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 8 del 13.1.2010, p. 17–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009
sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 8278]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/17/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l’articolo 22,
vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea sui parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari (ERA/REC/SAF/05-2008) del 19 dicembre 2008,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE, le autorità competenti tengono, o si assicurano che sia tenuto, un registro nazionale delle licenze di conduzione treni. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2007/59/CE, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture tengono, o si assicurano che sia tenuto, un registro dei certificati complementari. |
(3) |
L’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE stabilisce che l’Agenzia ferroviaria europea deve formulare i parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri da istituire. È opportuno che il registro nazionale delle licenze di conduzione treni di uno Stato membro contenga tutte le licenze rilasciate in detto Stato membro. È opportuno che per la richiesta delle licenze, la loro registrazione e la registrazione di aggiornamenti, modifiche, sostituzioni, rinnovi, sospensioni e ritiri sia utilizzato un modulo standard. |
(4) |
È necessario che i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari siano accessibili per la consultazione da parte dei rappresentanti autorizzati delle autorità competenti e delle parti interessate. I diversi registri devono essere uniformi per quanto riguarda i dati contenuti e la formattazione degli stessi. Per questo motivo è opportuno che i registri formino oggetto di specifiche comuni, sia funzionali che tecniche. |
(5) |
È opportuno che il complesso delle informazioni contenute nelle licenze, nei certificati complementari armonizzati e nei relativi registri sia utilizzato dalle autorità preposte alla sicurezza per agevolare la valutazione del processo di certificazione del personale prevista dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (2) ed accelerare il rilascio dei certificati di sicurezza previsti da detti articoli. |
(6) |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2007/59/CE, il registro delle licenze di conduzione treni deve essere tenuto e aggiornato dalle autorità competenti o dagli organismi delegati. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dell’organismo designato a questo fine, anche per consentire a detti organismi di scambiare informazioni. |
(7) |
Sarebbe opportuno che ciascuno Stato membro istituisse un registro informatico per le licenze, così da ottenere una completa interoperabilità dei registri e consentire l’accesso alle informazioni alle autorità competenti e agli altri soggetti che dispongono dei diritti di accesso. Tuttavia, per ragioni di natura economica e tecnica, non è possibile adottare questo tipo di interfaccia senza fare ulteriori analisi. In primo luogo occorre concordare i metodi utilizzati per garantire che l’accesso sia concesso solo a talune condizioni, come previsto dalla direttiva 2007/59/CE. In secondo luogo, occorre esaminare il numero di transazioni per fare un’analisi costi/benefici e proporre una soluzione praticabile che non imponga oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle reali necessità. L’Agenzia ferroviaria europea ha pertanto proposto di adottare una soluzione temporanea caratterizzata da uno scambio di informazioni semplificato e di procedere alla messa a punto di un’interfaccia elettronica in una fase successiva. |
(8) |
Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, la direttiva non si applica a Cipro e a Malta. Per questo motivo, la presente decisione non si applica a Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio. |
(9) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 96/48/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottati i parametri fondamentali per il registro nazionale delle licenze di conduzione treni (di seguito «RNL») di cui all’allegato I.
Articolo 2
Sono adottati i parametri fondamentali per il registro dei certificati complementari (di seguito «RCC») di cui all’allegato II.
Articolo 3
1. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, l’Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l’Agenzia») conduce uno studio di fattibilità per la messa a punto di un’applicazione informatica che risponda ai parametri fondamentali per l’RNL e l’RCC e che faciliti lo scambio di informazioni tra autorità competenti, imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura.
Lo studio di fattibilità verte in particolare sull’architettura funzionale e tecnica, le modalità operative e le regole per l’inserimento e la consultazione dei dati.
Lo studio di fattibilità è discusso e approvato nell’ambito della cooperazione tra i rappresentanti delle autorità competenti di cui all’articolo 35 della direttiva 2007/59/CE.
2. Ove opportuno e sulla base dei risultati dello studio di cui al paragrafo 1, l’Agenzia mette a punto un’applicazione pilota costituita da una rete di almeno tre RNL e nove RCC.
