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Document 32009L0158

    Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 343 del 22.12.2009, p. 74–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/158/oj

    22.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 343/74


    DIRETTIVA 2009/158/CE DEL CONSIGLIO

    del 30 novembre 2009

    relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

    (versione codificata)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova (2) ha subito numerose e sostanziali modificazioni (3). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

    (2)

    I volatili, in quanto animali vivi, e le uova da cova, in quanto prodotti animali, sono compresi nell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del trattato.

    (3)

    Per garantire uno sviluppo razionale della produzione di pollame ed aumentare in tal modo la produttività del settore, è opportuno fissare a livello comunitario talune norme di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova.

    (4)

    L’allevamento del pollame rientra nel quadro delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale.

    (5)

    Per favorire gli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova, è opportuno sopprimere le disparità esistenti negli Stati membri in materia di polizia sanitaria.

    (6)

    Per consentire lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

    (7)

    È opportuno, in generale, escludere dall’ambito d’applicazione del presente regolamento scambi specifici quali mostre, concorsi, competizioni.

    (8)

    Nelle attuali condizioni dell’allevamento avicolo moderno il miglior modo di promuovere lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova consiste nel garantire un controllo degli stabilimenti di produzione.

    (9)

    È opportuno lasciare alle competenti autorità degli Stati membri la facoltà di riconoscere gli stabilimenti che soddisfano le norme previste dalla presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro applicazione.

    (10)

    Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4), prevede norme di commercializzazione per i prodotti nei settori delle uova e del pollame. Il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (5) ha fissato le modalità di applicazione di tale regolamento con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile, e in particolare per l’assegnazione di un numero distintivo di registrazione per ogni stabilimento di produzione, nonché la stampigliatura delle uova da cova. Ai fini della presente direttiva è opportuno, per motivi pratici, prendere in considerazione criteri identici per l’identificazione degli stabilimenti di produzione e la stampigliatura delle uova da cova.

    (11)

    Gli Stati membri dovrebbero designare i laboratori nazionali di riferimento e fornire tutti i dati e gli aggiornamenti necessari. Gli Stati membri dovrebbero mettere tutte le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

    (12)

    Per partecipare agli scambi intracomunitari il pollame e le uova da cova dovrebbero soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, per consentire di evitare la diffusione di malattie contagiose.

    (13)

    È altresì opportuno fissare le norme relative al trasporto.

    (14)

    È opportuno prevedere che la Commissione, dati i progressi realizzati da uno Stato membro nell’eradicazione di alcune malattie del pollame, possa concedere garanzie complementari, al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro applica nell’ambito nazionale. In questo contesto può rivelarsi utile determinare lo statuto degli Stati membri o dei territori degli Stati membri relativamente a talune malattie che possono colpire il pollame.

    (15)

    Sebbene gli scambi intracomunitari di minima entità non possano, per motivi pratici, essere soggetti a tutti i requisiti comunitari, è opportuno che siano rispettate alcune norme essenziali.

    (16)

    Per garantire il rispetto dei requisiti previsti, è opportuno prevedere un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare il pollame e le uova da cova fino al luogo di destinazione.

    (17)

    Per quanto riguarda l’organizzazione e il seguito da dare ai controlli effettuati dallo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno riferirsi alle norme generali previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (6).

    (18)

    È opportuno prevedere la possibilità di controlli della Commissione, in collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri.

    (19)

    La definizione di un regime comunitario applicabile alle importazioni dai paesi terzi presuppone la compilazione di un elenco di paesi terzi o di parti di essi, in provenienza dai quali possono essere importati pollame e uova da cova.

    (20)

    La scelta di tali paesi dovrebbe basarsi su criteri di ordine generale, quali lo stato sanitario del pollame e degli altri animali, l’organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente.

    (21)

    Peraltro, è opportuno non autorizzare le importazioni di pollame e di uova da cova in provenienza da paesi contaminati, o indenni da troppo poco tempo, da malattie contagiose del pollame, che presentano un pericolo per gli allevamenti della Comunità.

    (22)

    Le condizioni generali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi dovrebbero essere completate da condizioni particolari, fissate in funzione della situazione sanitaria di ciascuno di essi.

    (23)

    La presentazione, al momento dell’importazione di pollame o uova da cova, di un certificato conforme a un determinato modello costituisce uno dei mezzi efficaci per accertare l’applicazione della normativa comunitaria. Tale normativa dovrebbe comprendere disposizioni particolari, variabili a seconda dei paesi terzi, e i modelli del certificato dovrebbero essere elaborati in conseguenza.

