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Document 32008R0684
Council Regulation (EC) No 684/2008 of 17 July 2008 clarifying the scope of the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 1174/2005 on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People’s Republic of China
Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008 , che precisa l’ambito d’applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008 , che precisa l’ambito d’applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese
GU L 192 del 19.7.2008, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2010
19.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 684/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2008
che precisa l’ambito d’applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (RPC). L’inchiesta che ha condotto all’adozione di detto regolamento («l’inchiesta iniziale») ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004. |
2. INCHIESTA ATTUALE
2.1. Procedura
(2) |
Il riesame intermedio parziale è stato aperto su iniziativa della Commissione. Le informazioni di cui disponeva la Commissione indicavano che alcuni prodotti (elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori) che potrebbero figurare fra i prodotti in questione si sono rivelati diversi dai transpallet manuali e dai loro componenti, cioè telaio e sistema idraulico, tra l’altro a motivo delle loro funzioni specifiche (sollevamento, impilaggio e pesatura) e delle loro utilizzazioni finali. Si è constatato che, perché queste funzioni possano essere svolte, esistono differenze nella resistenza e nella costruzione del sistema idraulico e del telaio. Le caratteristiche suddette mettono in luce le differenze di utilizzazione. Si è anche constatato che non esiste alcuna intercambiabilità tra questi prodotti e i transpallet manuali. È stato quindi ritenuto opportuno riesaminare il caso per definire con maggiore precisione il prodotto in questione, dando alle conclusioni del riesame un effetto retroattivo dalla data di istituzione delle misure antidumping. |
(3) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto. |
2.2. Inchiesta di riesame
(4) |
La Commissione ha ufficialmente avvertito le autorità della RPC («il paese interessato») e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè i produttori esportatori del paese interessato, gli utenti e gli importatori della Comunità e i produttori della Comunità, dell’apertura dell’inchiesta di riesame parziale. Alle parti interessate è stata data la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Tutte le parti interessate che lo hanno richiesto e hanno indicato che vi erano motivi particolari di essere sentite sono state ascoltate. |
(5) |
La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono fatte conoscere entro i termini precisati nell’avviso di apertura. |
(6) |
Data la natura del riesame parziale, non è stato fissato un periodo d’inchiesta. Le informazioni comunicate nelle risposte ai questionari si riferivano al periodo 2003-2006 («periodo considerato»), quindi anche al periodo dell’inchiesta iniziale. Per il periodo considerato, sono state richieste informazioni sul volume e sul valore delle vendite/degli acquisti, nonché sul volume e la capacità di produzione di transpallet e di elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori. Inoltre, le parti interessate sono state invitate a formulare osservazioni su eventuali differenze o analogie tra i transpallet manuali e gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori per quanto riguarda il processo di produzione, le caratteristiche tecniche, le utilizzazioni finali, l’interscambiabilità ecc. |
(7) |
Risposte sufficientemente complete al questionario sono state ricevute da due produttori esportatori cinesi di transpallet manuali/elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori, quattro produttori comunitari di transpallet manuali o elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori, un utilizzatore e 14 importatori comunitari di transpallet manuali/elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori. |
(8) |
La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di chiarire o modificare la portata delle misure antidumping in vigore e ha svolto indagini presso le sedi delle seguenti società:
|
2.3. Prodotto in esame
(9) |
Il prodotto in esame, quale definito nel regolamento originario, è costituito da transpallet manuali, non semoventi, utilizzati per la movimentazione di materiale solitamente posto su pallet, e dai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC, classificati di norma ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00. Esistono diversi tipi di transpallet manuali e relativi componenti essenziali, che differiscono principalmente in funzione della capacità di sollevamento, della lunghezza delle forche, del tipo di acciaio utilizzato nel telaio, del tipo di sistema idraulico, del tipo di ruote e della presenza o meno di un freno. |
2.4. Conclusioni
(10) |
Si ricorda che l’inchiesta iniziale riguardava i transpallet manuali e i relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, che sono utilizzati per movimentare manualmente carichi abitualmente collocati su pallet. Per definizione, i transpallet manuali devono essere spinti e tirati manualmente e sono perciò muniti di un meccanismo che permette all’utilizzatore di sollevare manualmente il carico quanto basta per spostarlo. |
(11) |
Gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori, che sarebbero stati assimilati da alcune autorità doganali nazionali al prodotto in esame oggetto delle misure antidumping, possono essere semoventi o azionati manualmente. Sono utilizzati per spostare e sollevare carichi in operazioni di magazzinaggio (elevatori), impilare pallet (carrelli stivatori), per sollevare carichi all’altezza di un piano di lavoro (elevatori a pantografo) o sollevare e pesare carichi (carrelli pesatori). |
(12) |
Solo i transpallet manuali quali definiti al considerando 10 sono stati considerati come il prodotto in esame oggetto di inchiesta in relazione al regolamento originario. Va notato che ai fini dell’inchiesta iniziale la Commissione non ha mai chiesto alle parti che hanno cooperato di comunicare informazioni sugli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori e che essa non ha verificato alcuna informazione relativa a questi prodotti. Tutti i dati e le informazioni presentati in relazione al regolamento originario e i risultati dell’inchiesta iniziale, ivi compresa l’istituzione di misure antidumping definitive, riguardavano quindi esclusivamente i transpallet manuali. |
(13) |
Tenuto conto della situazione descritta al considerando 2 e al fine di stabilire se gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori sono diversi dai transpallet manuali, i due tipi di prodotti sono stati esaminati con riguardo alle loro caratteristiche fisiche e tecniche, ai metodi di fabbricazione, ai loro utilizzi finali tipici e alla loro intercambiabilità. |
2.4.1. Caratteristiche fisiche e tecniche dei transpallet manuali e degli elevatori, dei carrelli stivatori, degli elevatori a pantografo e dei carrelli pesatori
(14) |
Esistono diversi tipi di transpallet manuali e relativi componenti essenziali, i quali differiscono principalmente in funzione della capacità di sollevamento, della lunghezza delle forche, del tipo di acciaio utilizzato nel telaio, del tipo di sistema idraulico, del tipo di ruote e della presenza o meno di un freno. Questi diversi tipi presentano tuttavia le stesse caratteristiche fisiche e gli stessi utilizzi, e tutti sono stati di conseguenza considerati come il prodotto in esame nell’inchiesta iniziale. |
(15) |
L’inchiesta di riesame ha permesso di constatare che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori condividono alcune caratteristiche dei transpallet manuali, ad esempio che possiedono un telaio a forca e un sistema idraulico. Hanno tuttavia funzioni supplementari che permettono di sollevare il carico a un’altezza superiore, di impilare, di funzionare come piano/livello di lavoro e di pesare il carico, funzioni che richiedono componenti tecnici di tipo più avanzato o supplementari. Perché gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori possano svolgere le suddette funzioni specifiche, devono possedere caratteristiche diverse da quelle dei transpallet manuali per quanto riguarda la resistenza e la costruzione delle forche, del telaio e del sistema idraulico. Inoltre, sono nettamente più costosi (fino a dieci volte) dei transpallet manuali. |
2.4.2. Metodo di fabbricazione
(16) |
L’inchiesta di riesame ha stabilito che esistono differenze rilevanti tra i metodi di fabbricazione dei transpallet manuali da una parte e degli elevatori, dei carrelli stivatori, degli elevatori a pantografo e dei carrelli pesatori dall’altra, perché questi ultimi prodotti richiedono componenti supplementari e quindi modalità di fabbricazione diverse. L’inchiesta di riesame infatti ha rivelato che, nel caso degli elevatori e dei carrelli stivatori, la struttura del telaio deve essere di altezza nettamente superiore e che il sistema idraulico deve essere diverso per permettere il sollevamento del carico a un’altezza superiore; nel caso dei carrelli pesatori una bilancia è incorporata nel telaio, che presenta una struttura delle forche completamente diversa da quella dei transpallet manuali. |
2.4.3. Utilizzi finali tipici dei transpallet manuali e degli elevatori, dei carrelli stivatori, degli elevatori a pantografo e dei carrelli pesatori
(17) |
I transpallet manuali sono largamente utilizzati nelle operazioni di movimentazione dei carichi, di distribuzione e magazzinaggio delle merci, sia nell’industria manifatturiera sia nel settore della vendita al dettaglio. I transpallet manuali sono concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici regolari, piane e dure, da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. Hanno la sola funzione di permettere all’operatore, che aziona l’attrezzo come una pompa, di sollevare il carico ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato, ad esempio in veicoli di distribuzione, magazzini, impianti di produzione o anche all’interno di locali di vendita al dettaglio. La capacità massima di sollevamento dei transpallet manuali è di norma di 210 millimetri. Inoltre, i transpallet manuali sono abitualmente considerati come un complemento necessario di altri dispositivi di movimentazione, come i carrelli elevatori. Il loro utilizzo non richiede alcuna formazione specifica. |
(18) |
L’inchiesta di riesame ha mostrato che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori sono per lo più utilizzati dagli stessi utenti dei transpallet manuali, ma le loro funzioni sono diverse e consistono, ad esempio, nel sollevare il carico ad un’altezza superiore, nell’impilare i carichi, nel funzionare come piano di lavoro o pesare il carico. A causa delle loro caratteristiche e delle loro funzioni specifiche, l’impiego di questi prodotti non è diffuso quanto quello dei transpallet manuali e quindi il volume delle loro vendite sul mercato della Comunità è pari a un decimo circa delle vendite di transpallet manuali. Inoltre, diversamente dai transpallet manuali, l’uso di questi prodotti richiede una formazione specifica. |
