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Document 32009R0710

    Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

    GU L 204 del 6.8.2009, p. 15–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R1165

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/710/oj

    6.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 204/15


    REGOLAMENTO (CE) N. 710/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere a) e c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 38, lettere a), b) e c), e l'articolo 40,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare il titolo III, stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. Occorre definire le modalità di applicazione di tali prescrizioni modificando il regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

    (2)

    La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (3) illustra le prospettive di sviluppo di questo settore per i prossimi dieci anni, al fine di promuovere l'insediamento stabile di questa attività nelle zone rurali e costiere, come alternativa alla pesca in termini di prodotti e di occupazione. La comunicazione sottolinea le potenzialità dell'acquacoltura biologica e l'esigenza di stabilire norme e criteri in materia.

    (3)

    Ai fini di una comune comprensione, occorre completare e correggere le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2008, onde evitare ambiguità e garantire l'applicazione uniforme delle norme alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

    (4)

    La zona di crescita delle alghe marine e degli animali d'acquacoltura di produzione biologica è della massima importanza per la coltura di prodotti sicuri e di alta qualità con un impatto minimo sull'ambiente acquatico. La normativa comunitaria sulla qualità delle acque e sui contaminanti alimentari — tra cui la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4), la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (5), il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 852/2004 (7), n. 853/2004 (8) e n. 854/2004 (9) — stabilisce obiettivi ambientali per l'acqua e garantisce una qualità elevata degli alimenti. È pertanto opportuno elaborare un piano di gestione sostenibile per la produzione di alghe marine e di prodotti dell'acquacoltura, corredato di misure specifiche quali la riduzione dei rifiuti.

    (5)

    La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (10), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (11) e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (12) sono intese a garantire una corretta interazione con l'ambiente, tenendo in considerazione le conseguenze di tali attività sugli obiettivi ambientali per l'acqua fissati in applicazione delle direttive 2000/60/CE e 2008/56/CE. È opportuno disporre la stesura di una valutazione ambientale concernente l'adattamento ottimale all'ambiente circostante e l'attenuazione di eventuali effetti negativi. Poiché la produzione biologica di alghe marine e di animali d'acquacoltura è un'attività relativamente nuova in confronto all'agricoltura biologica, tali valutazioni devono assicurare che essa sia non solo accettabile dal punto di vista ambientale, ma, rispetto ad altre opzioni, più in accordo con l'interesse pubblico generale, più sostenibile e più adatto in termini ambientali.

    (6)

    Lo specifico mezzo acquatico solubile richiede una netta separazione tra unità di acquacoltura biologiche e non biologiche; occorre pertanto definire le opportune distanze di separazione. Vista la variabilità delle situazioni degli ambienti di acqua dolce e marini nell'intero territorio comunitario, è preferibile che le distanze di separazione adeguate siano fissate e livello di Stati membri, in quanto questi ultimi sono più preparati ad affrontare la questione della separazione considerando l'eterogeneità di questi ambienti acquatici.

    (7)

    La coltivazione di alghe marine può avere effetti benefici sotto certi aspetti, come la rimozione dei nutrienti, e può favorire la policoltura. Si dovrà avere cura di non sfruttare eccessivamente le praterie di alghe marine selvatiche per consentirne la ricostituzione ed evitare che la produzione abbia un impatto rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico.

    (8)

    Negli Stati membri si registra una crescente penuria di colture proteiche biologiche. Nel contempo, le importazioni di mangimi proteici biologici sono insufficienti a coprire il fabbisogno. La superficie totale coltivata a colture proteiche biologiche non è sufficientemente estesa per soddisfare la domanda di proteine biologiche; occorre pertanto autorizzare, a determinate condizioni, la somministrazione di mangimi proteici provenienti da appezzamenti nel primo anno di conversione.

    (9)

    Poiché la produzione di animali di acquacoltura biologica è appena agli esordi, non si dispone ancora di riproduttori biologici in quantità sufficiente. Si deve consentire, a determinate condizioni, l'introduzione di riproduttori e di novellame non biologici.

