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Document 32009R1194

    Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 321 del 8.12.2009, p. 5–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; abrogato da 32012R0748

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1194/oj

    8.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 321/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2009

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione, in particolare introdurre la definizione del concetto di sede principale di attività; per migliorare il contenuto del certificato di ammissione in servizio/autorizzazione «modulo AESA 1» e rivedere le disposizioni in materia di permesso di volo.

    (2)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (2).

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi (3) dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «'l'Agenzia») conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere e), f), g) e h):

    «e)   “sede principale di attività”: la sede centrale o la sede legale dell'impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

    f)   “articolo”: qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili;

    g)   “ETSO”: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall'Agenzia al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

    h)   “EPA”: European Part Approval. Lo «European Part Approval» significa che l'articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»;

    2)

    all'articolo 3, paragrafo 5, il riferimento «21A.112» è sostituito da «21A.112A»;

    3)

    all'articolo 5 è aggiunto il seguente punto 5:

    «5.   In deroga al paragrafo 1, le imprese di produzione approvate in conformità della sezione A dei capitoli F e G dell'allegato (parte-21) al presente regolamento, possono continuare a rilasciare certificati di messa in servizio o dichiarazioni di conformità utilizzando il modulo 1 AESA, primo rilascio, come stabilito all'appendice I dell'allegato (parte-21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, fino al 28 settembre 2010.»;

    4)

    l'allegato (parte-21) è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Antonio TAJANI

    Vicepresidente


    (1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1

    (2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

    (3)  Parere 03/2006 sulle modifiche editoriali, parere 05/2006 sulla sede principale di attività, parere 06/2008 sul formulario 1 dell'EASA, parere 04/2007 sul permesso di volo.


    ALLEGATO

    L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

    1)

    l'indice è così sostituito:

    «Indice

    21.1.

    Generalità

    SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

    CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

    21A.1

    Campo d'applicazione

    21A.2

    Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

    21A.3

    Avarie, malfunzionamenti e difetti

    21A.3B

    Direttive di aeronavigabilità

    21A.4

    Coordinamento tra progettazione e produzione

    CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

    21A.11

    Campo d'applicazione

    21A.13

    Ammissibilità

    21A.14

    Dimostrazione di idoneità

    21A.15

    Domanda

    21A.16A

    Codici di aeronavigabilità

    21A.16B

    Condizioni speciali

    21A.17

    Premesse fondamentali per la base di certificazione di omologazione

    21A.18

    Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili

    21A.19

    Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione

    21A.20

    Conformità alla base di certificazione di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale

    21A.21

    Rilascio del certificato di omologazione

    21A.23

    Rilascio del certificato ristretto di omologazione

    21A.31

    Progetto di tipo

    21A.33

    Indagini e prove

    21A.35

    Prove di volo

    21A.41

    Certificato di omologazione

    21A.44

    Obblighi del titolare

    21A.47

    Trasferibilità

    21A.51

    Durata e validità

    21A.55

    Conservazione della documentazione

    21A.57

    Manuali

    21A.61

    Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

    (CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

    21A.90

    Campo d'applicazione

    21A.91

    Classificazione delle modifiche al progetto di tipo

    21A.92

    Ammissibilità

    21A.93

    Domanda

    21A.95

    Modifiche di minore entità

    21A.97

    Modifiche di maggiore entità

    21A.101

    Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili

    21A.103

    Rilascio dell'approvazione

    21A.105

    Conservazione della documentazione

    21A.107

    Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

    21A.109

    Obblighi e contrassegno EPA

    CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

    21A.111

    Campo d'applicazione

    21A.112A

    Ammissibilità

    21A.112B

    Dimostrazione di idoneità

    21A.113

    Domanda di un certificato supplementare di omologazione

    21A.114

    Dimostrazione di conformità

    21A.115

    Rilascio di un certificato supplementare di omologazione

    21A.116

    Trasferibilità

    21A.117

    Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

    21A.118A

    Obblighi e contrassegno EPA

    21A.118B

    Durata e validità

    21A.119

    Manuali

    21A.120

    Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

    CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

    21A.121

    Campo d'applicazione

    21A.122

    Ammissibilità

    21A.124

    Domanda

    21A.125A

    Rilascio di un'autorizzazione a procedere

    21A.125B

    Non conformità

    21A.125C

    Durata e validità

    21A.126

    Sistema di verifica della produzione

    21A.127

    Prove: aeromobile

    21A.128

    Prove: motori ed eliche

    21A.129

    Obblighi del costruttore

    21A.130

    Dichiarazione di conformità

    CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

    21A.131

    Campo d'applicazione

    21A.133

    Ammissibilità

    21A.134

    Domanda

    21A.135

    Rilascio dell'approvazione di impresa di produzione

    21A.139

    Sistema qualità

    21A.143

    Manuale d'impresa

    21A.145

    Requisiti per l'approvazione

    21A.147

    Modifiche all'impresa di produzione approvata

    21A.148

    Trasferimenti di sede

    21A.149

    Trasferibilità

    21A.151

    Condizioni di approvazione

    21A.153

    Modifiche alle condizioni di approvazione

    21A.157

    Indagini

    21A.158

    Non conformità

    21A.159

    Durata e validità

    21A.163

    Privilegi

    21A.165

    Obblighi del titolare

    CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

    21A.171

    Campo d'applicazione

    21A.172

    Ammissibilità

    21A.173

    Classificazione

    21A.174

    Domanda

    21A.175

    Lingua

    21A.177

    Emendamenti o modifiche

    21A.179

    Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

    21A.180

    Ispezioni

    21A.181

    Durata e validità

    21A.182

    Identificazione degli aeromobili

    CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

    21A.201

    Campo d'applicazione

    21A.203

    Ammissibilità

    21A.204

    Domanda

    21A.207

    Emendamenti o modifiche

    21A.209

    Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

    21A.210

    Ispezioni

    21A.211

    Durata e validità

    CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

    21A.231

    Campo d'applicazione

    21A.233

    Ammissibilità

    21A.234

    Domanda

    21A.235

    Rilascio dell'approvazione di impresa di progettazione

    21A.239

    Assicurazione qualità del progetto

    21A.243

    Informazioni

    21A.245

    Requisiti per l'approvazione

    21A.247

    Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

    21A.249

    Trasferibilità

    21A.251

    Condizioni di approvazione

    21A.253

    Modifiche alle condizioni di approvazione

    21A.257

    Indagini

    21A.258

    Non conformità

    21A.259

    Durata e validità

    21A.263

    Privilegi

    21A.265

    Obblighi del titolare

    CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

    21A.301

    Campo d'applicazione

    21A.303

    Conformità ai requisiti applicabili

    21A.305

    Approvazione di parti e pertinenze

    21A.307

    Messa in servizio di parti e pertinenze per l'installazione

    (CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO M — RIPARAZIONI

    21A.431

    Campo d'applicazione

    21A.432A

    Ammissibilità

    21A.432B

    Dimostrazione di idoneità

    21A.433

    Progetto di riparazione

    21A.435

    Classificazione delle riparazioni

    21A.437

    Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

    21A.439

    Produzione di parti per la riparazione

    21A.441

    Esecuzione delle riparazioni

    21A.443

    Limitazioni

    21A.445

    Danni non riparati

    21A.447

    Conservazione della documentazione

    21A.449

    Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

    21A.451

    Obblighi e contrassegno EPA

    (CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

    21A.601

    Campo d'applicazione

    21A.602A

    Ammissibilità

    21A.602B

    Dimostrazione di idoneità

    21A.603

    Domanda

    21A.604

    Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

    21A.605

    Requisiti relativi ai dati

    21A.606

    Rilascio dell'autorizzazione ETSO

    21A.607

    Privilegi dell'autorizzazione ETSO

    21A.608

    Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

    21A.609

    Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

    21A.610

    Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

    21A.611

    Modifiche di progetto

    21A.613

    Conservazione della documentazione

    21A.615

    Verifiche dell'Agenzia

    21A.619

    Durata e validità

    21A.621

    Trasferibilità

    CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

    21A.701

    Campo d'applicazione

    21A.703

    Ammissibilità

    21A.705

    Autorità competente

    21A.707

    Domanda di permesso di volo

    21A.708

    Condizioni di volo

    21A.709

    Domanda di approvazione delle condizioni di volo

    21A.710

    Approvazione delle condizioni di volo

    21A.711

    Rilascio del permesso di volo

    21A.713

    Modifiche

    21A.715

    Lingua

    21A.719

    Trasferibilità

    21A.721

    Ispezioni

    21A.723

    Durata e validità

    21A.725

    Rinnovo del permesso di volo

    21A.727

    Obblighi del titolare di un permesso di volo

    21A.729

    Conservazione della documentazione

    CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

    21A.801

    Identificazione di prodotti