2.4.4. Intercambiabilità
(19) |
L’inchiesta di riesame ha dimostrato che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori hanno utilizzi assai più specifici dei transpallet manuali. Infatti, gli elevatori e i carrelli stivatori sono utilizzati per sollevare il carico ad un’altezza superiore, per il magazzinaggio dei carichi e per impilare i pallet, gli elevatori a pantografo per sollevare il carico all’altezza di un piano di lavoro e i carrelli pesatori per pesare il carico. |
(20) |
In una misura molto limitata, alcuni tipi di elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori (in particolare questi ultimi) permettono di sollevare e spostare un carico come un transpallet manuale. Tuttavia, la sostituzione di un transpallet manuale con uno degli altri prodotti non ha alcuna ragione pratica o economica, poiché i transpallet manuali sono facili da utilizzare quando si tratta soltanto di sollevare e di spostare carichi, mentre elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori sono nettamente più costosi e il loro utilizzo richiede una formazione specifica. Inoltre, in alcuni casi, l’utilizzo permanente di un elevatore, di un carrello stivatore, di un elevatore a pantografo o di un carrello pesatore al posto di una transpallet manuale può comprometterne le principali funzioni; ad esempio, nel caso di un carrello pesatore, il meccanismo della bilancia è così delicato che sarebbe danneggiato qualora il carrello pesatore fosse utilizzato per sollevare e spostare carichi. |
(21) |
Inoltre, l’inchiesta di riesame ha permesso di stabilire che un transpallet manuale non può essere utilizzato per sostituire uno degli altri prodotti, che, date le loro funzioni, hanno mercati specifici e distinti, con diverse caratteristiche e diverse necessità e percezioni degli utenti finali. |
(22) |
La Commissione ha anche esaminato se i componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, dei due tipi di prodotti siano intercambiabili. A tale riguardo, l’inchiesta di riesame ha mostrato che, in ragione della loro costruzione e delle loro caratteristiche diverse, i telai e i sistemi idraulici non sono intercambiabili. |
2.5. Conclusione circa la definizione del prodotto
(23) |
L’inchiesta di riesame ha permesso di stabilire che, in ragione delle loro caratteristiche tecniche diverse e supplementari, degli utilizzi finali e dei metodi di fabbricazione diversi, gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori non sono assimilabili ai transpallet manuali e ai loro componenti essenziali che sono oggetto delle misure antidumping in vigore. Per questo motivo la Commissione non li ha considerati alla stregua del prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale. |
(24) |
Si ritiene quindi opportuno precisare che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori differiscono dai transpallet manuali e dai loro componenti essenziali e non rientrano nella definizione del prodotto oggetto delle misure antidumping. |
(25) |
Le parti interessate sono state informate di queste conclusioni. |
(26) |
Una delle parti ha sostenuto che gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo, i carrelli pesatori e i transpallet manuali devono essere considerati come un’unica entità tecnica, ma le informazioni disponibili non giustificano questa conclusione. Tutte le altre parti che avevano comunicato osservazioni hanno accettato le conclusioni della Commissione. |
(27) |
Tenuto conto di quanto precede, si ritiene opportuno modificare il regolamento originario per chiarire la definizione del prodotto. |
(28) |
Poiché la presente inchiesta di riesame si limita alla precisazione della definizione del prodotto e gli elevatori, i carrelli stivatori, gli elevatori a pantografo e i carrelli pesatori non erano oggetto dell’inchiesta iniziale e della conseguente misura antidumping, si ritiene opportuno che queste conclusioni siano applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento originario e a tutte le importazioni sottoposte a dazi provvisori tra il 29 gennaio 2005 ed il 21 luglio 2005. Secondo la Commissione, non esistono ragioni tassative che si oppongano a un’applicazione retroattiva. |
(29) |
Di conseguenza, per le merci cui non si applica l’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati a norma dell’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 di detto regolamento devono essere rimborsati o sgravati. |
(30) |
Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. |
(31) |
Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 1174/2005, fissata in base all’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900010 e 8431200010), originari della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, s’intendono per “transpallet manuali”, i carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l’attrezzo come una pompa, ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi ad un’altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).».
Articolo 2
Per le merci cui non si applica l’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati a norma dell’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 nella sua versione iniziale e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 di detto regolamento sono rimborsati o sgravati.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. In casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (4), è prorogato di un anno.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
E. WOERTH
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.
(3) GU C 184 del 7.8.2007, pag. 11.
(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).