    (10)

    La produzione di animali di acquacoltura biologica deve garantire il rispetto delle esigenze proprie di ciascuna specie animale. A questo proposito, le pratiche di allevamento, i sistemi di gestione e gli impianti di contenimento devono rispondere alle esigenze di benessere degli animali. Occorre disciplinare la costruzione e la posa di idonee gabbie e recinti di rete in mare, nonché l'apprestamento di impianti di allevamento a terra. Per ridurre al minimo gli organismi nocivi e i parassiti e garantire uno stato ottimale di salute e di benessere degli animali, occorre fissare coefficienti di densità massimi. Occorrono disposizioni specifiche che tengano conto dell'ampia varietà di specie con particolari esigenze.

    (11)

    Grazie ai recenti progressi della tecnica, si diffondono sempre più in acquacoltura i sistemi a ricircolo, i quali dipendono da un apporto esterno e sono caratterizzati da un elevato consumo energetico, ma consentono di limitare gli scarichi di rifiuti e di evitare le fughe. In base al principio che la produzione biologica deve essere il più naturale possibile, l'uso di tali sistemi non dovrebbe essere autorizzato nell'acquacoltura biologica finché non si disponga di ulteriori conoscenze. Il loro uso potrebbe essere eccezionalmente consentito solo negli incubatoi e nei vivai.

    (12)

    I principi generali della produzione biologica, enunciati agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 834/2007, presuppongono una concezione e una gestione appropriate dei processi biologici, basate su sistemi ecologici che si avvalgono di risorse naturali interne al sistema, secondo metodi che, in particolare nella pratica dell'acquacoltura, rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Essi comprendono anche il principio secondo cui, nella produzione acquicola, deve essere conservata la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali. Tali principi si basano sull'analisi del rischio e sul ricorso, se necessario, a misure precauzionali e preventive. A questo scopo occorre chiarire che l'uso di ormoni e di derivati ormonali per stimolare artificialmente la riproduzione degli animali d'acquacoltura è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che ne hanno i consumatori e che pertanto tali sostanze non devono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica.

    (13)

    Il mangime per gli animali d'acquacoltura deve rispondere alle esigenze nutrizionali e rispettare la norma sanitaria vieta la somministrazione ad una specie di materiale proveniente dalla stessa specie, come prescritto dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (13). È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori e non carnivori.

    (14)

    I pesci e i crostacei carnivori di produzione biologica devono essere nutriti con materie prime provenienti di preferenza dallo sfruttamento sostenibile della pesca, come disposto all'articolo 5, lettera o), del regolamento 834/2007 e secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (14), oppure con mangimi biologici provenienti dall'acquacoltura biologica. Poiché l'acquacoltura biologica e la pesca sostenibile sono ancora agli esordi, potrebbe verificarsi una penuria di mangime biologico o di mangime proveniente dalla pesca sostenibile; in tal caso occorre autorizzare l'uso di mangimi non biologici, in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per le materie prime ottenute da pesci che possono essere utilizzate nell'acquacoltura e vieta la somministrazione di taluni materiali derivati da pesci di allevamento ai pesci di allevamento della stessa specie.

    (15)

    L'uso di talune materie prime per mangimi, di additivi e di coadiuvanti tecnologici di origine non biologica è autorizzato, a condizioni ben precise, ai fini della produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. I nuovi prodotti devono essere autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base della raccomandazione di un gruppo di esperti ad hoc (16) in materia di «Mangimi per pesci e prodotti per la pulizia utilizzati nell'acquacoltura biologica», secondo cui tali prodotti, già elencati negli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 e autorizzati nella produzione biologica animale, dovrebbero essere autorizzati anche nell'acquacoltura biologica e che concludeva affermando che alcuni di questi prodotti sono essenziali per determinate specie ittiche, i prodotti in questione devono essere inseriti nell'allegato VI del predetto regolamento.

    (16)

    L'allevamento di molluschi bivalvi filtratori può avere effetti benefici sulla qualità delle acque costiere grazie alla rimozione dei nutrienti e può favorire la policoltura. Occorre definire norme specifiche per i molluschi, tenendo presente che non è richiesta alcuna integrazione alimentare e che, da questo punto di vista, l'impatto ambientale potrebbe essere quindi inferiore rispetto ad altri comparti dell'acquacoltura.