L’Agenzia monitora l’applicazione pilota per almeno un anno e trasmette alla Commissione una relazione e, quando opportuno, una raccomandazione per modificare la presente decisione.
Articolo 4
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito:
a) |
all’organismo designato per rilasciare le licenze di conduzione treni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/59/CE; |
b) |
all’organismo designato per tenere e aggiornare l’RNL ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2007/59/CE. |
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
La decisione non si applica a Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.
(2) GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.
ALLEGATO I
PARAMETRI FONDAMENTALI PER I REGISTRI NAZIONALI DELLE LICENZE DI CONDUZIONE TRENI (RNL)
1. Parametri fondamentali
Parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri nazionali delle licenze di conduzione treni, stabiliti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE:
— |
dati da raccogliere (capitolo 2), |
— |
formato dei dati (capitolo 3), |
— |
diritti di accesso (capitolo 4), |
— |
scambio dei dati (capitolo 5), |
— |
durata di conservazione dei dati (capitolo 6). |
2. Dati da raccogliere
L’RNL comprende quattro sezioni.
La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza.
La sezione 2 contiene informazioni in merito alla licenza rilasciata, come indicato nell’elenco dei dati richiesti che figura all’allegato I, punto 2, della direttiva 2007/59/CE.
La sezione 3 contiene informazioni storiche relative alla licenza.
La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio della licenza e ai controlli successivi, necessari per mantenere la validità della licenza.
I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al capitolo 3.
3. Formato dei dati
Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell’RNL.
L’elenco ha il seguente formato:
N. |
Dato da riportare |
||
Contenuto |
Formato |
Stato del requisito |
Sezione 1: stato attuale della licenza
1 |
Numero della licenza |
||||||||
1.1 |
Numero della licenza |
EIN (12 cifre) |
Obbligatorio |
||||||
2 |
Stato attuale della licenza |
||||||||
2.1 |
Prova dello stato attuale della licenza
|
Testo |
Obbligatorio |
||||||
2.2 |
Ragione della sospensione o del ritiro |
Testo |
Obbligatorio |
Sezione 2: informazioni in merito alla licenza rilasciata, conformemente all’allegato I, punto 2, della direttiva 2007/59/CE
3 |
Cognome del titolare |
||||
3.1 |
Cognome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più cognomi, secondo l’uso nazionale |
Testo |
Obbligatorio |
||
4 |
Nome del titolare |
||||
4.1 |
Nome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più nomi, secondo l’uso nazionale |
Testo |
Obbligatorio |
||
5 |
Data di nascita del titolare |
||||
5.1 |
Data di nascita del titolare |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||
6 |
Luogo di nascita del titolare |
||||
6.1 |
Luogo di nascita del titolare |
Testo |
Obbligatorio |
||
6.2 |
Nazionalità |
Testo |
Facoltativo |
||
7 |
Data di rilascio della licenza |
||||
7.1 |
Data di rilascio della licenza attuale |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||
8 |
Data di scadenza della licenza |
||||
8.1 |
Data prevista di scadenza formale della licenza valida |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||
9 |
Autorità che ha rilasciato la licenza |
||||
9.1 |
Autorità che ha rilasciato la licenza (autorità competente, ente delegato, impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura) |
Testo |
Obbligatorio |
||
10 |
Numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro |
||||
10.1 |
Numero personale del macchinista |
Testo |
Facoltativo |
||
11 |
Fotografia del titolare |
||||
11.1 |
Fotografia |
Originale o scansionata elettronicamente |
Obbligatorio |
||
12 |
Firma del titolare |
||||
12.1 |
Firma |
Originale/fotocopia/scansionata elettronicamente |
Obbligatorio |
||
13 |
Luogo di residenza abituale o indirizzo postale del titolare |
||||
13.1 |
Indirizzo del titolare |
Via e numero civico |
Testo |
Facoltativo |
|
13.2 |
Città |
Testo |
Facoltativo |
||
13.3 |
Stato |
Testo |
Facoltativo |
||
13.4 |
Codice postale |
Codice alfanumerico |
Facoltativo |
||
13.5 |
Telefono |
Testo |
Facoltativo |
||
13.6 |
Indirizzo e-mail |
Testo |
Facoltativo |
||
14 |
Informazioni supplementari |
||||
14.1 |
Informazioni richieste da un’autorità competente conformemente all’allegato II della direttiva 2007/59/CE |
Informazioni codificate |
Obbligatorio |
||
|
Testo |
|
|||
|
Testo |
|
|||
15 |
Restrizioni mediche |
||||
15.1 |
Informazioni richieste da un’autorità competente conformemente all’allegato II della direttiva 2007/59/CE |
Informazioni codificate |
Obbligatorio |
||
Uso obbligatorio di occhiali/lenti |
(codice b.1) |
|
|||
Uso obbligatorio di apparecchio acustico |
(codice b.2) |
|
Sezione 3: informazioni storiche in merito allo stato della licenza e ai risultati dei controlli periodici
16 |