    (24)

    È opportuno incaricare gli esperti veterinari della Commissione di accertare il rispetto della normativa in questione nei paesi terzi.

    (25)

    Il controllo all’importazione dovrebbe vertere sull’origine e sullo stato sanitario del pollame e delle uova da cova.

    (26)

    Al fine di tutelare la salute degli uomini e degli animali, è opportuno consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell’arrivo del pollame o delle uova da cova sul territorio della Comunità e durante il trasporto nel luogo di destinazione.

    (27)

    La costante evoluzione delle tecniche avicole richiede un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame.

    (28)

    Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

    (29)

    La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell’allegato VI, parte B,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    1.   La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria, che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

    2.   La presente direttiva non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva per «veterinario ufficiale» e per «paese terzo» si intende il veterinario ufficiale e i paesi terzi quali definiti dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (8).

    Si applicano inoltre le seguenti definizioni; si intende per:

    1)

    pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e gli uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

    2)

    uova da cova: le uova prodotte dai volatili, destinate all'incubazione;

    3)

    pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;

    4)

    pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

    5)

    pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

    6)

    pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo;

    7)

    branco: l’insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un’unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

    8)

    azienda: un impianto — che può includere uno stabilimento — utilizzato per l’allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

    9)

    stabilimento: l’impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:

    a)

    stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

    b)

    stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

    c)

    stabilimento di allevamento:

    i)

    lo stabilimento per l’allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell’allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo,

    oppure

    ii)

    lo stabilimento per l’allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell’allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

    d)

    incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

    10)

    veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli previsti dalla presente direttiva;

    11)

    laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro, approvato dalla competente autorità veterinaria e incaricato, sotto la responsabilità della medesima, di effettuare i test diagnostici prescritti dalla presente direttiva;

    12)

    visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all’esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;

    13)

    malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell’allegato V;

    14)

    focolaio: il focolaio secondo la definizione di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (9);

    15)

    quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un’osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell’allegato V;

    16)

    macellazione sanitaria: distruzione, soggetta a tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), di tutti i volatili e dei prodotti infetti oppure sospetti d'infezione.

    CAPO II

    NORME PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1o luglio 1991, un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell’allegato II, ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

    La Commissione esamina i piani. Secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, tali piani possono essere approvati oppure, prima della loro approvazione, formare oggetto di modifiche o complementi.

    2.   Secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, modifiche o complementi di un programma già approvato conformemente al presente articolo, primo paragrafo, secondo comma, detto paragrafo possono:

    a)

    essere approvati su richiesta dello Stato membro interessato, per tener conto dell’evoluzione della situazione in tale Stato membro; o

    b)

    essere richiesti, per tener conto dei progressi dei metodi di prevenzione e di controllo delle malattie.

    Articolo 4

    Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio.

    Ogni Stato membro mette i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

    Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

    a)

    le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito soddisfano le condizioni fissate agli articoli 6, 15, 18 e 20. Essi soddisfano inoltre tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 16 e 17.

    Inoltre:

    i)

    le uova da cova soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8;

    ii)

    i pulcini di un giorno soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9;

    iii)

    il pollame riproduttore e il pollame da reddito soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10.

    b)

    Il pollame da macellazione soddisfa le condizioni fissate agli articoli 11, 15, 18 e 20 e quelle fissate in applicazione degli articoli 16 e 17.

    c)

    Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento soddisfa le condizioni di cui agli articoli 12, 15, 18 e 20 e quelle fissate in applicazione degli articoli 16 e 17.

    d)

    per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia soddisfa le condizioni fissate in applicazione dell’articolo 13.

    Articolo 6

    Le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore e da reddito provengono:

    a)

    da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:

    i)

    devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo dall’autorità competente, in virtù delle norme fissate nell’allegato II, capitolo I;

    ii)

    all’atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

    iii)

    devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;

    b)

    da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame.