    (17)

    La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. In caso di trattamenti veterinari, le misure di cui al presente regolamento devono essere compatibili con la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (17). Devono essere autorizzati, a determinate condizioni, taluni prodotti per la pulizia, la disinfezione e il trattamento antivegetativo degli impianti e dell'attrezzatura di produzione. In presenza di animali vivi, l'uso di disinfettanti richiede particolare cautela e precauzioni per evitare effetti nocivi. I prodotti in questione devono essere autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base della raccomandazione di un gruppo di esperti ad hoc, tali prodotti devono essere inseriti nell'allegato.

    (18)

    Occorre definire norme specifiche per i trattamenti veterinari, che classifichino i vari tipi di trattamenti e, in caso di trattamenti allopatici, ne limitino la frequenza di somministrazione.

    (19)

    I pesci vivi devono essere manipolati e trasportati con cautela, nel rispetto delle esigenze fisiologiche.

    (20)

    La conversione al metodo di produzione biologico richiede un periodo di adattamento di tutti i mezzi di produzione. Occorre determinare il periodo di conversione in funzione del precedente sistema di produzione.

    (21)

    Si è constatato che gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2007 contengono lievi errori, che è necessario correggere.

    (22)

    Occorre definire specifici requisiti di controllo che tengano conto delle peculiarità dell'acquacoltura.

    (23)

    Al fine di agevolare la conversione alla nuova normativa comunitaria di aziende che già praticano la produzione biologica secondo norme nazionali o private, occorre adottare misure transitorie.

    (24)

    L'acquacoltura biologica costituisce un settore relativamente nuovo di produzione biologica rispetto all'agricoltura biologica per la quale a livello delle aziende esiste già una lunga esperienza. Visto il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici dell'acquacoltura è probabile che sempre più unità di acquacoltura passeranno alla produzione biologica. Ciò consentirà rapidamente di maturare esperienza ed acquisire conoscenze tecniche. Inoltre la ricerca programmata dovrebbe permettere di acquisire nuove conoscenze soprattutto sugli impianti di contenimento, l'esigenza di ingredienti alimentari non biologici, la densità di bestiame per alcune specie. Le nuove conoscenze e gli sviluppi tecnici, che contribuiranno al perfezionamento delle tecniche dell'acquacoltura biologica, dovrebbero rispecchiarsi anche nelle nuove regole di produzione. Pertanto occorre prevedere un riesame della legislazione vigente al fine di modificarla laddove opportuno.

    (25)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008.

    (26)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il presente regolamento non si applica:

    a)

    agli animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7; né

    b)

    agli animali d'acquacoltura diversi da quelli di cui all'articolo 25 bis.

    Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai suddetti prodotti fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.»;

    2)

    l'articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)   «unità di produzione»: l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione;»

    b)

    dopo la lettera i) sono aggiunte le lettere seguenti:

    «j)   «impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura;

    k)   «energia da fonti rinnovabili»: fonti energetiche rinnovabili non fossili, ossia energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

    l)   «incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;

    m)   «vivaio»: sito adibito ad un sistema di allevamento intermedio tra l'incubatoio e la fase di ingrasso; la fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;

    n)   «inquinamento»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'introduzione diretta o indiretta nell'ambiente acquatico di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2008/56/CE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE (19) del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo le acque di cui trattasi;

    o)   «policoltura»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella stessa unità di coltura;

    p)   «ciclo di produzione»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita fino alla raccolta;

    q)   «specie allevate localmente»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 (20) del Consiglio; le specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 possono essere considerate specie allevate localmente;

    r)   «coefficiente di densità»: nel contesto dell'acquacoltura, il peso vivo degli animali per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.

    3)

    al titolo II è aggiunto il seguente capo 1 bis:

    «CAPO 1 bis

    Produzione di alghe marine

    Articolo 6 bis

    Campo di applicazione

    Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine. Esso si applica mutatis mutandis alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura.

