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Document 32009R1194
Commission Regulation (EC) No 1194/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1702/2003 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances as well as for certification of design and production organisations (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 321 del 8.12.2009, p. 5–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; abrogato da 32012R0748
8.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione, in particolare introdurre la definizione del concetto di sede principale di attività; per migliorare il contenuto del certificato di ammissione in servizio/autorizzazione «modulo AESA 1» e rivedere le disposizioni in materia di permesso di volo. |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (2). |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi (3) dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «'l'Agenzia») conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere e), f), g) e h): «e) “sede principale di attività”: la sede centrale o la sede legale dell'impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento; f) “articolo”: qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili; g) “ETSO”: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall'Agenzia al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto; h) “EPA”: European Part Approval. Lo «European Part Approval» significa che l'articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»; |
2) |
all'articolo 3, paragrafo 5, il riferimento «21A.112» è sostituito da «21A.112A»; |
3) |
all'articolo 5 è aggiunto il seguente punto 5: «5. In deroga al paragrafo 1, le imprese di produzione approvate in conformità della sezione A dei capitoli F e G dell'allegato (parte-21) al presente regolamento, possono continuare a rilasciare certificati di messa in servizio o dichiarazioni di conformità utilizzando il modulo 1 AESA, primo rilascio, come stabilito all'appendice I dell'allegato (parte-21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, fino al 28 settembre 2010.»; |
4) |
l'allegato (parte-21) è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1
(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
(3) Parere 03/2006 sulle modifiche editoriali, parere 05/2006 sulla sede principale di attività, parere 06/2008 sul formulario 1 dell'EASA, parere 04/2007 sul permesso di volo.
ALLEGATO
L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:
1) |
l'indice è così sostituito: «Indice
SEZIONE A — REQUISITI TECNICI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE
SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI (CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE (CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI (CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE APPENDICI — MODULI AESA»; |
2) |
il titolo della sezione A è sostituito dal seguente: |
3) |
al punto 21.A.14(b), il punto 5 è sostituito dal seguente:
|
4) |
al punto 21A.35(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
5) |
il punto 21A.112 è sostituito dal seguente: Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione supplementare ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche (“imprese”) che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.112B.»; |
6) |
al punto 21.A.124(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
7) |
il punto 21A.125 è sostituito dal seguente: L'Autorità competente rilascerà al richiedente un'autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:
|
8) |
al punto 21A.125B(c), il riferimento «21B.143» è sostituito da «21B.125»; |
9) |
il punto 21A.126 è così modificato:
|
10) |
al punto 21A.127(a), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»; |
11) |
al punto 21A.128, «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»; |
12) |
il punto 21A.165 è così modificato:
|
13) |
al punto 21A.174(b)3(ii), «21A.184(c)» è sostituito da «21B.327(c)»; |
14) |
il punto 21A.183 è soppresso; |
15) |
il punto 21A.184 è soppresso; |
16) |
il punto 21A.205 è soppresso; |
17) |
al punto 21A.245, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
|
18) |
il punto 21A.263 è così modificato:
|
19) |
al punto 21A.265, il paragrafo g) è sostituito dal seguente:
|
20) |
al punto 21A.307, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
|
21) |
il punto 21A.432 è sostituito dal seguente:
|
22) |
il punto 21A.601, paragrafo b) è soppresso; |
23) |
al punto 21A.605(d), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»; |
24) |
al punto 21A.606, il paragrafo c) è sostituito dal seguente:
|
25) |
al punto 21A.609, il paragrafo f) è sostituito dal seguente:
|
26) |
il punto 21A.701 è sostituito dal seguente:
|
27) |
il punto 21A.703 è sostituito dal seguente:
|
28) |
il punto 21A.710(c) è sostituito dal seguente:
|
29) |
il punto 21A.711 è sostituito dal seguente:
|
30) |
al punto 21A.723, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
|
31) |
al punto 21A.801, il paragrafo d) è sostituito dal seguente:
|
32) |
al punto 21A.804, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
|
33) |
il punto 21B.125 è così modificato:
|
34) |
al punto 21.B.135(b)2), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»; |
35) |
il punto 21B.143 è soppresso; |
36) |
il punto 21B.145 è sostituito dal seguente:
|
37) |
il punto 21B.225 è sostituito dal seguente:
|
38) |
al punto 21B.235, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:
|
39) |
il punto 21B.325 è sostituito dal seguente:
|
40) |
è aggiunto il seguente paragrafo 21B.326: L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:
|
41) |
è aggiunto il seguente paragrafo 21B.327:
|
42) |
il punto 21B.525 è sostituito dal seguente: L'autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio:
|
43) |
L' appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all'allegato (parte 21)
Istruzioni per l'uso del modulo 1 AESA Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l'attenzione all'appendice II dell'allegato I (Parte-M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione. 1. OGGETTO E USO
2. FORMATO GENERALE
3. COPIE
4. ERRORI SU UN CERTIFICATO
5. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE Campo 1 Autorità competente di approvazione/Stato Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo “AESA”. Campo 2 Intestazione del modulo 1 AESA “CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO 1 AESA” Campo 3 Numero di riferimento del modulo Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici. Campo 4 Società (nome e indirizzo) Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa di produzione (riferimento al modulo 55 AESA foglio A) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo. Campo 5 Ordine/Contratto/Fattura Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi. Campo 6 Elemento Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12. Campo 7 Descrizione Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell'aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti). Campo 8 Numero della parte Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo. Campo 9 Quantità Indicare il quantitativo di elementi. Campo 10 Numero di serie Se il regolamento richiede che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire “n.d.”. Campo 11 Status/Lavoro Inserire o “PROTOTIPO” o “NUOVO”. Inserire “PROTOTIPO” per:
Inserire “NUOVO” per:
Campo 12 Osservazioni Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà “Nulla”. Inserire la giustificazione dell'autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati). Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo. Campo 13a Indicare solo uno dei due riquadri:
Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati. Campo 13b Firma autorizzata Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche della autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata. Campo 13c Numero di approvazione/autorizzazione Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente. Campo 13d Nome Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile. Campo 13e Data Inserire la data alla quale il campo 13 è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno. Campi 14a-14e Requisiti generali per i campi 14a-14e: Autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato. Responsabilità dell'utente/installatore Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo: “IL PREESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE. SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1. LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE.”»; |
44) |
l'appendice II è sostituita dalla seguente: «Appendice II Certificato di revisione dell'aeronavigabilità - Modulo AESA 15a
|
45) |
L'appendice IV è sostituita dalla seguente: «Appendice IV Certificato di aeronavigabilità limitata — Modulo AESA 24 LOGO dell'autorità competente CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA
Modulo AESA 24 Versione 2 Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti I voli |
46) |
l'appendice V è sostituita dalla seguente: «Appendice V Certificato di aeronavigabilità — Modulo AESA 25 LOGO dell'autorità competente CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ
Modulo AESA 25 Versione 2 Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli |
47) |
l'appendice VII è sostituita dalla seguente: «Appendice VII Dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo AESA 52
Modulo AESA 52 Versione 2 Istruzioni per l'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo 52 AESA 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. GENERALITÀ
3. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE
Campo 1 Inserire il nome dello Stato di produzione. Campo 2 Autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità. Campo 3 In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Tranne nel caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico. Campo 4 Il nome e l'indirizzo completi dell'impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo. Campo 5 Descrizione completa del tipo di aeromobile come viene definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Campo 6 Numeri di riferimento del certificato di omologazione per l'aeromobile in oggetto. Campo 7 Se l'aeromobile è registrato, tale marca sarà la marca di registrazione. Se l'aeromobile non è registrato si adotterà una marca che venga accettata dalla autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dalla autorità competente di un paese terzo. Campo 8 Il numero di identificazione assegnato dal costruttore a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come numero di serie del fabbricante o del costruttore. Campo 9 Descrizione completa del tipo di motore e dell'elica come vengono definiti nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Deve figurare anche il numero di identificazione del costruttore e la relativa ubicazione. Campo 10 Modifiche di progettazione approvate alla definizione dell'aeromobile. Campo 11 Elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili ed una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile inclusi prodotti e parti installati, pertinenze ed equipaggiamenti. Indicare eventuali termini imposti per la conformità. Campo 12 Indicare deviazioni approvate non intenzionali dal progetto omologato indicate talvolta come concessioni, divergenze o non conformità. Campo 13 Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate. Campo 14 Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sulla aeronavigabilità dell'aeromobile. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: “NULLA”. Campo 15 Inserire “Certificato di aeronavigabilità” o “Certificato di aeronavigabilità limitata” o per il Certificato di aeronavigabilità richiesto. Campo 16 In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore. Campo 17 La validità della dichiarazione di conformità dipende dalla completa compilazione di tutti i campi del modulo. Copia della relazione della prova di volo, assieme a eventuali difetti registrati e particolari di correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare della approvazione di impresa di costruzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l'ingegnere che hanno effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite al sistema di controllo della qualità, stabilito al punto 21A.139, in particolare 21A.139(b)(1)(vi), per garantire che l'aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento. L'elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento di questa dichiarazione devono essere conservati in archivio dal titolare dell'approvazione di impresa di produzione. Campo 18 La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata a farlo dal titolare dell'approvazione di produzione in conformità al punto 21A.145(d). Non utilizzare timbri di gomma per la firma. Campo 19 Il nome della persona che firma il certificato deve essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile. Campo 20 Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità. Campo 21 Indicare il riferimento dell'autorizzazione dell'autorità competente.»; |
48) |
l'appendice IX è sostituita dalla seguente: «Appendice IX Certificati di approvazione dell'impresa di produzione di cui al capitolo G dell'allegato (parte 21) — Modulo 55 AESA
|
49) |
l'appendice X è sostituita dalla seguente: «Appendice X Autorizzazione a procedere — Modulo AESA 65 di cui all'allegato (parte 21), capitolo F
|
(1) Ad uso dello Stato di registrazione
(2) Cancellare la dicitura inutile»;
(3) Ad uso dello Stato di registrazione»;
(4) o AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
(5) Cancellare nel caso di Stati terzi o dell'AESA.
(6) Cancellare la dicitura inutile.