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Document 32008R1136
Commission Regulation (EC) No 1136/2008 of 17 November 2008 amending Regulation (EC) No 810/2008 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat
Regolamento (CE) n. 1136/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
Regolamento (CE) n. 1136/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
GU L 307 del 18.11.2008, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; abrogato da 32013R0593
18.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2008 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione (2) dispone il rilascio di certificati di autenticità prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L'elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare detti certificati è allegato a tale regolamento. |
(2) |
Il Paraguay ha cambiato la denominazione dell'organismo competente per il rilascio dei certificati di autenticità. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2008, occorre pertanto modificare l'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento. |
(3) |
Per evitare che la denominazione dell'organismo menzionato sui certificati di autenticità rilasciati di recente sia diversa da quella dell'organismo indicato nell'elenco del regolamento (CE) n. 810/2008, la modifica di tale regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2008, data di inizio del periodo contingentale in corso. Per il periodo contingentale precedente, conclusosi il 30 giugno 2008, la Commissione non ha avuto notizia di certificati di autenticità rilasciati da organismi competenti del Paraguay. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008, la voce relativa all'organismo del Paraguay competente per il rilascio è sostituita dalla seguente:
«— |
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 219 del 14.2.2008, pag. 3.