    Articolo 6 ter

    Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

    1.   Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.

    2.   Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. Le autorità degli Stati membri possono designare i luoghi o le zone che ritengono inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine e possono altresì fissare distanze di separazione minime tra le unità di produzione biologica e non biologica.

    Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri ne informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione.

    3.   Per ogni nuova attività di cui si chieda il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'organismo o all'autorità di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio (21). Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, ne è consentito l'uso per il presente scopo.

    4.   L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione.

    Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.

    5.   Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura usano di preferenza fonti di energia rinnovabili e riciclano il materiale utilizzato, includendo nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili.

    6.   Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, una tantum, della biomassa.

    Articolo 6 quater

    Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche

    1.   Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

    2.   La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, riguardanti in particolare la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l'età, i cicli riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti.

    3.   Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.

    4.   In riferimento all'articolo 73 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), nel registro dell'operatore devono essere documentate la gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta.

    Articolo 6 quinquies

    Coltivazione di alghe marine

    1.   L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura.

    2.   Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I.

    3.   La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente.

    4.   Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile.

    Articolo 6 sexies

    Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione

    1.   Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura.

    2.   La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2.

    4)

    all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2   Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.»;

    5)

    nel titolo II è inserito il seguente capo 2 bis:

    «CAPO 2 bis

    Produzione di animali d'acquacoltura

    Sezione 1

    Norme generali

    Articolo 25 bis

    Campo di applicazione

    Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII bis.

    Esso si applica mutatis mutandis allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.

    Articolo 25 ter

    Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

    1.   Al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ter, paragrafi da 1 a 5.

    2.   Nel piano di gestione sostenibile vengono descritte le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (22) e della normativa nazionale.

    3.   Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano in maniera verificabile per la stesura dei rispettivi piani di gestione.

    4.   Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine e/o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

    Articolo 25 quater

    Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura

    1.   L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua.

    2.   Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 ter, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'acquacoltura siano differenziati.

    3.   Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

    Sezione 2

    Origine degli animali di acquacoltura

    Articolo 25 quinquies

    Origine degli animali di acquacoltura biologici

    1.   Sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Documenti giustificativi dell'origine e del trattamento degli animali sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo.

    2.   Sono scelte specie che possano essere allevate senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici.

    Articolo 25 sexies

    Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici

    1.   A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio genetico e in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.

    2.   A fini di ingrasso e in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un'azienda del novellame non biologico. Almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgono in regime di produzione biologica.

    3.   La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2013 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.

    4.   La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:

    a)

    immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;

    b)

    anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile.

    Sezione 3

    Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura

    Articolo 25 septies

    Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura

    1.   L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:

    a)

    dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere;

    b)

    siano tenuti in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate;

    c)

    siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e in accordo con l'ubicazione geografica;

    d)

    nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo sia quanto più possibile simile a quello naturale;

    e)

    nel caso della carpa, il fondo sia costituito da terra naturale.

    2.   I coefficienti di densità sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.

    3.   Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.

    4.   Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe.

    5.   In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. Gli operatori conservano i relativi documenti giustificativi.

    Articolo 25 octies

    Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici

    1.   Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

    2.   Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;

    b)

    almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

    3.   Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;

    b)

    le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.

    4.   Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. L'acqua sorgiva o di pozzo può essere utilizzata per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione.

    Articolo 25 nonies

    Gestione degli animali di acquacoltura

    1.   Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci.

    2.   L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:

    a)

    la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali allevati, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;

    b)

    si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente.

    3.   La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili.

    Ogni impiego della ventilazione è documentato nel registro di produzione.

    4.   L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

    a)

    innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale;

    b)

    operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita;

    c)

    necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock.

    I relativi documenti giustificativi devono essere conservati.

    5.   Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, sì da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

    Sezione 4

    Riproduzione

    Articolo 25 decies

    Divieto di utilizzazione di ormoni

    È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali.

