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Document 32009R0044
Council Regulation (EC) No 44/2009 of 18 December 2008 amending Regulation (EC) No 1338/2001 laying down measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione
GU L 17 del 22.1.2009, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/01/2009
22.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 44/2009 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (3), gli enti creditizi e gli altri istituti interessati sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute di cui hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e a trasmetterle alle autorità nazionali competenti. |
(2) |
È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. A tal fine, gli enti creditizi, gli altri prestatori di servizi di pagamento e altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione di banconote e monete dovrebbero accertare l’autenticità delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione, a meno che non provengano da altri enti o persone a loro volta soggetti agli obblighi di controllo o non siano stati prelevati presso autorità abilitate all’emissione. Gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, dovrebbero parimenti essere soggetti a questi obblighi allorché alimentano, a titolo accessorio, gli sportelli bancari automatici (bancomat), ma non possono essere interessati al di là di queste attività accessorie. Tali operatori economici necessitano tuttavia di tempo per adeguare il loro funzionamento interno in modo da poter adempiere all’obbligo di controllare l’autenticità. Per quanto riguarda le banconote, i procedimenti definiti per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta unica possono applicarsi anche all’idoneità delle banconote controllate a circolare. |
(3) |
L’opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l’autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell’autenticità è quindi essenziale che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, occorre consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. |
(4) |
Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è ora ufficialmente insediato presso la Commissione, in seguito all’adozione della decisione 2003/861/CE del Consiglio (4) e della decisione 2005/37/CE della Commissione (5). Di conseguenza, non è più necessaria la disposizione che impone al CTSE di comunicare dati alla Commissione. |
(5) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1338/2001, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
|
2) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
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3) |
l’articolo 5 è così modificato:
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4) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
Articolo2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente a al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU C 27 del 31.1.2008, pag. 1.
(2) Parere del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso a seguito di una consultazione non obbligatoria.
(3) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.
(4) Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).
(5) Decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).
(6) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;
(7) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.»;
(8) Si veda il quadro di riferimento per l’identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante, disponibile sul sito Internet della BCE al seguente indirizzo: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf»;
(9) L’elenco pubblicato dalla BCE è disponibile all’indirizzo seguente: http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html
(10) L’elenco pubblicato dalla Commissione è disponibile all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf»;