    21A.803

    Trattamento dei dati identificativi

    21A.804

    Identificazione di parti e pertinenze

    21A.805

    Identificazione di parti critiche

    21A.807

    Identificazione degli articoli ETSO

    SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

    CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

    21B.5

    Campo d'applicazione

    21B.20

    Obblighi dell'Autorità competente

    21B.25

    Requisiti d'impresa per l'Autorità competente

    21B.30

    Procedure documentate

    21B.35

    Modifiche organizzative e delle procedure

    21B.40

    Composizione delle controversie

    21B.45

    Resoconti/coordinamento

    21B.55

    Conservazione della documentazione

    21B.60

    Direttive di aeronavigabilità

    CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

    (CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

    CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

    CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

    21B.120

    Indagini

    21B.125

    Non conformità

    21B.130

    Rilascio di autorizzazione a procedere

    21B.135

    Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

    21B.140

    Emendamento dell'autorizzazione a procedere

    21B.145

    Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

    21B.150

    Conservazione della documentazione

    CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

    21B.220

    Non conformità

    21B.225

    Non conformità

    21B.230

    Rilascio del certificato

    21B.235

    Monitoraggio continuo

    21B.240

    Emendamento di una approvazione di impresa di produzione

    21B.245

    Sospensione e revoca dell'approvazione di impresa di produzione

    21B.260

    Conservazione della documentazione

    CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

    21B.320

    Indagini

    21B.325

    Rilascio del certificato di aeronavigabilità

    21B.326

    Certificato di aeronavigabilità

    21B.327

    Certificato di aeronavigabilità limitato

    21B.330

    Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati di aeronavigabilità limitata

    21B.345

    Conservazione della documentazione

    CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

    21B.420

    Indagini

    21B.425

    Rilascio di certificati acustici

    21B.430

    Sospensione e revoca di certificati acustici

    21B.445

    Conservazione della documentazione

    CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

    CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

    (CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO M — RIPARAZIONI

    (CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

    CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

    CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

    21B.520

    Indagine

    21B.525

    Rilascio del permesso di volo

    21B.530

    Revoca del permesso di volo

    21B.545

    Conservazione della documentazione

    CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

    APPENDICI — MODULI AESA»;

    2)

    il titolo della sezione A è sostituito dal seguente:

    3)

    al punto 21.A.14(b), il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5.

    un'elica a passo fisso o variabile.»;

    4)

    al punto 21A.35(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    per gli aeromobili da certificare ai sensi della presente Sezione, fatta eccezione per i) palloni ad aria calda, palloni a gas liberi, palloni a gas “al guinzaglio”, alianti, motoalianti e ii) aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 2 722 kg, verificare che vi siano garanzie sufficienti che l'aeromobile, le sue parti e pertinenze siano affidabili e funzionino correttamente.»;

    5)

    il punto 21A.112 è sostituito dal seguente:

    Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione supplementare ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche (“imprese”) che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.112B.»;

    6)

    al punto 21.A.124(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    una sintesi delle informazioni richieste al punto 21A.125A(b).»;

    7)

    il punto 21A.125 è sostituito dal seguente:

    L'Autorità competente rilascerà al richiedente un'autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:

    a)

    avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti o pertinenze sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;

    b)

    avrà fornito un manuale che contiene:

    1.

    una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto al paragrafo a);

    2.

    una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;

    3.

    una descrizione delle prove di cui alle parti 21A.127 e 21A.128, e i nomi delle persone autorizzate ai fini del punto 21A.130(a);

    c)

    avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti dei punti 21A.3 e 21A.129(d).»;

    8)

    al punto 21A.125B(c), il riferimento «21B.143» è sostituito da «21B.125»;

    9)

    il punto 21A.126 è così modificato:

    i)

    al punto a), «21A.125» è sostituito da «21A.125A(a)»;

    ii)

    al punto b), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

    10)

    al punto 21A.127(a), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

    11)

    al punto 21A.128, «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

    12)

    il punto 21A.165 è così modificato:

    i)

    al paragrafo c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati in condizioni di sicurezza di funzionamento e, nel caso di motori, accertare, alla luce dei dati forniti dal titolare del certificato di omologazione del motore, che ciascun motore completo rispetti i parametri delle emissioni applicabili di cui al punto 21A.18(b) e vigenti alla data di fabbricazione, al fine di certificare la conformità delle emissioni; oppure»;

    ii)

    il paragrafo k) è sostituito dal seguente:

    «k)

    Se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21A.163(e), stabilire la conformità con il punto 21A.711 c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.»;

    13)

    al punto 21A.174(b)3(ii), «21A.184(c)» è sostituito da «21B.327(c)»;

    14)

    il punto 21A.183 è soppresso;

    15)

    il punto 21A.184 è soppresso;

    16)

    il punto 21A.205 è soppresso;

    17)

    al punto 21A.245, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

    «a)

    il personale di tutte le divisioni tecniche è all'altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare gli obiettivi di aeronavigabilità e protezione dell'ambiente stabiliti per il prodotto.»;

    18)

    il punto 21A.263 è così modificato:

    a)

    al paragrafo b), il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    un'autorizzazione ETSO in conformità al punto 21A.602B(b)(1); oppure»;

    b)

    il paragrafo c) è così modificato:

    i)

    il testo dei punti 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

    «3.

    pubblicare informazioni o istruzioni contenenti la seguente dicitura: il contenuto tecnico del presente documento è approvato conformemente alla DOA rif. AESA.21J.[XXXX].