    Articolo 7

    Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell’articolo 6, lettera a), punto i), e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

    Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    Articolo 8

    1.   Al momento della spedizione, le uova da cova:

    a)

    provengono da branchi:

    i)

    che hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all’articolo 6, lettera a), punto i);

    ii)

    che, se vaccinati, sono stati vaccinati alle condizioni fissate nell’allegato III;

    iii)

    che:

    sono stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all’atto di quest’esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa, oppure

    sono stati sottoposti mensilmente ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, fermo restando che l’ispezione più recente è effettuata al più presto 31 giorni prima della spedizione. Qualora si opti per questa possibilità, il veterinario ufficiale o il veterinario abilitato inoltre esamina i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione. Nel caso in cui i registri o qualsiasi altra informazione diano adito a sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;

    b)

    essere identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;

    c)

    essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

    2.   Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell’incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, è necessario informarne l’incubatoio interessato e l’autorità o le autorità competenti per l’incubatoio e il branco di origine.

    Articolo 9

    I pulcini di un giorno:

    a)

    provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti degli articoli 6 e 8;

    b)

    soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III, qualora siano stati vaccinati;

    c)

    non presentano al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all’allegato II, capitolo II, punto B, 2, lettere g) e h).

    Articolo 10

    Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito:

    a)

    ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all’articolo 6, lettera a), punto i);

    b)

    soddisfa le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III qualora sia stato vaccinato;

    c)

    è stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.

    Articolo 11

    Al momento della spedizione il pollame da macellazione proviene da un’azienda:

    a)

    in cui ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni;

    b)

    non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

    c)

    in cui, all’atto dell’esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

    d)

    situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

    Articolo 12

    1.   Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento proviene da un’azienda:

    a)

    in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;

    b)

    non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

    c)

    in cui, all’atto dell’esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

    d)

    situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

    2.   Le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano al pollame di cui al paragrafo 1.

    Articolo 13

    1.   Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell’allegato II, capitolo III A, le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo la decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia (10).

    2.   La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire sono fissati sulla scorta del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e in base al programma operativo che la Finlandia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.

    3.   Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un’azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    Articolo 14

    1.   I requisiti degli articoli da 5 a 11 e dell’articolo 18 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità, purché esse siano in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   Il pollame e le uova da cova di cui al paragrafo 1, al momento della spedizione, provengono da branchi:

    a)

    che hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi;

    b)

    esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;

    c)

    che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell’allegato III;

    d)

    non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

    e)

    situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

    Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione viene sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all’allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine viene sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un’infezione avente una prevalenza del 5 %.

    3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.

    Articolo 15

    1.   Per le disposizioni di pollame e di uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all’articolo 1 contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme:

    a)

    le uova da cova provengono da branchi che:

    i)

    non sono vaccinati, o

    ii)

    sono vaccinati con vaccino inattivato, o

    iii)

    sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

    b)

    i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle e provengono da:

    i)

    uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) e

    ii)

    incubatoi in cui i metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a);

    c)

    il pollame riproduttore e da reddito:

    i)

    non è vaccinato contro la malattia di Newcastle, e

    ii)

    è stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in un’azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi nell’azienda d’origine o eventualmente nella stazione di quarantena è vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione viene introdotto nell’azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena, e

    iii)

    è stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2;

    d)

    il pollame da macellazione proviene da branchi che:

    i)

    se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui alla lettera c), punto iii),

    ii)

    se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell’isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    2.   Qualora uno Stato membro o una regione o più regioni di uno Stato membro desiderino che venga loro riconosciuto lo status di zona di non vaccinazione, essi possono presentare un programma di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

    La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati nell’osservanza dei criteri indicati all’articolo 16, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o specifiche che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

    Qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro ritenga di aver acquisito lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, essi possono presentare alla Commissione la domanda del riconoscimento di tale status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    Gli elementi in base ai quali stabilire se attribuire ad una regione lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle sono le informazioni menzionate all’articolo 17, paragrafo 1 e, in particolare, i seguenti criteri:

    a)

    sul pollame non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all’articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (11);

    b)

    i branchi da riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all’anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle, secondo le modalità adottate in applicazione della procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2;

    c)

    nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all’articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE.

    3.   La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle qualora:

    a)

    non si riesca a controllare una grave epizoozia della malattia di Newcastle, oppure

    b)

    vengano abolite le restrizioni legislative che proibiscono le vaccinazioni in massa contro la malattia di Newcastle.

    Articolo 16

    1.   Qualora uno Stato membro elabori o abbia elaborato un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui è sensibile il pollame, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

    a)

    la situazione della malattia nel suo territorio;

    b)

    la giustificazione del programma, data l’entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;

    c)

    la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

    d)

    i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;

    e)

    le procedure di controllo del programma;

    f)

    le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo;

    g)

    le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all’atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

    2.   La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell’ambito nazionale.

    3.   Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 17

    1.   Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

    a)

    la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

    b)

    i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;

    c)

    la durata del controllo effettuato;

    d)

    eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

    e)

    le norme che consentono di controllare l’assenza della malattia.

    2.   La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell’ambito nazionale.

    3.   Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    Articolo 18

    1.   I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati:

    a)

    in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi distruggere; oppure

    b)

    in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.

    2.   I contenitori di cui al paragrafo 1 in ogni caso:

    a)

    contengono solamente pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

    b)

    hanno un’etichetta indicante:

    i)

    il nome dello Stato membro e della regione di origine;

    ii)

    il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all’allegato II, capitolo I, punto 2;

    iii)

    il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;

    iv)

    la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.

    3.   Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figura figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

    4.   Il pollame riproduttore o da reddito è trasportato in scatole o gabbie:

    a)

    contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

    b)

    recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all’allegato II, capitolo I, punto 2.

    5.   Il pollame riproduttore o da reddito e i pulcini di un giorno sono spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni della presente direttiva.

    Il pollame da macellazione è avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni della presente direttiva.

    Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento è avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

    6.   Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da:

    a)

    evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;

    b)

    facilitare l’osservazione dei volatili;

    c)

    consentire la pulitura e la disinfezione.

    7.   I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie sono, prima del carico e dopo lo scarico, puliti e disinfettati secondo le istruzioni della competente autorità dello Stato membro interessato.

    Articolo 19

    Il trasporto del pollame di cui all’articolo 18, paragrafo 5 è vietato attraverso zone infettate dall’influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

    Articolo 20

    Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

    a)

    conforme al modello appropriato previsto all’allegato IV, completato in conformità con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (12);

    b)

    firmato da un veterinario ufficiale;

    c)

    redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

    d)

    valido per la durata di cinque giorni;

    e)

    costituito da un unico foglio;

    f)

    previsto, generalmente, per un unico destinatario;

    g)

    recante un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

    Articolo 21

    Gli Stati membri di destinazione, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, possono concedere ad uno o più Stati membri di spedizione autorizzazioni generali o limitate a casi determinati, in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio pollame e uova da cova dispensati dal certificato di cui all’articolo 20.

    CAPO III

    NORME PER LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI

    Articolo 22

    Il pollame e le uova da cova importati nella Comunità soddisfano le condizioni fissate agli articoli da 23 a 26.

    Articolo 23

    1.   Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi o da parti di essi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Detto elenco può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

    2.   Per decidere se un paese terzo o una parte di esso possa figurare nell’elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto, in particolare:

    a)

    dello stato sanitario del pollame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria generale di questo paese, che possono compromettere la salute della popolazione e il patrimonio zootecnico degli Stati membri;

    b)

    della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda la presenza sul suo territorio di malattie contagiose degli animali, in particolare quelle menzionate nell’elenco dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

    c)

    della regolamentazione del paese terzo relativa alla prevenzione e alla lotta contro le malattie degli animali;

    d)

    della struttura dei servizi veterinari del paese terzo e dei poteri di cui tali servizi dispongono;

    e)

    dell’organizzazione e dell’attuazione, nel paese terzo, della prevenzione e della lotta contro le malattie contagiose degli animali;

    f)

    delle garanzie che i paesi terzi possono fornire per quanto riguarda le norme previste dalla presente direttiva;

    g)

    dell’osservanza della normativa comunitaria in materia di ormoni e di residui.

    3.   L’elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 24

    1.   Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi:

    a)

    nei quali l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nella direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (13) e nella direttiva 92/66/CEE, sono soggette a denuncia obbligatoria;

    b)

    che sono indenni dall’influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle,

    oppure

    che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste rispettivamente dalle direttive 2005/94/CE e [92/66/CEE].

    2.   La Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, decidere a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano solo ad una parte del territorio dei paesi terzi.

    Articolo 25

    1.   L’importazione del pollame e delle uova da cova dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che figura nell’elenco compilato conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se questo pollame e uova da cova provengono da branchi che:

    a)

    prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del paese terzo per un periodo da definire secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2;

    b)

    soddisfano le condizioni di polizia sanitaria adottate per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Tali condizioni possono essere diverse a seconda delle specie e delle categorie di volatili.

    2.   Per fissare le condizioni di polizia sanitaria la base di riferimento utilizzata è quella delle norme definite nel capitolo II e nei corrispondenti allegati. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2 e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria.

    Articolo 26

    1.   Il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

    Il certificato:

    a)

    è rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;

    b)

    è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario;

    c)

    accompagna l’invio nel suo esemplare originale;

    d)

    attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva e quelle fissate in applicazione della medesima per l’importazione dal paese terzo;

    e)

    ha una validità di 5 giorni;

    f)

    è costituito da un unico foglio;

    g)

    è previsto per un unico destinatario;

    h)

    reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

    2.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    Articolo 27

    Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per accertare che tutte le disposizioni della presente direttiva siano effettivamente applicate.

    Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione, su proposta degli Stati membri.

    I controlli sono effettuati per conto della Comunità, che assume a proprio carico le relative spese.

    La periodicità e le modalità di questi controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    Articolo 28

    1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 3, la Commissione può decidere di limitare l’importazione da un paese terzo o da una parte di esso a specie particolari, alle uova da cova, al pollame riproduttore e da reddito, al pollame da macellazione o al pollame destinato a usi particolari.

    2.   La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, che il pollame, le uova da cova o il pollame ottenuto da uova importate devono essere tenuti in quarantena o isolati per un periodo che non può superare due mesi.

    Articolo 29

    Fatti salvi gli articoli 22, 24, 25 e 26, la Commissione può decidere, caso per caso, conformemente alla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di autorizzazione le importazioni di pollame e di uova da cova da paesi terzi qualora dette importazioni non siano conformi agli articoli 22, 24, 25 e 26. Norme particolareggiate per siffatte importazioni sono messe a punto contemporaneamente secondo la medesima procedura. Dette norme offrono, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle fornite dal capitolo II, compresi obbligatoriamente una quarantena e un test per individuare l’eventuale presenza dell’influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di qualsiasi altra malattia.

    Articolo 30

    Al suo arrivo nello Stato membro di destinazione, il pollame da macellazione è condotto direttamente in un macello per essere abbattuto al più presto.

    Fatte salve le condizioni particolari eventualmente fissate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 3, la competente autorità dello Stato membro destinatario può, per esigenze di polizia sanitaria, designare il macello al quale è destinato il pollame.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 31

    Per gli scambi intracomunitari, le misure di salvaguardia previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (14) si applicano al pollame e alle uova da cova.

    Articolo 32

    Le norme per i controlli veterinari stabilite dalla direttiva 90/425/CEE si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

    Articolo 33

    1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (15).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

    Articolo 34

    Le modifiche da apportare agli allegati da I a V, in particolare per adattarli all’evoluzione dei metodi diagnostici e alle variazioni dell’incidenza economica delle malattie specifiche, sono decisi secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    Articolo 35

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 36

    La direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all’allegato VI, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.

    Articolo 37

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica dal 1o gennaio 2010.

    Articolo 38

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. O. LITTORIN


    (1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

    (3)  V. allegato VI, parte A.

    (4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (5)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5.

    (6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

    (9)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

    (10)  GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 25.

    (11)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

    (12)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

    (13)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

    (14)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (15)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.


    ALLEGATO I

    In ogni Stato membro, i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, designati ai sensi dell’articolo 4, sono responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva. A tal fine:

    a)

    possono fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;

    b)

    controllano la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui alla presente direttiva;

    c)

    organizzano periodicamente prove comparative.


    ALLEGATO II

    RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

    CAPITOLO I

    NORME GENERALI

    1.   Per ottenere il riconoscimento dell’autorità competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:

    a)

    devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;

    b)

    devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall’autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;

    c)

    devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);

    d)

    devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:

    almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell’applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;

    la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all’autorità veterinaria competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento,

    e)

    devono contenere solo il pollame.

    2.   L’autorità competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    CAPITOLO II

    IMPIANTI E FUNZIONAMENTO

    Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d’allevamento

    1.   Impianti

    a)

    L’ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l’introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate.

    b)

    Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario.

    c)

    Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

    2.   Governo dell’allevamento

    a)

    La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell' «allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l’altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario».

    b)

    Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:

    dallo stabilimento stesso, e/o

    da altri stabilimenti d’allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell’articolo 6, lettera a), e/o

    da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva.

    c)

    Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

    d)

    I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

    e)

    Le uova sono raccolte più volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine.

    f)

    Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi.

    g)

    Per ciascun branco viene tenuto un registro d’allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l’eliminazione dei branchi in cui sono indicati:

    le entrate e le uscite di volatili;

    le prestazioni produttive;

    la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;

    gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;

    la provenienza del pollame;

    la destinazione delle uova.

    h)

    In caso di malattia contagiosa del pollame, l’esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

    Incubatoi

    1.   Gli impianti

    a)

    Tra l’incubatoio e gli impianti d’allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:

    magazzinaggio e classificazione delle uova,

    disinfezione,

    preincubazione,

    schiusa,

    preparazione e condizionamento delle spedizioni.

    b)

    I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall’esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell’aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l’eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini).

    c)

    Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

    2.   Il funzionamento

    a)

    Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale.

    b)

    Le uova da cova devono provenire:

    da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell’articolo 6, lettera a),

    da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità della presente direttiva.

    c)

    Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

    d)

    I fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

    e)

    Le operazioni di disinfezione riguardano:

    le uova, dal momento dell’arrivo al processo di incubazione,

    gli incubatoi, regolarmente,

    i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.

    f)

    Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell’incubatoio.

    g)

    Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l’autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere.

    h)

    In un registro d’incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco:

    la provenienza delle uova e la data d’arrivo,

    i risultati della schiusa,

    le anomalie constatate,

    gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,

    gli eventuali programmi di vaccinazione,

    il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,

    la destinazione dei pulcini di un giorno.

    i)

    In caso di malattia contagiosa del pollame, l’esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

    CAPITOLO III

    PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE

    I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 16 e 17, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie qui di seguito menzionate.

    Infezioni da Salmonella Pullorum Salmonella Gallinarum e Salmonella Arizonae

    1.   Specie interessate

    a)

    Per la Salmonella Pullorum-Gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre.

    b)

    Per la Salmonella Arizonae: tacchini.

    2.   Programma di controllo sanitario

    a)

    L’infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici.

    b)

    I campioni da esaminare sono prelevati — secondo i casi — dal sangue, da pulcini di seconda scelta, da lanugine o da polvere del reparto di schiusa, da depositi sulle pareti dell’incubatoio, dalla lettiera o dall’acqua di abbeveraggio.

    c)

    Nel campionamento dei prelievi di sangue effettuato in un branco per individuare la presenza di Salmonella Pullorum o Salmonella Arizonae mediante esami sierologici si tiene conto, per il numero di campioni da prelevare, del grado di diffusione dell’infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento.

    Il branco deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l’individuazione della malattia.

    Infezioni da Mycoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Meleagridis

    1.   Specie interessate

    a)

    Galline e tacchini per il Mycoplasma Gallisepticum.

    b)

    Tacchini per il Mycoplasma Meleagridis.

    2.   Programma di controllo sanitario

    a)

    L’infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici e/o mediante la constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno.

    b)

    I campioni da esaminare sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini e giovani tacchini di un giorno, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella cloaca o nel sacco aereo.

    c)

    Gli esami per l’individuazione del Mycoplasma Gallisepticum o del Mycoplasma Meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l’infezione durante i periodi d’allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

    C.   Risultati e misure da adottare

    Se non vi sono reattivi il controllo è negativo. In caso contrario il branco è sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

    D.   Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l’autorità veterinaria competente può derogare a queste misure, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l’estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell’alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un’unità di produzione all’altra.

    CAPITOLO IV

    CRITERI PER LA SOSPENSIONE O IL RITIRO DEL RICONOSCIMENTO DI UNO STABILIMENTO

    1.   Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:

    a)

    qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;

    b)

    fino alla conclusione di un’indagine rispondente alla malattia:

    in caso di sospetta influenza aviaria o di sospetta malattia di Newcastle nello stabilimento;

    se lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento infetto o sospetto di infezione da influenza aviaria o da malattia di Newcastle;

    se un contatto suscettibile di trasmettere l’infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

    c)

    fino all’esecuzione di nuovi esami, qualora l’esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un’infezione;

    d)

    fino all’applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento ai requisiti del capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