    Sezione 5

    Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi

    Articolo 25 undecies

    Norme generali sull'alimentazione

    I regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:

    a)

    salute degli animali;

    b)

    buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile;

    c)

    scarso impatto ambientale.

    Articolo 25 duodecies

    Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori

    1.   Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

    a)

    mangimi biologici di origine acquicola;

    b)

    farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica;

    c)

    farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile;

    d)

    mangimi biologici di origine vegetale e animale elencati nell'allegato V, fatta salva la limitazione ivi indicata.

    2.   Ove non siano disponibili i mangimi di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzati, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014, farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura non biologica o scarti di pesci catturati per il consumo umano. La proporzione di questi mangimi non può superare il 30 % della razione giornaliera.

    3.   La razione alimentare può comprendere al massimo il 60 % di prodotti vegetali di produzione biologica.

    4.   L'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito Phaffia).

    Articolo 25 terdecies

    Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura

    1.   Gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, si nutrono di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.

    2.   In mancanza delle risorse alimentari naturali di cui al paragrafo 1 in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi della necessità di utilizzare integratori alimentari.

    3.   Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2 la razione delle specie di cui alla sezione 7 e del pangasio (Pangasius sp.) menzionato alla sezione 9 possono contenere al massimo 10 % di farina di pesce e di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

    Articolo 25 quaterdecies

    Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007

    1.   Le materie prime per mangimi di origine animale e minerale possono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica solo se figurano nell'allegato V.

    2.   Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se figurano nell'allegato VI e con le limitazioni ivi specificate.

    Sezione 6

    Norme specifiche per i molluschi

    Articolo 25 quindecies

    Area di coltura

    1.   La molluschicoltura può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate l'itticoltura e l'alghicoltura biologiche in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura.

    2.   La produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti.

    3.   Gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

    Articolo 25 sexdecies

    Fonti di approvvigionamento del seme

    1.   Se consentito dalla legislazione locale e sempre che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione e proveniente da:

    a)

    colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno, oppure

    b)

    insediamenti naturali di novellame su collettori.

    Gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, i documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico.

    Tuttavia, nelle unità di produzione biologica può essere introdotto seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nelle seguenti percentuali massime: 80 % entro il 31 dicembre 2011, 50 % entro il 31 dicembre 2013 e 0 % entro il 31 dicembre 2015.

    2.   Per l'ostrica concava (Crassostrea gigas) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura.

    Articolo 25 septdecies

    Gestione

    1.   Nell'allevamento è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale negli allevamenti locali di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità.

    2.   Gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Una sola volta durante il ciclo di produzione, i molluschi bivalvi possono essere trattati con una soluzione di calce per combattere gli organismi incrostanti competitivi.

    Articolo 25 octodecies

    Norme sulla coltura

    1.   L'allevamento di mitili su corde e con altri metodi elencati nell'allegato XIII bis, sezione 8, può essere praticato in regime di produzione biologica.

    2.   La molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile.

    Articolo 25 novodecies

    Norme specifiche sull'ostricoltura

    È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione risponde ai criteri di cui all'allegato XIII bis, sezione 8.

    Sezione 7

    Profilassi e trattamenti veterinari

    Articolo 25 vicies

    Norme generali in materia di profilassi

    1.   Il piano di gestione della salute degli animali elaborato in conformità all'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi.

    2.   Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati. Possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, punti 2.1 e 2.2.

    3.   Per quanto riguarda il fermo degli impianti:

    a)

    l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte. Il fermo è raccomandato anche per altri metodi di produzione in vasche, stagni e gabbie;

    b)

    il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;

    c)

    durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate.

    4.   Se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori.

    5.   L'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai.

    6.   Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori.

    Articolo 25 unvicies

    Trattamenti veterinari

    1.   Qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:

    a)

    sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;

    b)

    piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici;

    c)

    sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati.

    2.   Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici.

    3.   Le cure antiparassitarie — esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi.

    4.   Il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari ai sensi del paragrafo 3 — inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — è doppio rispetto al tempo di attesa legale di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore.

