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Document 32008R1103

    Regolamento (CE) n. 1103/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Terza parte

    GU L 304 del 14.11.2008, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1103/oj

    14.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 304/80


    REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 22 ottobre 2008

    che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

    Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

    Terza parte

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), l’articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l’articolo 67,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere della Banca centrale europea (2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

    (2)

    Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

    (3)

    Il Regno Unito e l’Irlanda, che hanno partecipato all’adozione e all’applicazione degli atti modificati dal presente regolamento, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, partecipano all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

    (4)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è pertanto ad esso vincolata né soggetta alla sua applicazione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

    Articolo 2

    Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

    Articolo 3

    I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatti alle disposizioni adeguate ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-P. JOUYET


    (1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.

    (2)  GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.

    (3)  Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

    (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

    (6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


    ALLEGATO

    1.   Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale  (1)

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 44/2001, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare i modelli standard riportati negli allegati di detto regolamento o di apportarvi modifiche tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 44/2001 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    Pertanto, il regolamento (CE) n. 44/2001 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 74, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2.   L’aggiornamento o l’inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»;

    2)

    l’articolo 75 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 75

    1.   La Commissione è assistita da un comitato.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

    2.   Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale  (2)

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1206/2001, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare i formulari standard che figurano nell’allegato di detto regolamento o di apportarvi modifiche tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1206/2001 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    Pertanto, il regolamento (CE) n. 1206/2001 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2.   L’aggiornamento o l’introduzione di modifiche tecniche ai formulari standard che figurano in allegato sono effettuati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 2.»;

    2)

    l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 20

    1.   La Commissione è assistita da un comitato.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

    3.   Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo  (3)

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 343/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le condizioni e le procedure relative all’applicazione della clausola umanitaria, nonché i criteri necessari per l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 343/2003, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    Pertanto, il regolamento (CE) n. 343/2003 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

    «5.   Le condizioni e le procedure d’applicazione del presente articolo ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.»;

    2)

    l’articolo 19, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

    «5.   La Commissione può adottare norme complementari concernenti l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.»;

    3)

    l’articolo 20, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

    «4.   La Commissione può adottare norme complementari concernenti l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.»;

    4)

    l’articolo 27, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

    «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

    4.   Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati  (4)

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 805/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare i modelli di certificato contenuti negli allegati di detto regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 805/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    Pertanto, gli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 805/2004 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 31

    Modifiche degli allegati

    La Commissione modifica i modelli di certificato contenuti negli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

    Articolo 32

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»


    (1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

    (3)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

    (4)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.


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