    4.

    approvare modifiche documentarie al manuale di volo dell'aeromobile e suoi supplementi, e pubblicare dette modifiche accompagnate della seguente dicitura: la revisione n. [YY] al manuale di volo (o supplemento) rif. [ZZ], è approvata conformemente alla DOA rif. EASA.21J.[XXXX].»;

    ii)

    il punto 7 è sostituito dal seguente:

    «7.

    Rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21A.711(b) per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato a norma del punto 21A.263(c)6 le condizioni alle quali il permesso di volo è stato rilasciato, e qualora l'impresa di progettazione stessa in virtù della propria approvazione di impresa di progettazione (DOA) controlli la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate per il volo.»;

    19)

    al punto 21A.265, il paragrafo g) è sostituito dal seguente:

    «g)

    Se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21A.263(c)7, stabilire la conformità con il punto 21A.711(b) ed (e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.»;

    20)

    al punto 21A.307, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

    «a)

    Accompagnato da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (Modulo AESA 1), che attesta che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione approvati ed è in condizione idonee a garantire la sicurezza di funzionamento; e»;

    21)

    il punto 21A.432 è sostituito dal seguente:

    a)

    Sono ammesse a richiedere l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.432B.

    b)

    Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l'approvazione di progetti di riparazioni minori.»;

    22)

    il punto 21A.601, paragrafo b) è soppresso;

    23)

    al punto 21A.605(d), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»;

    24)

    al punto 21A.606, il paragrafo c) è sostituito dal seguente:

    «c)

    essersi impegnato espressamente al rispetto del punto 21A.609.»;

    25)

    al punto 21A.609, il paragrafo f) è sostituito dal seguente:

    «f)

    conformarsi alle disposizioni dei punti 21A.3, 21A.3B e 21A.4.»;

    26)

    il punto 21A.701 è sostituito dal seguente:

    a)

    Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

    1.

    sviluppo;

    2.

    dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;

    3.

    formazione del personale di imprese di progettazione o produzione;

    4.

    voli di prova di aeromobili di nuova produzione;

    5.

    voli di aeromobili in corso di produzione tra gli impianti di produzione;

    6.

    voli finalizzati a ottenere l'accettazione da parte dei clienti;

    7.

    consegna o esportazione dell'aeromobile;

    8.

    voli finalizzati a ottenere l'autorizzazione delle autorità;

    9.

    indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;

    10.

    mostre ed esibizioni aeree;

    11.

    voli per spostare l'aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell'aeronavigabilità o in un luogo di deposito;

    12.

    voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche, o o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l'atterraggio o della possibilità di fare rifornimento di carburante;

    13.

    tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;

    14.

    voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali;

    15.

    attività di volo non commerciali su singoli aeromobili non complessi o tipi di aeromobili per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato di aeronavigabilità limitata.

    b)

    Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi volo e di approvazione delle relative condizioni di volo e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti permessi e dette approvazioni di condizioni di volo.»;

    27)

    il punto 21A.703 è sostituito dal seguente:

    a)

    Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21A.701(a)15, nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.

    b)

    Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l'approvazione di condizioni di volo.»;

    28)

    il punto 21A.710(c) è sostituito dal seguente:

    «c)

    Prima di approvare le condizioni di volo, l'Agenzia, l'autorità competente o l'impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l'aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L'agenzia o l'autorità competente possono effettuare o imporre al richiedente di effettuare tutte le ispezioni o le prove necessarie a tal fine.»;

    29)

    il punto 21A.711 è sostituito dal seguente:

    a)

    L'autorità competente può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. appendice) alle condizioni specificate al punto 21B.525.

    b)

    Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.263(c)7, quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

    c)

    Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.163(e), quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

    d)

    Un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto M.A.711 dell'allegato I (Parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003, quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 siano state approvate conformemente al punto 21A.710.

    e)

    Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni e limitazioni approvate ai sensi del punto 21A.710.

    f)

    Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d) una copia del permesso di volo e delle relative condizioni di volo deve essere presentata all'autorità competente entro e non oltre tre giorni.

    g)

    Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un'impresa ha rilasciato a norma del comma b), c) o d), l'impresa revoca immediatamente il permesso di volo e ne informa subito l'autorità competente.»;

    30)

    al punto 21A.723, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

    «a)

    Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:

    1.

    sia mantenuta la conformità alle condizioni e limitazioni di cui al punto 21A.711(e) associate al permesso di volo;

    2.

    il permesso di volo non venga restituito o revocato;

    3.

    l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.»;

    31)

    al punto 21A.801, il paragrafo d) è sostituito dal seguente:

    «d)

    Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui al comma b) deve essere fissata all'involucro dell'aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall'operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.»;

    32)

    al punto 21A.804, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

    «a)

    Tutte le parti o pertinenze devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con:

    1.

    un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili; nonché

    2.

    il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; nonché

    3.

    le lettere EPA (European Part Approval) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del tipo del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»;

    33)

    il punto 21B.125 è così modificato:

    a)

    Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l'autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare dell'autorizzazione a procedere dei requisiti applicabili della sezione A dell'allegato (parte 21), tali non conformità saranno trattate conformemente al punto 21A.125B(a).

    b)

    L'autorità competente prenderà le seguenti misure:

    1.

    in presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l'impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

    2.

    per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

    c)

    L'autorità competente è tenuta a sospendere l'autorizzazione a procedere, in toto o in parte, in caso di incapacità a conformarsi entro il termine concesso dall'autorità competente.»;

    34)

    al punto 21.B.135(b)2), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»;

    35)

    il punto 21B.143 è soppresso;

    36)

    il punto 21B.145 è sostituito dal seguente:

    a)

    La limitazione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a procedere devono essere comunicate per iscritto al titolare della stessa. L'autorità competente è tenuta a comunicare le ragioni per la limitazione, la sospensione o la revoca e informare il titolare dell'autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.

    b)

    Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione può essere annullato solo dopo che sia stata ripristinata la conformità alla sezione A del capitolo F dell'allegato (parte-21)»;

    37)

    il punto 21B.225 è sostituito dal seguente:

    a)

    Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l'autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare di un'approvazione di impresa di produzione dei requisiti applicabili della sezione A dell'allegato (parte 21), le non conformità saranno trattate conformemente al punto 21A.158(a).

    b)

    L'autorità competente prenderà le seguenti misure:

    1.

    in presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto od in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l'impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

    2.

    per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo e in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

    c)

    Nel caso in cui l'impresa non si adegui alla tempistica concordata, l'autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell'approvazione.»;

    38)

    al punto 21B.235, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

    «a)

    Per giustificare il mantenimento dell'approvazione dell'impresa di produzione, l'Autorità competente deve sottoporre quest'ultima a una costante sorveglianza, diretta a:

    1.

    verificare che il sistema qualità del titolare dell'approvazione sia sempre conforme alla sezione A, capitolo G del presente allegato (parte 21);

    2.

    verificare che l'impresa del titolare dell'approvazione operi in conformità del manuale; nonché

    3.

    verificare l'efficacia delle procedure delineate nel manuale d'impresa; nonché

    4.

    monitorare tramite campionatura gli standard relativi a prodotti, parti o pertinenze.»;

    39)

    il punto 21B.325 è sostituito dal seguente:

    a)

    Accertata la conformità ai requisiti del punto 21B.326 e ai requisiti applicabili della aezione A, capitolo H del presente allegato (parte 21), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.

    b)

    Accertata la conformità ai requisiti del punto 21B.327 e ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo H del presente allegato (parte 21), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica un certificato di aeronavigabilità limitata (modulo 24 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.

    c)

    Nel caso di aeromobili nuovi, o aeromobili usati provenienti da uno Stato terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui al paragrafo a) o b), l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15a AESA, cfr. appendice).»;

    40)

    è aggiunto il seguente paragrafo 21B.326:

    L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

    a)

    aeromobili nuovi:

    1.

    su presentazione della documentazione di cui alla parte 21A.174(b)(2);

    2.

    se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

    b)

    aeromobili usati:

    1.

    su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:

    i)

    l'aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione del tipo e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché

    ii)

    le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

    iii)

    l'aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;

    2.

    se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.»;

    41)

    è aggiunto il seguente paragrafo 21B.327:

    a)

    L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità per:

    1.

    aeromobili nuovi:

    i)

    su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(2);

    ii)

    quando l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo o in conformità di determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

    2.

    aeromobili usati:

    i)

    su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:

    A)

    l'aeromobile è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione limitato o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché

    B)

    le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

    C)

    l'aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;

    ii)

    se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.

    b)

    Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento di base, e pertanto non idonei all'omologazione limitata, l'Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:

    1.

    certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d'uso; nonché

    2.

    definire le limitazioni per l'impiego dei suddetti aeromobili.

    c)

    Le limitazioni d'uso accompagneranno i certificati di aeronavigabilità limitata e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, per tener conto delle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità stabiliti nel regolamento di base.»;

    42)

    il punto 21B.525 è sostituito dal seguente:

    L'autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio:

    1.

    su presentazione delle informazioni richieste al punto 21A.707; nonché

    2.

    quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 siano state approvate conformemente al punto 21A.710; nonché

    3.

    quando l'autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere ispezioni, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l'aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21A.708 prima del volo.»

    43)

    L' appendice I è sostituita dalla seguente:

    «Appendice I

    Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all'allegato (parte 21)

    Image

    Istruzioni per l'uso del modulo 1 AESA

    Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l'attenzione all'appendice II dell'allegato I (Parte-M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione.

    1.   OGGETTO E USO

    1.1.

    Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l'aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze (di seguito “elementi”).

    1.2.

    Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L'originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

    1.3.

    Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall'autorità di aeronavigabilità. I “dati di progetto approvati” menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall'autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.

    1.4.

    Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

    1.5.

    Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

    1.6.

    Il certificato non costituisce approvazione per l'installazione dell'elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all'utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

    1.7.

    Lo stesso certificato non può riguardare l'autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

    1.8.

    Lo stesso certificato non può riguardare elementi certificati in conformità di “dati approvati” e di «dati non approvati».

    2.   FORMATO GENERALE

    2.1.

    Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

    2.2.

    Il certificato deve essere in formato “landscape” ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

    2.3.

    La dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

    2.4.

    Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

    2.5.

    Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

    2.6.

    Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

    2.7.

    Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità.

    2.8.

    Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l'uso di abbreviazioni.

    2.9.

    Lo spazio disponibile sul retro del certificato essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L'eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel campo appropriato sul fronte del certificato.

    3.   COPIE

    3.1.

    Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

    4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

    4.1.

    Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest'ultimo può rilasciare un nuovo certificato se è possibile verificare e correggere l'errore.

    4.2.

    Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

    4.3.

    La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell'elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel campo 12 con la seguente dichiarazione; “Il presente certificato corregge gli errori presenti nel campo(i) [inserire campo(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio”. Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

    5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

    Campo 1 Autorità competente di approvazione/Stato

    Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo “AESA”.

    Campo 2 Intestazione del modulo 1 AESA

    “CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO 1 AESA”

    Campo 3 Numero di riferimento del modulo

    Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

    Campo 4 Società (nome e indirizzo)

    Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa di produzione (riferimento al modulo 55 AESA foglio A) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

    Campo 5 Ordine/Contratto/Fattura

    Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

    Campo 6 Elemento

    Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

    Campo 7 Descrizione

    Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell'aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).

    Campo 8 Numero della parte

    Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

    Campo 9 Quantità

    Indicare il quantitativo di elementi.

    Campo 10 Numero di serie

    Se il regolamento richiede che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire “n.d.”.

    Campo 11 Status/Lavoro

    Inserire o “PROTOTIPO” o “NUOVO”.

    Inserire “PROTOTIPO” per:

    i)

    La produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione non approvati.

    ii)

    Ricertificazione da parte dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell'immissione in servizio (ad esempio, dopo l'inserimento di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un'ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell'immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

    Inserire “NUOVO” per:

    i)

    La produzione di un nuovo elemento in conformità dei dati di progettazione approvati.

    ii)

    Ricertificazione da parte dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente dopo il lavoro di alterazione o correzione su un elemento, prima dell'entrata in servizio (ad esempio, dopo l'incorporazione di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un'ispezione o un test o il rinnovo della durata a magazzino). I particolari dell'immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

    iii)

    Ricertificazione da parte del fabbricante del prodotto o dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente di elementi da “prototipo” (conformità solo a dati non approvati) a “nuovo” (conformità a dati approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento), successivamente all'approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i dati di progettazione non siano cambiati. Deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

    RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA “PROTOTIPO” A “NUOVO”. IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L'APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CO/COS, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I).