    2.   Il riconoscimento di uno stabilimento viene ritirato se:

    a)

    si manifesta l’influenza aviaria o la malattia di Newcastle nello stabilimento;

    b)

    un nuovo esame appropriato conferma la presenza di un’infezione da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis,

    c)

    dopo una nuova intimazione da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme ai requisiti del capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

    3.   La restituzione del riconoscimento è soggetta alle condizioni seguenti:

    a)

    quando il riconoscimento è stato ritirato in seguito all’insorgenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere restituito 21 giorni dopo l’esecuzione della pulizia e della disinfezione se è stata effettuata la macellazione sanitaria;

    b)

    quando è stato ritirato in seguito ad infezioni provocate da:

    Salmonella Pullorum-Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati sullo stabilimento due controlli con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni e si sia proceduto alla disinfezione nonché alla macellazione sanitaria del branco infetto;

    Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati, sull’intero allevamento, due controlli negativi alla distanza di almeno 60 giorni.


    ALLEGATO III

    REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME

    1.   In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d’origine delle uova da cova, il vaccino utilizzato deve essere munito di un permesso di commercializzazione, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro in cui è somministrato il vaccino stesso.

    2.   I criteri di utilizzazione nell’ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.


    ALLEGATO IV

    CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

    (Modelli 1-6)

    MODELLO 1

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    MODELLO 2

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    MODELLO 3

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    MODELLO 4

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    MODELLO 5

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    MODELLO 6

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    ALLEGATO V

    MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

    Influenza aviaria

    Malattia di Newcastle


    ALLEGATO VI

    PARTE A

    Direttiva abrogata e sue modificazioni successive (di cui all’articolo 36)

    Direttiva 90/539/CEE del Consiglio

    (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).

     

    Direttiva 91/494/CEE del Consiglio

    (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35).

    limitatamente all’articolo 19, paragrafo 2

    Direttiva 91/496/CEE del Consiglio

    (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

    limitatamente al riferimento fatto alla direttiva 90/539/CEE dall’articolo 26, paragrafo 2

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio

    (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

    limitatamente all’articolo 7(B), secondo comma

    Decisione 92/369/CEE della Commissione

    (GU L 195 del 14.7.1992, pag. 25).

     

    Direttiva 93/120/CE del Consiglio

    (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 35).

     

    Atto di adesione del 1994, allegato I, punto V.E.I.2.A.4

    (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 132).

     

    Direttiva 1999/90/CE del Consiglio

    (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19).

     

    Decisione 2000/505/CE della Commissione

    (GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8).

    limitatamente all’articolo 1 e all’allegato

    Decisione 2001/867/CE della Commissione

    (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29).

     

    Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

    (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    limitatamente all’allegato III, punto 13

    Atto di adesione del 2003, allegato II, Punto 6.B.I.17

    (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

     

    Direttiva 2006/104/CE del Consiglio

    (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    limitatamente all’allegato, punto I.3

    Decisione 2006/911/CE della Commissione

    (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41).

    limitatamente all’allegato, punto 4

    Decisione 2007/594/CE della Commissione

    (GU L 227 del 31.8.2007, pag. 33).

     

    Decisione 2007/729/CE della Commissione

    (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

    limitatamente all’allegato, punto 2

    Direttiva 2008/73/CE del Consiglio

    (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40).

    limitatamente all’articolo 11

    PARTE B

    Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale (di cui all’articolo 36)

    direttiva

    termine di recepimento

    90/539/CEE

    1o maggio 1992

    91/494/CEE

    1o maggio 1992

    91/496/CEE

    1o luglio 1992

    92/65/CEE

    31 dicembre 1993

    93/120/CE

    1o gennaio 1995

    1999/90/CE

    30 giugno 2000

    2006/104/CE

    1o gennaio 2007

    2008/73/CE

    1o gennaio 2010


    ALLEGATO VII

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 90/539/CEE

    Presente direttiva

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, primo comma

    Articolo 2, primo comma

    Articolo 2, secondo comma, punti da 1) a 14)

    Articolo 2, secondo comma, punti da 1) a 14)

    Articolo 2, secondo comma, punto 16)

    Articolo 2, secondo comma, punto 15)

    Articolo 2, secondo paragrafo, punto 17)

    Articolo 2, secondo comma, punto 16)

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo trattino

    Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5, lettera a), primo comma

    Articolo 5, lettera a), primo comma

    Articolo 5, lettera a), secondo comma, primo, secondo e terzo trattino

    Articolo 5, lettera a), secondo comma, i), ii) e iii)

    Articolo 5, lettere b), c) e d)

    Articolo 5, lettere b), c) e d)

    Articolo 6, punto 1, lettere a), b) e c)

    Articolo 6, lettera a), i), ii) e iii)

    Articolo 6, punto 2

    Articolo 6, punto b)

    Articolo 6 bis

    Articolo 7

    Articolo 7, primo comma, punto 1, primo trattino

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), i)

    Articolo 7, primo comma, punto 1, secondo trattino

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ii)

    Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii)

    Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino, primo sottotrattino

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii), primo trattino

    Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino, secondo sottotrattino

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii), secondo trattino

    Articolo 7, primo comma, punto 2

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 7, primo comma, punto 3

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 7, secondo comma

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 9 bis

    Articolo 9 ter

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 10 bis

    Articolo 12

    Articolo 10 ter

    Articolo 13

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 2, dal primo al quinto trattino

    Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e)

    Articolo 11, paragrafo 2, sesto trattino

    Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 11, paragrafo 3

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

    Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), i), ii) e iii)

    Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino

    Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), i) e ii)

    Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo, secondo e terzo trattino

    Articolo 15, paragrafo 1, lettera c), i), ii) e iii)

    Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo trattino

    Articolo 15, paragrafo 1, lettera d), i) e ii)

    Articolo 12, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

    Articolo 15, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

    Articolo 12, paragrafo 2, quarto comma, primo, secondo e terzo trattino

    Articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), b) e c)

    Articolo 12, paragrafo 2, quinto comma

    Articolo 12, paragrafo 3, i) e ii)

    Articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e b)

    Articolo 13, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino

    Articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a g)

    Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 16, paragrafo 2

    Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 13, paragrafo 3

    Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 13, paragrafo 4

    Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino

    Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) ad e)

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 17, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 17, paragrafo 3

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino

    Articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b)

    Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

    Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), dal primo al quarto trattino

    Articolo 18, paragrafo 2, lettera b), da i) a iv)

    Articolo 15, paragrafo 2

    Articolo 18, paragrafo 3

    Articolo 15, paragrafo 3, primo e secondo trattino

    Articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b)

    Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 18, paragrafo 5, primo comma

    Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)

    Articolo 18, paragrafo 5, secondo comma

    Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

    Articolo 18, paragrafo 5, terzo comma

    Articolo 15, paragrafo 5, primo, secondo e terzo trattino

    Articolo 18, paragrafo 6, lettere a), b) e c)

    Articolo 15, paragrafo 6

    Articolo 18, paragrafo 7

    Articolo 16

    Articolo 19

    Articolo 17, dal primo al settimo trattino

    Articolo 20, lettere da a) a g)

    Articolo 18

    Articolo 21

    Articolo 20

    Articolo 22

    Articolo 21

    Articolo 23

    Articolo 22, paragrafo 1

    Articolo 26, paragrafo 1

    Articolo 22, paragrafo 2

    Articolo 22, paragrafo 3

    Articolo 24, paragrafo 2

    Articolo 23

    Articolo 25

    Articolo 24

    Articolo 26

    Articolo 25

    Articolo 27

    Articolo 26

    Articolo 28

    Articolo 27 bis

    Articolo 29

    Articolo 28

    Articolo 30

    Articolo 29, paragrafo 1

    Articolo 31

    Articolo 30, paragrafo 1

    Articolo 32

    Articolo 30, paragrafo 2

     (1)

    Articolo 31

    Articolo 32, paragrafo 1

    Articolo 33, paragrafo 1

    Articolo 32, paragrafo 2

    Articolo 33, paragrafo 2

    Articolo 32, paragrafo 3

    Articolo 33, paragrafo 1

    Articolo 33, paragrafo 2

    Articolo 33, paragrafo 3

    Articolo 34

    Articolo 34

    Articolo 36

    Articolo 35

    Articolo 36

    Articolo 37

    Articolo 37

    Articolo 38

    Allegato I, punto 2

    Allegato I

    Allegato II, capitoli I, II e III

    Allegato II, capitolo I, II e III

    Allegato II, capitolo IV, punti 1 e 2

    Allegato II, capitolo IV, punti 1 e 2

    Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera a)

    Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera a)

    Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera b), i) e ii)

    Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera b), primo e secondo trattino

    Allegati III, IV e V

    Allegati III, IV e V

    Allegato VI

    Allegato VII


    (1)  di modifica alla direttiva 90/425/CEE.


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