Data del primo rilascio |
||
16.1 |
Data del primo rilascio |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
17 |
Data di scadenza |
||
17.1 |
Data di scadenza (e del previsto rinnovo formale) |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
18 |
Aggiornamenti (è possibile indicare più voci) |
||
18.1 |
Data dell’aggiornamento |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
18.2 |
Ragione dell’aggiornamento |
Testo |
Obbligatorio |
19 |
Modifiche (è possibile indicare più voci) |
||
19.1 |
Data della modifica |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
19.2 |
Ragione della modifica |
Testo |
Obbligatorio |
20 |
Sospensioni (è possibile indicare più voci) |
||
20.1 |
Durata della sospensione |
Dal (data) al (data) |
Obbligatorio |
20.2 |
Ragione della sospensione |
Testo |
Obbligatorio |
21 |
Ritiri (è possibile indicare più voci) |
||
21.1 |
Data del ritiro |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
21.2 |
Ragione del ritiro |
Testo |
Obbligatorio |
22 |
Denuncia di smarrimento della licenza |
||
22.1 |
Data della comunicazione |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
22.2 |
Data di rilascio di eventuali duplicati |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
23 |
Denuncia di furto della licenza |
||
23.1 |
Data della comunicazione |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
23.2 |
Data di rilascio di eventuali duplicati |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
24 |
Denuncia di distruzione della licenza |
||
24.1 |
Data della comunicazione |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
24.2 |
Data di rilascio di eventuali duplicati |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
Sezione 4: informazioni in merito ai requisiti fondamentali per il rilascio della licenza e ai risultati dei controlli periodici
25 |
Istruzione |
|||||||||||||
25.1 |
Requisito fondamentale |
Titolo di studio più elevato conseguito |
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||
26 |
Condizioni fisiche |
|||||||||||||
26.1 |
Requisito fondamentale |
Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2007/59/CE, allegato II (punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1) |
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||
26.2 |
Data del controllo |
|
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||
26.3 |
Controlli periodici successivi |
Confermato/non confermato |
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||
26.4 |
(è possibile indicare più voci) |
Data dell’ultimo controllo |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||
26.5 |
Prossimo controllo |
Data del controllo successivo formalmente previsto |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||
26.6 |
Osservazioni |
Note da precisare:
|
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||
27 |
Idoneità psicologica per l’esercizio della professione |
|||||||||||||
27.1 |
Requisito fondamentale |
Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2007/59/CE (punto 2.2) |
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||
27.2 |
Data del controllo |
|
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||
27.3 |
Controlli successivi |
Solo se necessari (è possibile indicare più voci) |
Dichiarazione |
Obbligatorio |
||||||||||
27.4 |
|
Data di eventuali controlli successivi |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||
28 |
Conoscenza professionale generale |
|||||||||||||
28.1 |
Requisito fondamentale |
Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui all’allegato IV della direttiva 2007/59/CE |
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||
28.2 |
Data della verifica |
|
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||
28.3 |
Verifica successiva |
(solo se richiesto a livello nazionale) |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
4. Diritti di accesso
L’accesso alle informazioni contenute nell’RNL è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:
— |
alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta motivata, per:
|
— |
all’Agenzia, su richiesta motivata, per valutare l’evoluzione della certificazione dei macchinisti in conformità dell’articolo 33 della direttiva 2007/59/CE, in particolare per quanto riguarda l’interconnessione dei registri, |
— |
ai datori di lavoro dei macchinisti, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, |
— |
alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, |
— |
ai macchinisti, su richiesta, per consultare i dati che li riguardano, |
— |
agli organismi investigativi istituiti conformemente all’articolo 21 della direttiva 2004/49/CE per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all’articolo 20, paragrafo 2, lettere e) e g), di detta direttiva. |
5. Scambio di dati
L’accesso ai dati pertinenti viene concesso su richiesta formale. L’autorità competente fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni sono trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.
