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Document 32008D0829
2008/829/EC: Commission Decision of 30 October 2008 amending the Annex to Decision 2007/453/EC establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk (notified under document number C(2008) 6274) (Text with EEA relevance)
2008/829/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2008 , recante modifica dell’allegato della decisione 2007/453/CE che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE [notificata con il numero C(2008) 6274] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/829/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2008 , recante modifica dell’allegato della decisione 2007/453/CE che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE [notificata con il numero C(2008) 6274] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 294 del 1.11.2008, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2008
recante modifica dell’allegato della decisione 2007/453/CE che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE
[notificata con il numero C(2008) 6274]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/829/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale. A tale scopo, la qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (di seguito «paesi o regioni») con riguardo alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) deve essere determinata in base alla loro classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE, segnatamente con un rischio di BSE trascurabile, con un rischio di BSE controllato e con un rischio di BSE indeterminato. |
(2) |
L’allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (2) elenca i paesi o le regioni in relazione a tale rischio. |
(3) |
In attesa della conclusione definitiva sulla qualifica sanitaria degli Stati membri con riguardo alla BSE, tutti gli Stati membri sono stati provvisoriamente riconosciuti come paesi a rischio di BSE controllato come precisato nella decisione 2007/453/CE. Nel corso della sessione generale dell’UIE del maggio 2008 è stata adottata una risoluzione in merito alla qualifica sanitaria di diversi paesi con riguardo alla BSE. L’allegato della decisione 2007/453/CE va pertanto adeguato alle raccomandazioni della risoluzione dell’UIE. In attesa di una conclusione definitiva in merito alla qualifica sanitaria di alcuni Stati membri con riguardo alla BSE e tenendo conto delle severe misure armonizzate di protezione contro la BSE applicate all’interno dalla Comunità, tali Stati membri devono essere riconosciuti provvisoriamente come paesi con un rischio di BSE controllato. |
(4) |
La decisione 2007/453/CE va modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2008.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.
ALLEGATO
ELENCO DI PAESI O REGIONI
A. Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile
Stati membri
— |
Finlandia |
— |
Svezia |
Paesi EFTA
— |
Islanda |
— |
Norvegia |
Paesi terzi
— |
Argentina |
— |
Australia |
— |
Nuova Zelanda |
— |
Paraguay |
— |
Singapore |
— |
Uruguay |
B. Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato
Stati membri
— |
Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito |
Paesi EFTA
— |
Svizzera |
— |
Liechtenstein |
Paesi terzi
— |
Brasile |
— |
Canada |
— |
Cile |
— |
Taiwan |
— |
Messico |
— |
Stati Uniti |
C. Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato
— |
Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato. |