    5.   L'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

    6)

    al titolo II, capo 3, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo 29 bis:

    «Articolo 29 bis

    Disposizioni specifiche per le alghe marine

    1.   Se il prodotto finale è costituito da alghe marine fresche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con acqua di mare.

    Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale.

    2.   È vietato essiccare le alghe mettendole a diretto contatto con una fiamma. Se il processo di essiccazione avviene con l'impiego di corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti previsti per tale uso nell'allegato VII.»;

    7)

    al titolo II, capo 4, è inserito il seguente articolo 32 bis:

    «Articolo 32 bis

    Trasporto di pesci vivi

    1.   I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli animali stessi.

    2.   Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente.

    3.   Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie.

    4.   Gli operatori conservano i documenti giustificativi dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.»;

    8)

    all'articolo 35, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Nelle unità di produzione di vegetali, di alghe marine, di animali d'allevamento e di animali d'acquacoltura biologici è vietato il magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a norma del presente regolamento.

    3.   I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79 ter del presente regolamento.»;

    9)

    al titolo II, capo 5, è inserito il seguente articolo 36 bis:

    «Articolo 36 bis

    Alghe marine

    1.   Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi.

    2.   Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.»;

    10)

    al titolo II, capo 5, dopo l'articolo 38 è inserito il seguente articolo 38 bis:

    «Articolo 38 bis

    Produzione di animali di acquacoltura

    1.   Le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti tipi di impianti contenenti gli animali d'acquacoltura presenti sono soggette ai seguenti periodi di conversione:

    a)

    24 mesi per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;

    b)

    12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;

    c)

    6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;

    d)

    3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi quelli adibiti alla molluschicoltura.

    2.   L'autorità competente può riconoscere retroattivamente come parte del periodo di conversione qualsiasi periodo precedentemente documentato, durante il quale gli impianti non sono stati trattati né sono entrati in contatto con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.»;

    11)

    il titolo dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

    «Uso di mangimi non biologici di origine vegetale e animale»;

    12)

    all'articolo 59, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.»;

    13)

    all'articolo 60, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali d'acquacoltura, nonché dell'articolo 18;»;

    14)

    al titolo IV è aggiunto il seguente capo 2 bis:

    «CAPO 2 bis

    Requisiti di controllo specifici per le alghe marine

    Articolo 73 bis

    Regime di controllo per le alghe marine

    Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per le alghe marine, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

    a)

    una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;

    b)

    se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3;

    c)

    se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4;

    d)

    per le alghe marine selvatiche, una descrizione completa e una rappresentazione cartografica delle aree di raccolta marine e litoranee e dei siti a terra in cui hanno luogo le attività post-raccolta.

    Articolo 73 ter

    Registro della produzione di alghe marine

    1.   I dati relativi alla produzione di alghe marine sono annotati in un registro dall'operatore e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Il registro contiene almeno le seguenti informazioni:

    a)

    elenco delle specie, data e quantità raccolta;

    b)

    data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante utilizzato.

    2.   Per la raccolta di alghe marine selvatiche, il registro contiene inoltre:

    a)

    storia dell'attività di raccolta per ciascuna specie nelle praterie designate;

    b)

    stima del raccolto (in volume) per stagione;

    c)

    potenziali fonti di inquinamento delle praterie di raccolta;

    d)

    resa annua sostenibile per ciascuna prateria.»;

    15)

    nel titolo IV è inserito il seguente capo 3 bis:

    «CAPO 3 bis

    Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura

    Articolo 79 bis

    Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura

    Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali di acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

    a)

    una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;

    b)

    se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3;

    c)

    se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4;

    d)

    per i molluschi, una sintesi dell'apposito capitolo del piano di gestione sostenibile da compilare a norma dell'articolo 25 octodecies, paragrafo 2.

    Articolo 79 ter

    Registro della produzione di animali di acquacoltura

    L'operatore annota in un registro, aggiorna e tiene permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda i seguenti dati:

    a)

    origine, data di arrivo e periodo di conversione degli animali in entrata;

    b)

    numero di lotti, età, peso e destinazione degli animali in uscita;

    c)

    fughe di pesci;

    d)

    per i pesci, tipo e quantità di mangime e, se si tratta di carpe e specie affini, documenti giustificativi dell'uso di integratori alimentari;

    e)

    trattamenti veterinari, con indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;

    f)

    misure profilattiche, con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.