Le autorità competenti possono consentire l’accesso ai registri dal loro sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.
6. Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati registrati nell’RNL sono conservati per almeno 10 anni a partire dalla data di termine della validità della licenza di conduzione treni. Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un’indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni.
Eventuali modifiche dell’RNL devono essere registrate.
ALLEGATO II
PARAMETRI FONDAMENTALI PER I REGISTRI DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI (RCC)
1. PARAMETRI FONDAMENTALI
Parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri dei certificati complementari (RCC), stabiliti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE:
— |
dati da raccogliere (capitolo 2), |
— |
formato dei dati (capitolo 3), |
— |
diritti di accesso (capitolo 4), |
— |
scambio dei dati (capitolo 5), |
— |
durata di conservazione dei dati (capitolo 6), |
— |
procedure in caso di fallimento (capitolo 7). |
2. Dati da raccogliere
L’RCC comprende quattro sezioni.
La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza in possesso del macchinista.
La sezione 2 contiene informazioni in merito ai certificati complementari rilasciati, come indicati all’allegato I, punto 3, della direttiva 2007/59/CE.
La sezione 3 contiene informazioni storiche relative al certificato complementare.
La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio del certificato complementare e ai controlli successivi che occorre registrare per mantenere la validità del certificato.
I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al capitolo 3.
Le informazioni relative alla conoscenza attuale del materiale rotabile e delle infrastrutture e le conoscenze linguistiche valutate si sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 2007/59/CE sono riportate nella sezione 2, che comprende anche la data delle verifiche successive previste. Alla data delle verifiche successive ha inizio il nuovo «stato attuale» e le informazioni precedenti vengono spostate alla sezione 4, che contiene le informazioni storiche.
3. Formato dei dati
Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell’RCC.
L’elenco ha il seguente formato:
N. |
Dato da riportare |
||
Contenuto |
Formato |
Stato del requisito |
Sezione 1: riferimento alla licenza
1 |
Numero della licenza |
||||||||
1.1 |
Numero del certificato che dà accesso ai dati nel registro nazionale |
EIN (12 cifre) |
Obbligatorio |
||||||
2 |
Stato attuale della licenza |
||||||||
2.1 |
Prova dello stato attuale della licenza
|
Testo |
Facoltativo |
Sezione 2: informazioni in merito ai certificati complementari rilasciati, come indicati all’allegato I, punto 3, della direttiva 2007/59/CE
3 |
Cognome del titolare (lo stesso riportato sulla licenza) |
|||
3.1 |
Cognome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più cognomi, secondo l’uso nazionale |
Testo |
Obbligatorio |
|
4 |
Nome del titolare (lo stesso riportato sulla licenza) |
|||
4.1 |
Nome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più nomi, secondo l’uso nazionale |
Testo |
Obbligatorio |
|
5 |
Data di nascita del titolare |
|||
5.1 |
Data di nascita del titolare |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
|
6 |
Luogo di nascita del titolare |
|||
6.1 |
Luogo di nascita del titolare |
Testo |
Obbligatorio |
|
7 |
Data di rilascio del certificato |
|||
7.1 |
Data di rilascio del certificato attuale |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
|
8 |
Data di scadenza del certificato |
|||
8.1 |
Data della scadenza formale prevista del certificato, stabilita dall’impresa e inclusa nella procedura di cui all’articolo 15 della direttiva 2007/59/CE |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
|
9 |
Organismo che ha rilasciato il certificato |
|||
9.1 |
Organismo che ha rilasciato il certificato (impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, altro) |
Testo |
Obbligatorio |
|
10 |
Numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro |
|||
10.1 |
Numero personale del macchinista |
Testo |
Facoltativo |
|
11 |
Fotografia del titolare |
|||
11.1 |
Fotografia |
Originale o scansionata elettronicamente |
Obbligatorio |
|
12 |
Firma del titolare |
|||
12.1 |
Firma |
Originale/fotocopia/scansionata elettronicamente |
Obbligatorio |
|
13 |
Luogo di residenza abituale o indirizzo postale del titolare |
|||
13.1 |
Indirizzo del titolare |
Via e numero civico |
Testo |
Facoltativo |
13.2 |
Città |
Testo |
Facoltativo |
|
13.3 |
Stato |
Testo |
Facoltativo |
|
13.4 |
Codice postale |
Codice alfanumerico |
Facoltativo |
|
13.5 |
Telefono |
|
|
|
13.6 |
Indirizzo e-mail |
|
|
|
14 |
Indirizzo dell’impresa ferroviaria o del gestore dell’infrastruttura per conto dei quali il macchinista è autorizzato a condurre |
|||
14.1 |
Indirizzo |
Via e numero civico |
Testo |
Obbligatorio |
14.2 |
Città |
Testo |
Obbligatorio |
|
14.3 |
Stato |
Testo |
Obbligatorio |
|
14.4 |
Codice postale |
Codice alfanumerico |
Obbligatorio |
|
14.5 |
Referente |
Testo |
Facoltativo |
|
14.6 |
Telefono |
Testo |
Obbligatorio |
|
14.7 |
Fax |
Testo |
Obbligatorio |
|
14.8 |
Indirizzo e-mail |
Testo |
Obbligatorio |
|
15 |
Categoria nella quale il titolare ha l’autorizzazione alla guida |
|||
15.1 |
Codice o codici rilevanti |
Testo |
Obbligatorio |
|
16 |
Materiale rotabile per il quale il titolare ha l’autorizzazione alla guida |
|||
16.1 |
(elenco, è possibile indicare più voci) |
Testo |
Obbligatorio |
|
16.2 |
Per ogni voce, aggiungere la data della prossima verifica prevista |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
|
17 |
Infrastruttura nella quale il titolare ha l’autorizzazione alla guida |
|||
17.1 |
(elenco, è possibile indicare più voci) |
Testo |
Obbligatorio |
|
17.2 |
Per ogni voce, aggiungere la data della verifica successiva prevista |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
|
18 |
Lingue |
|||
18.1 |
(elenco, è possibile indicare più voci) |
Testo |
Obbligatorio |
|
18.2 |
Per ogni voce, aggiungere la data della verifica successiva prevista |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
|
19 |
Informazioni supplementari |
|||
19.1 |
(elenco, è possibile indicare più voci) |
Testo |
Obbligatorio |
|
20 |
Ulteriori restrizioni |
|||
20.1 |
(elenco, è possibile indicare più voci) |
Testo |
Obbligatorio |
Sezione 3: dati storici sullo stato del certificato complementare
21 |
Data del primo rilascio |
||||||||||||||
21.1 |
Data del primo rilascio del certificato |
AAAA-MM-GG |
Facoltativo |
||||||||||||
22 |
Aggiornamenti (è possibile indicare più voci) |
||||||||||||||
22.1 |
Data dell’aggiornamento |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||||
22.2 |
Dettagli e ragione dell’aggiornamento (correzione di uno o più dati riportati sul certificato complementare, ad esempio l’indirizzo privato del macchinista) |
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||||
23 |
Modifiche (è possibile indicare più voci) |
||||||||||||||
23.1 |
Data della modifica |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||||
|
Ragione delle modifiche, facendo riferimento a specifiche parti del certificato:
|
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||||
24 |
Sospensioni (è possibile indicare più voci) |
||||||||||||||
24.1 |
Durata della sospensione |
Dal (data) al (data) |
Obbligatorio |
||||||||||||
24.2 |
Ragione della sospensione |
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||||
25 |
Ritiri (è possibile indicare più voci) |
||||||||||||||
25.1 |
Data di ritiro |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||||
25.2 |
Ragione del ritiro |
Testo |
Obbligatorio |
||||||||||||
26 |
Denuncia di smarrimento del certificato |
||||||||||||||
26.1 |
Data della comunicazione |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||||
26.2 |
Data di rilascio dell’eventuale duplicato |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||||
27 |
Denuncia di furto del certificato |
||||||||||||||
27.1 |
Data della comunicazione |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||||