    Il riquadro “dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” deve essere riportato nel campo 13a.

    iv)

    L'esame di un nuovo elemento autorizzato in precedenza, prima dell'immissione in servizio in conformità a norme o specifiche stabilite dall'acquirente (i cui particolari e quelli dell'autorizzazione originale devono essere inseriti nel campo 12) o per stabilire l'aeronavigabilità (una spiegazione della base di ammissione e i particolari del rilascio originale devono essere inseriti nel campo 12).

    Campo 12 Osservazioni

    Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà “Nulla”.

    Inserire la giustificazione dell'autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

    Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo.

    Campo 13a

    Indicare solo uno dei due riquadri:

    1)

    Contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” se l'elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione approvati e considerato in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

    2)

    Contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12” se l'elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione non approvati applicabili. Identificare i dati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

    Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati.

    Campo 13b Firma autorizzata

    Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche della autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

    Campo 13c Numero di approvazione/autorizzazione

    Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente.

    Campo 13d Nome

    Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile.

    Campo 13e Data

    Inserire la data alla quale il campo 13 è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.

    Campi 14a-14e

    Requisiti generali per i campi 14a-14e:

    Autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

    Responsabilità dell'utente/installatore

    Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo:

    “IL PREESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

    SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1.

    LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE.”»;

    44)

    l'appendice II è sostituita dalla seguente:

    «Appendice II

    Certificato di revisione dell'aeronavigabilità - Modulo AESA 15a

    Image

    45)

    L'appendice IV è sostituita dalla seguente:

    «Appendice IV

    Certificato di aeronavigabilità limitata — Modulo AESA 24

    LOGO dell'autorità competente

    CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

     (1)

    [Stato membro di registrazione]

    [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]

     (1)

    1.

    Nazionalità e marche di registrazione

    2.

    Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore

    3.

    Numero di serie dell'aeromobile

    4.

    Categorie

    5.

    Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della (2) [Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944] e del regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 5, paragrafo 4, lettera b), nei confronti dell'aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.

    Inoltre, si applicano le seguenti restrizioni:

     (1)

     (2) [L'aeromobile può essere utilizzato nella navigazione internazionale nonostante le restrizioni di cui sopra].

     

    Data di rilascio:

     

    Firma:

    6.

    Il certificato di aeronavigabilità limitata è valido a meno che venga revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell'aeronavigabilità.

    Modulo AESA 24 Versione 2

    Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti I voli

    46)

    l'appendice V è sostituita dalla seguente:

    «Appendice V

    Certificato di aeronavigabilità — Modulo AESA 25

    LOGO dell'autorità competente

    CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ

     (3)

    [Stato membro di registrazione]

    [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]

     (3)

    1.

    Nazionalità e marche di registrazione

    2.

    Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore

    3.

    Numero di serie dell'aeromobile

    4.

    Categorie

    5.

    Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e del regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 5, paragrafo 2, lettera b), nei confronti dell'aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.

    Limitazioni/Osservazioni:

     (3)

     

    Data di rilascio:

     

    Firma:

    6.

    Il presente certificato di aeronavigabilità è valido a meno che venga revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell'aeronavigabilità.

    Modulo AESA 25 Versione 2

    Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli

    47)

    l'appendice VII è sostituita dalla seguente:

    «Appendice VII

    Dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo AESA 52

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AEROMOBILE

    1.

    Stato di costruzione

    2.

    [STATO MEMBRO] (4) Uno Stato membro dell'Unione europea (5)

    3.

    N. di riferimento della dichiarazione:

    4.

    Impresa

    5.

    Tipo di aeromobile

    6.

    Riferimenti del certificato di omologazione:

    7.

    Registrazione o marche dell'aeromobile

    8.

    N. di identificazione del costruttore

    9.

    Particolari del motore/elica (6)

    10.

    Bollettini di modifiche e/o servizio (6)

    11.

    Direttive relative all'aeronavigabilità

    12.

    Concessioni

    13.

    Esenzioni, rinunce o deroghe (6)

    14.

    Osservazioni

    15.

    Certificato di aeronavigabilità

    16.

    Requisiti supplementari

    17.

    Dichiarazione di conformità

    Si certifica che il presente aeromobile è pienamente conforme al progetto omologato e agli elementi dei riquadri 9, 10, 11, 12 e 13.

    L'aeromobile è n condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

    L'aeromobile è stato provato in volo con successo.

    18.

    Firmato

    19.

    Nome

    20.

    Data (g/m/a)

    21.

    Riferimento dell'autorizzazione dell'impresa di produzione

    Modulo AESA 52 Versione 2

    Istruzioni per l'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo 52 AESA

    1.   OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

    1.1.

    L'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile rilasciata da un costruttore nell'ambito della parte 21, sezione A, capitolo F, è descritta al punto 21A.130 e nei corrispondenti strumenti di messa in conformità accettabili.

    1.2.

    Lo scopo della dichiarazione di conformità dell'aeromobile (modulo 52 AESA) rilasciata a norma della parte 21, sezione A, capitolo G, è di consentire al titolare di una adeguata approvazione di impresa di produzione di esercitare il diritto di ottenere un certificato di aeronavigabilità di un singolo aeromobile dalla autorità competente dello Stato membro di registrazione.

    2.   GENERALITÀ

    2.1.

    La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

    2.2.

    La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modello allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

    2.3.

    La compilazione può essere fatta a macchina o mediante il computer, oppure a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità. È accettabile la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.

    2.4.

    Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall'impresa di produzione riconosciuta.

    3.   COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

    3.1.

    In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.

    3.2.

    Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata alla autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell'aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati.

    3.3.

    Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall'impresa di produzione, a meno che l'autorità competente disponga altrimenti.

    3.4.

    Questa dichiarazione di conformità non deve includere quegli elementi dell'equipaggiamento dei quali si può chiedere l'installazione per soddisfare norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali però possono essere inclusi nel campo 10 o nella progettazione omologata. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità alle norme operative applicabili per il loro funzionamento.

    Campo 1

    Inserire il nome dello Stato di produzione.

    Campo 2

    Autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità.

    Campo 3

    In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Tranne nel caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico.

    Campo 4

    Il nome e l'indirizzo completi dell'impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

    Campo 5

    Descrizione completa del tipo di aeromobile come viene definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica.

    Campo 6

    Numeri di riferimento del certificato di omologazione per l'aeromobile in oggetto.

    Campo 7

    Se l'aeromobile è registrato, tale marca sarà la marca di registrazione. Se l'aeromobile non è registrato si adotterà una marca che venga accettata dalla autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dalla autorità competente di un paese terzo.

    Campo 8

    Il numero di identificazione assegnato dal costruttore a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come numero di serie del fabbricante o del costruttore.

    Campo 9

    Descrizione completa del tipo di motore e dell'elica come vengono definiti nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Deve figurare anche il numero di identificazione del costruttore e la relativa ubicazione.

    Campo 10

    Modifiche di progettazione approvate alla definizione dell'aeromobile.

    Campo 11

    Elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili ed una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile inclusi prodotti e parti installati, pertinenze ed equipaggiamenti. Indicare eventuali termini imposti per la conformità.

    Campo 12

    Indicare deviazioni approvate non intenzionali dal progetto omologato indicate talvolta come concessioni, divergenze o non conformità.

    Campo 13

    Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate.

    Campo 14

    Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sulla aeronavigabilità dell'aeromobile. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: “NULLA”.

    Campo 15

    Inserire “Certificato di aeronavigabilità” o “Certificato di aeronavigabilità limitata” o per il Certificato di aeronavigabilità richiesto.

    Campo 16

    In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore.

    Campo 17

    La validità della dichiarazione di conformità dipende dalla completa compilazione di tutti i campi del modulo. Copia della relazione della prova di volo, assieme a eventuali difetti registrati e particolari di correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare della approvazione di impresa di costruzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l'ingegnere che hanno effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite al sistema di controllo della qualità, stabilito al punto 21A.139, in particolare 21A.139(b)(1)(vi), per garantire che l'aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

    L'elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento di questa dichiarazione devono essere conservati in archivio dal titolare dell'approvazione di impresa di produzione.

    Campo 18

    La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata a farlo dal titolare dell'approvazione di produzione in conformità al punto 21A.145(d). Non utilizzare timbri di gomma per la firma.

    Campo 19

    Il nome della persona che firma il certificato deve essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile.

    Campo 20

    Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità.

    Campo 21

    Indicare il riferimento dell'autorizzazione dell'autorità competente.»;

    48)

    l'appendice IX è sostituita dalla seguente:

    «Appendice IX

    Certificati di approvazione dell'impresa di produzione di cui al capitolo G dell'allegato (parte 21) — Modulo 55 AESA

    Image

    Image

    49)

    l'appendice X è sostituita dalla seguente:

    «Appendice X

    Autorizzazione a procedere — Modulo AESA 65 di cui all'allegato (parte 21), capitolo F

    Image


    (1)  Ad uso dello Stato di registrazione

    (2)  Cancellare la dicitura inutile»;

    (3)  Ad uso dello Stato di registrazione»;

    (4)  o AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

    (5)  Cancellare nel caso di Stati terzi o dell'AESA.

    (6)  Cancellare la dicitura inutile.


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