    Articolo 79 quater

    Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi

    Nel caso dell'allevamento di molluschi bivalvi, vengono condotte ispezioni prima e durante la massima produzione di biomassa.

    Articolo 79 quinquies

    Operatori che gestiscono più unità di produzione

    Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 25 quater, le unità che producono animali d'acquacoltura non biologici sono soggette allo stesso regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo.»;

    16)

    nel titolo IV, il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

    17)

    nel titolo IV, il titolo del capo 5 è sostituito dal seguente:

    18)

    all'articolo 93, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

    «e)

    numero di unità di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;

    f)

    volume di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;

    g)

    in via facoltativa, numero di unità di alghicoltura biologica e volume di produzione di alghe biologiche.»;

    19)

    all'articolo 95, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.»;

    20)

    all'articolo 95 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «11.   L'autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1o luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all'autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati.»

    21)

    Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010, con le seguenti eccezioni:

    a)

    il punto 4 dell'articolo 1 si applica il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;

    b)

    le misure correttive di cui al punto 19 dell'articolo 1 e al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato si applicano a decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008.

    Il presente regolamento può essere riesaminato sulla base di proposte pertinenti da parte degli Stati membri accompagnate da una motivazione adeguatamente giustificata in vista della modifica del presente regolamento a partire dal 1o luglio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

    (3)  COM(2002) 511 del 19.9.2002.

    (4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

    (5)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

    (6)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

    (7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

    (8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (10)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

    (11)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    (12)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

    (13)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (14)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (15)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

    (16)  Raccomandazioni del gruppo di esperti ad hoc in materia di «Mangimi per pesci e prodotti per la pulizia utilizzati nell'acquacoltura biologica» del 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu

    (17)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

    (18)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

    (19)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

    (20)  GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.»;

    (21)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.»;

    (22)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7».


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:

    1)

    l'allegato I è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 quinquies, paragrafo 2»

    b)

    l'intestazione e la prima riga della tabella sono sostituite dalle seguenti:

    «Autorizzazione

    Denominazione

    Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate

    Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

    A

    Letame

    Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera)

    Proibiti se provenienti da allevamenti industriali»

    c)

    nell'undicesima riga della tabella, la dicitura della terza colonna è sostituita dalla seguente:

    «Per i pellami: concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): 0»

    2)

    l'allegato III è così modificato:

    a) nella sezione 1, sesta riga (Suini da ingrasso), è inserita la seguente quarta sottoriga:

    «Oltre 110 kg

    1,5

    1,2»

    3)

    l'allegato V è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1»

    b)

    al punto 2.2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    Idrolisati e proteolisati ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente agli animali d'acquacoltura e ai giovani animali»

    c)

    al punto 2.2 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    Farina di crostacei»

    4)

    l'allegato VI è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2»

    b)

    al punto 1.1, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    Vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura»

    c)

    il punto 1.3 è modificato come segue:

    i)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)   Antiossidanti:

    E306

    Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo utilizzati come antiossidante

    Antiossidanti naturali (uso limitato agli animali di acquacoltura)»

    ii)

    dopo la lettera d) è aggiunta la lettera seguente:

    «e)   Emulsionanti e stabilizzanti:

    lecitina di origine biologica (uso limitato agli animali di acquacoltura)»

    5)

    l'allegato VII è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VII

    Prodotti per la pulizia e la disinfezione

    1.

    Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:

    Saponi a base di sodio e di potassio

    Acqua e vapore

    Latte di calce

    Calce

    Calce viva

    Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)

    Soda caustica

    Potassa caustica

    Acqua ossigenata

    Essenze naturali di vegetali

    Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico

    Alcole

    Acido nitrico (attrezzatura per il latte)

    Acido fosforico (attrezzatura per il latte)

    Formaldeide

    Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura

    Carbonato di sodio

    2.

    Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis.

    2.1.

    Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura, in assenza di animali d'acquacoltura:

    Ozono

    Cloruro di sodio

    Ipoclorito di sodio

    Ipoclorito di calcio

    Calce (CaO, ossido di calcio)

    Soda caustica

    Alcole

    Acqua ossigenata

    Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)

    Acido umico

    Acidi perossiacetici

    Iodofori

    Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015

    Permanganato di potassio

    Acido peracetico e acido perottanoico

    Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)

    2.2.

    Elenco ristretto di prodotti utilizzabili in presenza di animali d'acquacoltura:

    Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH

    Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)»

    6)

    nell'allegato VIII, sezione A, la tabella è modificata come segue:

    a)

    dopo la quarta riga è inserita la riga seguente:

    «B

    E 223

    Metabisolfito di sodio

     

    X

    Crostacei (2

    b)

    dopo la quattordicesima riga è inserita la riga seguente:

    «B

    E 330

    Acido citrico

     

    X

    Crostacei e molluschi (2

    7)

    l'allegato XII è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO XII

    Modello di documento giustificativo di cui all'articolo 68 del presente regolamento, da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007

    Image

    8)

    dopo l'allegato XIII è inserito il seguente allegato XIII bis:

    «ALLEGATO XIII BIS

    Sezione 1

    Produzione biologica di salmonidi in acque dolci:

    Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) — Salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis) — Salmone (Salmo salar) — Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) — Temolo (Thymallus thymallus) — Salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) — Salmone del Danubio (Hucho hucho)

    Sistema di produzione

    Gli allevamenti di ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.

    Coefficiente di densità massimo

    Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m3

    Salmone 20 kg/m3

    Salmotrota e trota iridea 25 kg/m3

    Salmerino artico 20 kg/m3

    Sezione 2

    Produzione biologica di salmonidi in acque marine:

    Salmone (Salmo salar), Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

    Coefficiente di densità massimo

    10 kg/m3 in recinti di rete

    Sezione 3

    Produzione biologica di merluzzi (Gadus morhua) e altri gadidi, spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus aurata), ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri mediterranei (Pagrus pagrus[=Sparus pagrus]), ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus) e altri sparidi, nonché sigani (Siganus spp)

    Sistema di produzione

    Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.

    Coefficiente di densità massimo

    Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m3

    Per il rombo: 25 kg/m2

    Sezione 4

    Produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla spp) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.

    Sistema di contenimento

    Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea

    Sistema di produzione

    Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua.

    Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale.

    Sono richiesti stagni di depurazione lagunari.

    Coefficiente di densità massimo

    4 kg/m3

    Sezione 5

    Produzione biologica di storioni in acque dolci

    Specie interessata: famiglia Acipenser

    Sistema di produzione

    Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali.

    L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.

    Coefficiente di densità massimo

    30 kg/m3

    Sezione 6

    Piscicoltura biologica in acque interne.

    Specie interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.

    Sistema di produzione

    In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde.

    L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita.

    La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata in conformità con l'allegato I del regolamento 889/2008, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro.

    Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura.

    Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di allevamento condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica.

    La policoltura può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri.

    Resa di produzione

    La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l'anno.

    Sezione 7

    Produzione biologica di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.)

    Ubicazione delle unità di produzione

    Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie.

    Periodo di conversione

    Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita del gambero di allevamento.

    Origine dei riproduttori

    Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento.

    Ablazione del peduncolo oculare

    Vietata

    Densità massima e limiti di produzione

    Semina: massimo 22 post-larve/m2

    Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m2

    Sezione 8

    Molluschi ed echinodermi

    Sistemi di produzione

    Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze “bouchot”, ed altri sistemi di contenimento.

    Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese sarà consentita nella fase iniziale purché non aumenti il coefficiente di densità.

    Sezione 9

    Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius sp.)

    Sistemi di produzione

    Stagni e gabbie di rete

    Coefficiente di densità massimo

    Pangasius: 10 kg/m3

    Oreochromis: 20 kg/m3

    Sezione 10

    Altre specie animali di acquacoltura: nessuna»


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