27.2 |
Data di rilascio di eventuali duplicati |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||||
28 |
Denuncia di distruzione del certificato |
||||||||||||||
28.1 |
Data della comunicazione |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
||||||||||||
28.2 |
Data di rilascio di eventuali duplicati |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
Sezione 4: dati storici relativi ai requisiti fondamentali per il rilascio di un certificato complementare e risultati delle verifiche periodiche
29 |
Competenza linguistica |
|||
29.1 |
Requisito di base |
Lingua (o lingue) di lavoro per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all’allegato VI, punto 8, della direttiva 2007/59/CE |
Testo |
Obbligatorio |
29.2 |
Verifica periodica |
Data di certificazione della conoscenza (superamento dell’esame) per ogni lingua È possibile indicare più voci |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
30 |
Conoscenza del materiale rotabile |
|||
30.1 |
Requisito di base |
Materiale rotabile per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all’allegato V della direttiva 2007/59/CE |
Testo |
Obbligatorio |
30.2 |
Verifica periodica |
Data della verifica periodica (conoscenze certificate) È possibile indicare più voci |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
31 |
Conoscenze delle infrastrutture |
|||
31.1 |
Requisito di base |
Infrastruttura per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 2007/59/CE |
Testo |
Obbligatorio |
31.2 |
Verifica periodica |
Data della verifica periodica (conoscenze certificate) È possibile indicare più voci |
AAAA-MM-GG |
Obbligatorio |
4. Diritti di accesso
L’accesso alle informazioni contenute nell’RCC è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:
— |
all’autorità competente dello Stato membro in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, |
— |
alle autorità competenti degli Stati membri in cui operano l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura e nei quali il macchinista è autorizzato a guidare su almeno una linea della rete:
|
— |
ai macchinisti, per i dati che li riguardano, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, |
— |
agli organismi investigativi istituiti conformemente all’articolo 21 della direttiva 2004/49/CE per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all’articolo 20, lettere e) e g), di detta direttiva. |
Le imprese possono concedere l’accesso anche ad altri utenti fatta salva la tutela dei dati personali.
5. Scambio di dati
Ai sensi della direttiva 2007/59/CE, l’accesso ai dati pertinenti è concesso:
a) |
alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2007/59/CE; |
b) |
alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/59/CE; |
c) |
ai macchinisti, su richiesta, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE. |
L’impresa ferroviaria, il gestore dell’infrastruttura o l’ente delegato fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni sono trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.
Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura possono consentire l’accesso ai registri dal loro sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.
6. Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati registrati nell’RCC sono conservati per almeno 10 anni a partire dall’ultima data di scadenza riportata sul certificato.
Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un’indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni.
Eventuali modifiche dell’RCC devono essere registrate.
7. Procedura in caso di fallimento
In caso di fallimento di un’impresa ferroviaria o di un gestore dell’infrastruttura, la nuova impresa che si incarica della gestione del servizio è responsabile dei dati contenuti nel registro dei certificati complementari.
Qualora l’attività non venga portata avanti da un’altra impresa, i dati contenuti nel registro dei certificati complementari vengono depositati presso l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura.