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Document 32007R0951

    Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007 , che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

    GU L 210 del 10.8.2007, p. 10–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/11/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/951/oj

    10.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 210/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 951/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2007

    che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi partner nelle regioni confinanti con la parte comune delle frontiere esterne dell’Unione europea per creare una zona di prosperità e di buon vicinato (di seguito «cooperazione transfrontaliera SEVP») è un elemento del regolamento (CE) n. 1638/2006.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1638/2006, la Commissione adotta misure di esecuzione recanti le disposizioni specifiche per l’attuazione del titolo III «Cooperazione transfrontaliera», riguardanti questioni quali il tasso di cofinanziamento, la messa a punto dei programmi operativi congiunti, la designazione e le funzioni delle autorità congiunte, il ruolo e la funzione dei comitati di monitoraggio congiunto e selezione e del segretariato comune, l’ammissibilità delle spese, la selezione dei progetti congiunti, la fase preparatoria, la gestione tecnica e finanziaria dell’assistenza comunitaria, il controllo e l’audit finanziari, il monitoraggio e la valutazione, la visibilità e le attività di informazione per i potenziali beneficiari.

    (3)

    L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1638/2006 prevede che le misure di esecuzione fissino altresì le norme sugli appalti applicabili alla cooperazione transfrontaliera SEVP.

    (4)

    Il documento di strategia di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/2006 stabilisce il quadro strategico per il sostegno concesso dalla Commissione alla cooperazione transfrontaliera SEVP e contiene il programma indicativo per tale cooperazione.

    (5)

    L’assistenza comunitaria prevista nel quadro della cooperazione transfrontaliera SEVP viene prestata attraverso programmi operativi congiunti definiti nel documento di strategia.

    (6)

    Occorre stabilire misure di esecuzione recanti disposizioni specifiche comuni relative alla cooperazione transfrontaliera a norma del regolamento (CE) n. 1638/2006, lasciando al tempo stesso ai paesi partecipanti una certo margine di flessibilità per quanto riguarda le modalità dettagliate dell’organizzazione e dell’attuazione specifiche di ciascun programma, in funzione della sua particolare natura. Sulla base di tale principio, e nel rispetto del presente regolamento, i paesi partecipanti devono proporre di comune accordo le modalità dettagliate della loro cooperazione transfrontaliera SEVP nel programma operativo congiunto, che la Commissione adotta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1638/2006.

    (7)

    Il coinvolgimento di tutti i paesi partecipanti nelle strutture decisionali del programma, allorché l’attuazione è affidata a un’autorità di gestione congiunta con sede in uno dei paesi partecipanti, richiede norme comuni per stabilire la ripartizione delle funzioni tra le diverse strutture di gestione del programma.

    (8)

    Dato che i programmi vengono attuati nel quadro della gestione congiunta, i sistemi di gestione e controllo del programma devono essere conformi alla normativa comunitaria. L’adozione del programma da parte della Commissione va considerata un riconoscimento implicito di tali sistemi. La Commissione deve sorvegliare l’attuazione di ciascun programma partecipando eventualmente al comitato di controllo congiunto e attraverso le relazioni che le vengono presentate dall’autorità di gestione congiunta.

    (9)

    Per garantire una partecipazione a pieno titolo al programma dei beneficiari potenziali dei paesi partner e applicare le stesse modalità di gestione ad operatori con sede negli Stati membri dell’Unione europea e nei paesi partner, e tenuto conto del fatto che gli stanziamenti destinati alla cooperazione transfrontaliera SEVP sono gestiti nell’ambito della politica estera dell’Unione europea, le procedure d’appalto per le azioni esterne finanziate dalla Commissione europea si applicano a tutti i progetti finanziati nel quadro della cooperazione transfrontaliera istituita dal regolamento (CE) n. 1638/2006.

    (10)

    Per garantire un’attuazione efficace del programma, occorre precisare le modalità di valutazione e controllo.

    (11)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO I

    INTRODUZIONE

    Articolo 1

    Finalità e campo d’applicazione

    Il presente regolamento stabilisce le misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 1638/2006 per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «assistenza tecnica», le azioni di elaborazione, gestione, verifica, valutazione, informazione, audit e controllo, nonché le eventuali attività di potenziamento delle capacità amministrative necessarie per l’attuazione dei programmi operativi congiunti;

    2)

    «beneficiario», l’organismo firmatario di un contratto di sovvenzione con l’autorità di gestione congiunta, che assume la piena responsabilità giuridica e finanziaria dell’attuazione del progetto nei confronti di detta autorità; esso riceve il contributo finanziario dell’autorità di gestione congiunta e ne assicura la gestione e l’eventuale distribuzione in conformità degli accordi conclusi con i suoi partner; è il solo responsabile nei confronti dell’autorità di gestione congiunta, a cui riferisce direttamente sull’avanzamento delle attività sotto il profilo operativo e finanziario;

    3)

    «contraente», l’organismo firmatario di un contratto di servizi, opere o forniture con l’autorità di gestione congiunta, che assume la piena responsabilità giuridica e finanziaria dell’esecuzione del contratto nei confronti di detta autorità;

    4)

    «documento di strategia», il documento di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/2006, che stabilisce, tra l’altro, l’elenco dei programmi operativi congiunti, la loro dotazione indicativa pluriennale e le unità territoriali ammissibili a beneficiare di ciascun programma;

    5)

    «paesi partecipanti», l’insieme degli Stati membri e dei paesi partner che partecipano al programma operativo congiunto;

    6)

    «paesi partner», i paesi e territori elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1638/2006;

    7)

    «progetti di ampia portata», i progetti che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile di tipo preciso al fine di conseguire obiettivi chiaramente identificati e di interesse comune per realizzare investimenti transfrontalieri;

    8)

    «risorse proprie dei paesi partecipanti al programma operativo congiunto», le risorse finanziarie provenienti dal bilancio centrale, regionale o locale dei paesi partecipanti;

    9)

    «controllo operativo dei progetti», il controllo delle azioni finanziate dal programma secondo il metodo del ciclo di gestione dei progetti, ossia dalla programmazione alla valutazione, attraverso il controllo tecnico dell’attuazione.

    CAPITOLO II

    DOCUMENTI DI BASE

    SEZIONE 1

    Programmi operativi congiunti

    Articolo 3

    Elaborazione dei programmi operativi congiunti

    Ciascun programma operativo congiunto viene definito di comune accordo da tutti i paesi partecipanti, in conformità del regolamento (CE) n. 1638/2006, del documento di strategia e del presente regolamento.

    Articolo 4

    Contenuto dei programmi operativi congiunti

    Ciascun programma operativo congiunto descrive gli obiettivi, le priorità e le misure relative alle azioni da avviare e ne illustra la coerenza con gli altri programmi bilaterali e multilaterali in corso o previsti nei paesi e nelle regioni interessati, segnatamente nel quadro di programmi finanziati dall’Unione europea.

    In particolare, ciascun programma operativo congiunto:

    a)

    elenca le unità territoriali ammissibili, comprese le eventuali regioni limitrofe, per l’ubicazione dei progetti finanziati dal programma, quali definite nel regolamento (CE) n. 1638/2006 e nel documento di strategia;

    b)

    definisce le modalità di partecipazione ai programmi delle regioni limitrofe dei paesi terzi non contemplati dal regolamento (CE) n. 1638/2006, ammessi a partecipare alla cooperazione sulla base del documento di strategia;

    c)

    definisce le priorità e le misure conformi agli obiettivi fissati nel documento di strategia;

    d)

    illustra la composizione del comitato di controllo congiunto conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 del presente regolamento;

    e)

    identifica l’ente designato dai paesi partecipanti per svolgere la funzione di autorità di gestione congiunta;

    f)

    descrive la struttura che verrà predisposta dall’autorità di gestione congiunta per la gestione del programma conformemente agli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento. Tale descrizione dev’essere abbastanza dettagliata da offrire alla Commissione una ragionevole garanzia in merito alla predisposizione di un controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori pratiche internazionali;

    g)

    comprende una tabella finanziaria che descrive la ripartizione annuale prevista degli impegni e dei pagamenti del programma, stabilita in funzione delle priorità, e che precisa in particolare gli importi destinati all’assistenza tecnica;

    h)

    individua le modalità di attuazione del programma, in conformità delle procedure d’appalto di cui all’articolo 23 del presente regolamento;

    i)

    specifica il calendario di lavoro indicativo previsto per l’avvio delle procedure e la selezione dei progetti da finanziare;

    j)

    descrive gli eventuali obblighi normativi in materia di studi d’impatto ambientale e indica il calendario indicativo previsto per la realizzazione degli studi;

    k)

    stabilisce la lingua o le lingue adottate dal programma;

    l)

    comprende il piano d’informazione e comunicazione conformemente all’articolo 42.

    La tabella di cui al secondo comma, lettera g), indica il contributo della Comunità europea e ripartisce gli importi preventivati e indicativi che la Commissione deve impegnare ogni anno fino al 2013 (gli importi per il periodo 2011-2013 devono essere riconfermati nel programma indicativo 2011-2013). Nella tabella figurano inoltre gli importi indicativi preventivati del cofinanziamento provenienti dalle risorse proprie dei paesi partecipanti.

    Ai fini del secondo comma, lettera h), i progetti finanziati nel quadro del programma vengono generalmente selezionati in seguito ad inviti a presentare proposte. Tuttavia, i paesi partecipanti, in accordo con la Commissione europea, possono individuare altresì di comune accordo progetti di ampia portata di investimenti transfrontalieri che non sono oggetto di inviti a presentare proposte: tali progetti devono venire espressamente indicati nel programma o essere oggetto di una decisione successiva del comitato di controllo congiunto indicato negli articoli da 11 a 13, purché siano coerenti con le priorità e misure del programma e purché una dotazione finanziaria sia stata espressamente prevista a tal fine.

    Articolo 5

    Adozione del programma operativo congiunto

    1.   Ciascun programma operativo congiunto viene presentato alla Commissione dall’autorità di gestione congiunta previo accordo esplicito di tutti i paesi che hanno partecipato e contribuito alla preparazione del programma.

    2.   La Commissione esamina il programma operativo congiunto per verificare che contenga tutti gli elementi di cui all’articolo 4, in particolare:

    a)

    valutandone la conformità col documento di strategia;

    b)

    verificando la qualità dell’analisi e la coerenza tra l’analisi e le priorità e misure proposte, nonché la sua coerenza con gli altri programmi bilaterali e multilaterali in corso o previsti nelle regioni interessate dal programma;

    c)

    verificando la conformità del programma con la normativa comunitaria applicabile;

    d)

    controllando se gli studi d’impatto ambientale eventualmente necessari siano stati realizzati o siano previsti prima dell’attuazione dei progetti proposti;

    e)

    accertandosi della coerenza della tabella finanziaria del programma, segnatamente per quanto riguarda gli importi che la Commissione deve impegnare;

    f)

    assicurandosi che la capacità di gestione dell’autorità di gestione congiunta sia commisurata al volume, al contenuto e alla complessità delle operazioni previste nel quadro del programma. In particolare, la Commissione verifica che l’autorità di gestione congiunta disponga di sufficienti risorse umane qualificate interamente destinate al programma, dei necessari strumenti informatici di gestione e contabilità, nonché di circuiti finanziari conformi alla normativa comunitaria applicabile. Tale verifica può essere effettuata attraverso un audit ex-ante in loco, qualora la Commissione lo ritenga necessario;

    g)

    assicurandosi che l’autorità di gestione congiunta abbia previsto e predisposto sistemi di controllo interno e di audit soddisfacenti, fondati sulle migliori pratiche internazionali.

    3.   Successivamente all’esame del programma operativo congiunto, la Commissione può invitare i paesi partecipanti a fornire informazioni complementari o, all’occorrenza, a riesaminare determinati punti.

    4.   L’adozione di ciascun programma operativo congiunto va considerata un riconoscimento implicito da parte della Commissione delle strutture di gestione e di controllo predisposte dall’autorità di gestione congiunta.

    5.   Ciascun programma operativo congiunto viene adottato con decisione della Commissione per tutta la sua durata.

    Articolo 6

    Controllo e valutazione del programma operativo congiunto

    1.   Il controllo e la valutazione di ciascun programma operativo congiunto sono volti a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza della sua attuazione. I risultati delle valutazioni vengono presi in considerazione per la programmazione successiva.

    2.   Una valutazione intermedia del programma operativo congiunto viene effettuata nel quadro della revisione del programma conformemente al documento di strategia.

    Tale valutazione viene effettuata dalla Commissione e i suoi risultati, comunicati al comitato di controllo congiunto e all’autorità di gestione congiunta del programma, possono comportare adeguamenti della programmazione indicativa.

    3.   Oltre alla valutazione intermedia, la valutazione del programma operativo congiunto, o di parte di esso, può essere effettuata in qualsiasi momento dalla Commissione.

    4.   Nell’anno successivo al termine della fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, il programma è oggetto di una valutazione ex-post da parte della Commissione.

    Articolo 7

    Revisione dei programmi operativi congiunti

    1.   Gli adeguamenti della tabella finanziaria del programma operativo congiunto che comportano il semplice trasferimento di fondi comunitari da una priorità all’altra per un importo non superiore al 20 % degli importi iniziali previsti per ciascuna priorità, possono venire effettuati direttamente dall’autorità di gestione congiunta, previo accordo del comitato di controllo congiunto. Tali adeguamenti vengono comunicati alla Commissione dall’autorità di gestione congiunta.

    Tale norma può essere applicata all’assistenza tecnica finanziata mediante fondi comunitari soltanto previa autorizzazione scritta della Commissione.

    2.   Su richiesta motivata del comitato di controllo congiunto o su iniziativa della Commissione di concerto con il comitato di controllo congiunto, i programmi operativi congiunti possono essere riesaminati e, all’occorrenza, riveduti nei seguenti casi:

    a)

    per tener conto di notevoli cambiamenti socioeconomici o di modifiche sostanziali delle priorità comunitarie, nazionali o regionali nel territorio interessato dal programma;

    b)

    in seguito a difficoltà di attuazione che comportino in particolare notevoli ritardi di esecuzione;

    c)

    in caso di trasferimento di fondi comunitari da una priorità all’altra oltre il margine di flessibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

    d)

    in seguito alle valutazioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3;

    e)

    in caso di un’eventuale interruzione del programma in conformità dell’articolo 44.

    3.   La revisione di un programma operativo congiunto nei casi di cui al paragrafo 2 viene adottata con decisione della Commissione e richiede l’inserimento di una clausola aggiuntiva negli accordi di finanziamento di cui all’articolo 10.

    Articolo 8

    Lingue utilizzate

    1.   Le strutture di gestione di ciascun programma operativo congiunto utilizzano come lingua di lavoro una o più lingue ufficiali dell’Unione europea.

    2.   Per tener conto delle caratteristiche di partenariato dei programmi, i beneficiari dei progetti possono presentare all’autorità di gestione congiunta tutti i documenti relativi al proprio progetto nella propria lingua nazionale, purché tale possibilità sia espressamente indicata nel programma e purché il comitato di controllo congiunto preveda di predisporre, attraverso l’autorità di gestione congiunta, i mezzi di interpretazione e di traduzione necessari.

    3.   Il costo delle attività di interpretazione e di traduzione verso tutte le lingue considerate dal programma è a carico:

    a)

    della dotazione di bilancio relativa all’assistenza tecnica a livello di programma operativo congiunto;

    b)

    della dotazione di ogni singolo progetto a livello di progetti.

    Articolo 9

    Fase di avvio dei programmi operativi congiunti

    1.   In seguito all’adozione del programma operativo congiunto con decisione della Commissione, il programma viene avviato immediatamente negli Stati membri mediante gli stanziamenti dello strumento europeo di vicinato e partenariato destinati alla cooperazione transfrontaliera provenienti dalla rubrica 1 B delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01) (2). Possono essere avviate altresì le azioni congiunte necessarie per l’avvio del programma, quali:

    a)

    l’istituzione dell’autorità di gestione congiunta e del segretariato tecnico congiunto;

    b)

    le prime riunioni del comitato di controllo congiunto, compresi i rappresentanti dei paesi partner che non hanno ancora firmato l’accordo di finanziamento;

    c)

    la preparazione e l’avvio delle procedure d’appalto o degli inviti a presentare proposte, all’occorrenza con una clausola sospensiva legata alla firma degli accordi di finanziamento.

    2.   La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 si applica a ciascun paese partner del programma dal momento in cui viene concluso un accordo di finanziamento con tale paese conformemente all’articolo 10.

    SEZIONE 2

    Accordo di finanziamento

    Articolo 10

    Firma dell’accordo di finanziamento

    1.   È concluso un accordo di finanziamento tra la Commissione e ciascun paese partner del programma operativo congiunto interessato. L’autorità di gestione congiunta designata nel quadro di ciascun programma operativo congiunto può controfirmare l’accordo di finanziamento.

    2.   Il programma operativo congiunto adottato dalla Commissione costituisce l’allegato tecnico dell’accordo di finanziamento.

    3.   Ciascun accordo di finanziamento è concluso non oltre la fine dell’anno successivo all’anno della decisione della Commissione che adotta il programma operativo congiunto («regola N+1»).

    4.   Qualora l’accordo non venga concluso entro i termini stabiliti, non può essere avviata la componente esterna del programma operativo congiunto con il paese partner interessato.

    Se un programma comprende diversi paesi partner, esso può essere avviato con ciascun paese partner interessato non appena tale paese abbia firmato il proprio accordo di finanziamento.

    5.   Qualora nessun paese partner firmi un accordo di finanziamento entro i termini fissati, la componente esterna del programma operativo congiunto diventa nulla e si applicano le modalità di cui all’articolo 44, paragrafi 3 e 4.

    CAPITOLO III

    STRUTTURE DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI CONGIUNTI

    SEZIONE 1

    Comitato di controllo congiunto

    Articolo 11

    Composizione del comitato di controllo congiunto

    1.   Il comitato di controllo congiunto comprende i rappresentanti autorizzati da ciascun paese partecipante ad adottare tutte le decisioni relative al programma operativo congiunto nell’ambito delle competenze del comitato. I membri sono designati in veste di rappresentanti del proprio paese a titolo funzionale e non personale. Il comitato comprende altresì un presidente e un segretario. Quest’ultimo dev’essere scelto tra i membri dell’autorità di gestione congiunta.

    2.   Oltre ai rappresentanti debitamente designati, è importante che i paesi partecipanti assicurino una rappresentanza adeguata della società civile (autorità locali, parti economiche e sociali, società civile) in modo da assicurare una stretta collaborazione degli attori locali alla realizzazione del programma operativo congiunto.

    3.   La Commissione è invitata ad ogni riunione del comitato di controllo congiunto contemporaneamente ai partecipanti e viene informata dei risultati dei lavori. Essa può partecipare interamente o in parte a ciascuna riunione del comitato, di propria iniziativa, in veste di osservatore e senza alcun potere decisionale.

    Articolo 12

    Funzionamento del comitato di controllo congiunto

    1.   I membri designati del comitato di controllo congiunto adottano all’unanimità il proprio regolamento interno.

    2.   Il comitato di controllo congiunto delibera per consenso unanime. Esso può tuttavia ricorrere ad una procedura di voto per determinate decisioni, in particolare quando procede alla selezione finale dei progetti e gli importi di sovvenzione ad essi destinati. Durante queste procedure di voto, ciascun paese dispone di un solo voto indipendentemente dal numero di membri che lo rappresentano.

    3.   I rappresentanti designati eleggono un presidente. Il comitato può decidere di affidare il ruolo di presidente a un rappresentante dell’autorità di gestione congiunta o a una personalità esterna.

    Il presidente del comitato di controllo congiunto svolge il ruolo di arbitro e conduce i dibattiti. Egli conserva il diritto di voto, tranne nel caso in cui il ruolo di presidente sia stato affidato a un rappresentante dell’autorità di gestione congiunta o a un’altra personalità esterna. In quest’ultimo caso, la presidenza viene esercitata senza diritto di voto.

    4.   Il comitato di controllo congiunto si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta l’anno. Esso è convocato dal presidente su richiesta dell’autorità di gestione congiunta o su richiesta motivata di uno dei suoi membri designati o della Commissione. Può altresì deliberare per procedura scritta su richiesta del presidente, dell'autorità di gestione congiunta o di uno dei paesi partecipanti. In caso di disaccordo, ciascun membro può richiedere un esame in corso di riunione.

    5.   Un verbale, cofirmato dal presidente e dal segretario, viene redatto alla fine di ciascuna riunione del comitato di controllo congiunto. Esso è trasmesso a ciascun membro del comitato e alla Commissione.

    Articolo 13

    Funzioni del comitato di controllo congiunto

    Il comitato assume in particolare le seguenti funzioni relative al programma operativo congiunto:

    a)

    convalida il programma di lavoro dell’autorità di gestione congiunta;

    b)

    decide il volume e l’assegnazione delle risorse del programma per l’assistenza tecnica e le risorse umane;

    c)

    esamina, nel corso di ciascuna riunione, gli atti relativi alla gestione adottati dall’autorità di gestione congiunta;

    d)

    nomina i comitati di selezione dei progetti;

    e)

    decide criteri di selezione dei progetti e adotta la decisione finale sui progetti e sugli importi della sovvenzione assegnati loro;

    f)

    valuta e verifica, nel corso di ciascuna riunione e sulla base dei documenti presentati dall’autorità di gestione congiunta, i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi del programma operativo congiunto;

    g)

    esamina tutte le relazioni presentate dall’autorità di gestione congiunta e adotta, all’occorrenza, le misure opportune;

    h)

    esamina i casi di riscossione oggetto di controversia segnalati dall’autorità di gestione congiunta.

    Qualora il comitato di controllo congiunto, adottando le decisioni di cui al primo comma, lettera e), decida di non seguire interamente o in parte le raccomandazioni del comitato di selezione, deve motivare la propria decisione per iscritto. Tale decisione viene quindi trasmessa attraverso l’autorità di gestione congiunta alla Commissione per accordo preventivo. La Commissione comunica il suo parere all'autorità di gestione congiunta entro 15 giorni lavorativi.

    Le funzioni dell'autorità di gestione devono essere esercitate nel rispetto dei regolamenti e disposizioni in vigore. L'autorità di gestione è incaricata di assicurarsi che le decisioni del comitato di controllo siano in conformità con queste regole.

    SEZIONE 2

    Autorità di gestione congiunta

    Articolo 14

    Organizzazione dell’autorità di gestione congiunta

    1.   L’autorità di gestione congiunta è, in generale, un organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale. L’autorità di gestione congiunta può essere altresì un’entità di diritto privato investita di attribuzioni di servizio pubblico.

    Tale organismo deve offrire adeguate garanzie finanziarie e rispettare le condizioni di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 54, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4), in particolare gli articoli 38, 39 e 41.

    2.   I paesi partecipanti affidano all’autorità di gestione congiunta i compiti di esecuzione del programma operativo congiunto affidati loro nel quadro della gestione del programma. È loro responsabilità verificare, nell’ambito del comitato di controllo congiunto, che l’impiego dei fondi sia conforme alle norme e ai principi applicabili alla gestione del programma.

    3.   Il funzionamento dell’autorità di gestione congiunta puo' essere finanziato attraverso il contributo comunitario all’assistenza tecnica e confinanziato, in particolare attraverso apporti in natura di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

    4.   I conti redatti dall’autorità di gestione congiunta sono oggetto ogni anno di un audit esterno ex-post effettuato da un organismo indipendente di cui all’articolo 31.

    5.   L’organizzazione dell’autorità di gestione congiunta poggia sulle migliori pratiche internazionali in materia di gestione e di controllo interno ricorrendo a sistemi di gestione e controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti, in modo tale da garantire la legalità, la regolarità e la corretta gestione finanziaria delle sue operazioni.

    In particolare, le funzioni di gestione operativa e le funzioni di gestione finanziaria vengono organizzate in maniera indipendente presso l’autorità di gestione congiunta. Le funzioni di ordinatore e le funzioni di contabile sono separate e incompatibili tra loro.

    6.   L’autorità di gestione congiunta dispone di un servizio di audit interno indipendente dai servizi che assicurano le funzioni di ordinatore, di contabile e di gestione.

    7.   L’autorità di gestione congiunta stabilisce procedure volte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell’ambito del programma e predispone sistemi informatizzati affidabili di contabilità, controllo e informazione finanziaria.

    8.   L’autorità di gestione congiunta si adopera in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni e dei termini di pagamento dei contratti di sovvenzione e dei contratti stipulati con terzi. Essa si assicura, mediante adeguate procedure di accertamento, che i fondi erogati a titolo delle sovvenzioni e dei contratti vengano impiegati esclusivamente per gli obiettivi per i quali sono stati concessi.

    Essa si avvale di un sistema generale di tenuta della contabilità e di controllo amministrativo e finanziario delle sovvenzioni e dei contratti (scambio di corrispondenza, controllo o lettere di sollecito, ricevimento delle relazioni, ecc.).

    9.   L’autorità di gestione congiunta notifica immediatamente alla Commissione e al comitato di controllo congiunto qualsiasi modifica delle sue procedure o della sua organizzazione o qualsiasi altra circostanza di natura tale da incidere sull’esecuzione del programma.

    10.   L’autorità di gestione congiunta, così come i diversi beneficiari, contraenti e partner dei contratti da essa stipulati per l’esecuzione dei progetti, è soggetta ai controlli della Commissione, della Corte dei conti europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

    Articolo 15

    Funzioni dell’autorità di gestione congiunta

    1.   L’autorità di gestione congiunta è incaricata della gestione e dell’attuazione del programma operativo congiunto, compresa l’assistenza tecnica, in conformità del principio di sana gestione finanziaria, secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia, ed effettua i controlli necessari alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

    2.   Tra i diversi compiti dell’autorità di gestione congiunta figurano in particolare:

    a)

    l’organizzazione delle riunioni e le mansioni di segreteria del comitato di controllo congiunto, compresa la stesura dei verbali di riunione;

    b)

    la preparazione dei bilanci annuali dettagliati del programma e delle domande di stanziamenti che occorrono alla Commissione europea;

    c)

    la stesura delle relazioni operative e finanziarie annuali e la loro trasmissione al comitato di controllo congiunto e alla Commissione;

    d)

    l’attuazione, da parte del suo servizio di audit interno, di un programma di audit dei circuiti interni e della corretta applicazione delle procedure all’interno dell’autorità di gestione congiunta; le relazioni annuali di audit interno vengono obbligatoriamente trasmesse al comitato di controllo congiunto e alla Commissione;

    e)

    il bando, previa approvazione del comitato di controllo congiunto, delle gare d’appalto e degli inviti a presentare proposte per la selezione dei progetti;

    f)

    il ricevimento delle candidature, l’organizzazione e lo svolgimento delle mansioni di presidenza e segreteria dei comitati di selezione, nonché la trasmissione al comitato di controllo congiunto e alla Commissione delle relazioni contenenti le raccomandazioni dei comitati di selezione;

    g)

    in seguito alla selezione dei progetti da parte del comitato di controllo congiunto, la stipulazione dei contratti relativi ai diversi progetti con i beneficiari e i contraenti;

    h)

    il controllo operativo e la gestione finanziaria dei progetti;

    i)

    la comunicazione immediata al comitato di controllo congiunto di tutti i casi di riscossione oggetto di controversia;

    j)

    la realizzazione di eventuali studi d’impatto ambientale a livello del programma;

    k)

    l’attuazione del piano d’informazione e visibilità conformemente all’articolo 42.

    Articolo 16

    Segretariato tecnico congiunto

    1.   Ciascuna autorità di gestione congiunta può, previo accordo del comitato di controllo congiunto, farsi assistere nella gestione quotidiana delle operazioni del programma operativo congiunto da un segretariato tecnico congiunto dotato delle risorse necessarie.

    Il funzionamento del segretariato tecnico congiunto viene finanziato attraverso gli stanziamenti per l’assistenza tecnica.

    2.   All’occorrenza, il segretariato tecnico congiunto può disporre di antenne ridotte nei paesi partecipanti allo scopo di informare i potenziali beneficiari nei paesi interessati delle attività previste nel quadro del programma.

    Articolo 17

    Principio di continuità

    Qualora un’autorità di gestione congiunta già esistente, e che disponga dei dispositivi approvati dalla Commissione per la gestione di programmi in corso o precedenti, sia nuovamente designata per la gestione di un programma operativo congiunto, non occorre modificarne l’organizzazione purché il sistema in vigore soddisfi i requisiti del presente regolamento.

    CAPITOLO IV

    GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGRAMMI OPERATIVI CONGIUNTI

    SEZIONE 1

    Finanziamento

    Articolo 18

    Assistenza tecnica finanziata mediante il contributo comunitario

    L’assistenza tecnica ammissibile al finanziamento comunitario è fissata a un massimo del 10 % del contributo complessivo della Comunità al programma operativo congiunto.

    Tuttavia, caso per caso, qualora il livello delle spese sostenute durante i precedenti esercizi di esecuzione e il fabbisogno prevedibile e legittimo del programma lo giustifichino, all’atto della revisione del programma può essere previsto un aumento degli importi dell’assistenza tecnica inizialmente fissati per il programma.

    Articolo 19

    Fonti di cofinanziamento

    1.   Il cofinanziamento proviene dalle risorse proprie dei paesi o degli organismi che partecipano a ciascun programma operativo congiunto.

    2.   I paesi partecipanti sono liberi di determinare la provenienza, l’importo e la ripartizione del cofinanziamento per obiettivi e priorità nel quadro di ciascun programma operativo congiunto.

    3.   Gli apporti in natura dell’autorità di gestione congiunta possono essere considerati cofinanziamenti previo accordo della Commissione. In tal caso, essi devono venire espressamente indicati nel documento del programma.

    Articolo 20

    Tasso di cofinanziamento

    1.   Il cofinanziamento corrisponde almeno al 10 % dell’importo del contributo comunitario al programma operativo congiunto, escluso l’importo dell’assistenza tecnica finanziata attraverso il contributo comunitario.

    2.   Il cofinanziamento è ripartito se possibile in maniera equilibrata sulla durata del programma, in modo che l’obiettivo minimo del 10 % sia conseguito al termine del programma.

    Articolo 21

    Conto bancario del programma operativo congiunto e interessi del prefinanziamento

    1.   Un conto bancario in euro, unico e specifico per il programma, viene aperto e gestito dal servizio che assicura la funzione di contabile presso l’autorità di gestione congiunta. Il conto richiede obbligatoriamente la doppia firma dell’ordinatore e del contabile dell’autorità di gestione congiunta.

    2.   Qualora il conto bancario frutti interessi, gli interessi maturati dai versamenti di prefinanziamento vengono destinati al programma operativo congiunto interessato e dichiarati alla Commissione nella relazione finale di cui all’articolo 32.

    Articolo 22

    Contabilità del programma operativo congiunto

    La contabilità del programma operativo congiunto è tenuta dal servizio dell’autorità di gestione congiunta incaricato delle operazioni finanziarie. Tale contabilità è autonoma e separata e comprende esclusivamente le operazioni relative al programma operativo congiunto. Essa permette un controllo analitico del programma per obiettivo, priorità e misura.

    L’autorità di gestione congiunta presenta le operazioni di quadratura tra detta contabilità e il saldo del conto bancario del programma al comitato di controllo congiunto del programma e alla Commissione, a sostegno della relazione annuale e di ogni domanda di prefinanziamento supplementare.

    Articolo 23

    Procedure d’appalto

    1.   Le procedure d’appalto per i contratti e le sovvenzioni necessarie per l’attuazione del programma operativo congiunto da parte dell’autorità di gestione congiunta sono quelle applicabili alle azioni esterne quali stabilite agli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli da 231 a 256 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

    Le procedure applicabili, nonché i relativi documenti e contratti standard sono quelli contenuti nella Guida pratica alle procedure d’appalto per le azioni esterne e nei suoi allegati in vigore nel momento in cui vengono indette le gare d’appalto o rivolti gli inviti a presentare proposte.

    2.   Le norme di ammissibilità riguardanti la partecipazione alle gare e agli inviti a presentare proposte sono quelle previste dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1638/2006 in conformità con gli articoli 40 e 41 del presente regolamento.

    3.   Tali disposizioni si applicano a tutta l’area geografica del programma, tanto sul territorio degli Stati membri quanto sul territorio dei paesi partner.

    SEZIONE 2

    Pagamenti

    Articolo 24

    Impegni annuali della Commissione

    Oltre all’impegno di bilancio iniziale che accompagna la decisione di adozione del programma operativo congiunto, la Commissione procede ogni anno all’impegno di bilancio corrispondente entro il 31 marzo dell’anno in questione. L’importo di tale impegno è determinato in conformità della tabella finanziaria che indica la ripartizione annuale prevista contenuta nel programma operativo congiunto e dipende dello stato di avanzamento del programma e dagli stanziamenti disponibili. La Commissione informa l’autorità di gestione congiunta della data precisa in cui è stato effettuato l’impegno annuale.

    Articolo 25

    Norme comuni per i pagamenti

    1.   Ciascun pagamento del contributo comunitario viene effettuato dalla Commissione nei limiti delle risorse disponibili. La Commissione imputa automaticamente ogni pagamento all’autorità di gestione congiunta alla prima quota annuale d’impegno fino al completo utilizzo di tale quota. Una volta utilizzata completamente la prima quota annuale di impegno, si può incominciare ad utilizzare la quota successiva.

    2.   I pagamenti vengono effettuati in euro, sul conto bancario del programma operativo congiunto.

    3.   I pagamenti possono assumere la forma di un prefinanziamento o di pagamento del saldo finale.

    Articolo 26

    Prefinanziamenti

    1.   Ogni anno, non appena le è stato notificato un impegno di bilancio, l’autorità di gestione congiunta può chiedere a titolo di prefinanziamento il versamento di un importo non superiore all’80 % del contributo comunitario al finanziamento dell’esercizio in corso.

    A partire dal secondo anno del programma operativo congiunto, la domanda di prefinanziamento è accompagnata dalla relazione annuale finanziaria provvisoria riguardante tutte le spese e le entrate dell’anno precedente, non ancora certificata dalla relazione di audit esterno, e dal bilancio degli impegni e delle spese previsti dell’autorità di gestione congiunta per l’anno successivo.

    Dopo avere esaminato tale relazione, valutato il fabbisogno reale di finanziamenti del programma e verificato la disponibilità degli stanziamenti, la Commissione procede interamente o in parte al pagamento del prefinanziamento richiesto.

    2.   Durante l’anno, l’autorità di gestione congiunta può chiedere il versamento integrale o parziale del saldo del contributo comunitario annuale a titolo di prefinanziamento supplementare.

    L’autorità di gestione congiunta correda la sua domanda di una relazione finanziaria intermedia che dimostri che le spese realmente sostenute o che verranno probabilmente effettuate nel corso dell’anno superano l’importo dei prefinanziamenti precedenti.

    Tale versamento complementare rappresenta un prefinanziamento supplementare nella misura in cui non è certificato da una relazione di audit esterno.

    3.   Durante il secondo semestre di ogni anno di esecuzione del programma, la Commissione liquida i prefinanziamenti precedenti in funzione delle spese effettivamente sostenute e ammissibili quali certificate dalla relazione annuale di audit esterno di cui all’articolo 31.

    Sulla base dei risultati di tale liquidazione, la Commissione procede all’occorrenza agli opportuni adeguamenti finanziari.

    Articolo 27

    Recupero

    1.   L’autorità di gestione congiunta è responsabile del recupero delle spese non giustificate o non ammissibili e del rimborso alla Commissione delle somme recuperate proporzionalmente al suo contributo al programma.

    Qualora, all’atto del ricevimento di una relazione finale di un contratto o in seguito a un controllo o a un audit, risulti che sono già state pagate spese non ammissibili, l’autorità di gestione congiunta emette un ordine di riscossione nei confronti dei beneficiari e dei contraenti interessati.

    2.   Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario, di un contraente o di un partner stabilito in uno Stato membro e qualora l’autorità di gestione congiunta non riesca a recuperare tali spese entro l’anno successivo all’emissione dell’ordine di riscossione, lo Stato membro in cui si trova il beneficiario, il contraente o il partner interessato provvede al pagamento del credito all’autorità di gestione congiunta, prima di rivalersi sul beneficiario, sul contraente o sul partner.

    3.   Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario, di un contraente o di un partner stabilito in un paese partner e qualora l’autorità di gestione congiunta non riesca a recuperare tali spese entro l’anno successivo all’emissione dell’ordine di riscossione, l’autorità di gestione congiunta si rivolge alla Commissione che, sulla base di un fascicolo completo, subentra per procedere al recupero presso il beneficiario, il contraente o il partner situato nel paese partner o direttamente presso le autorità nazionali di tale paese.

    4.   Il fascicolo trasferito allo Stato membro o alla Commissione contiene tutti i documenti che consentono di procedere al recupero, nonché le prove degli interventi effettuati dall’autorità di gestione congiunta presso il beneficiario o il contraente per recuperare gli importi dovuti.

    5.   L’autorità di gestione congiunta è tenuta a far sì che entro un anno dall’emissione dell’ordine di riscossione sia assicurato il rimborso. Essa si accerta in particolare che i crediti pecuniari siano certi, liquidi ed esigibili. Quando l’autorità di gestione congiunta intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme al principio di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere motivata e presentata per accordo preliminare al comitato di controllo congiunto e alla Commissione.

    6.   Qualora non si sia potuto procedere al recupero del credito o alla trasmissione allo Stato membro o alla Commissione di un fascicolo completo, in conformità con il paragrafo 4 a causa di un comportamento intenzionale o per negligenza dell'autorità di gestione congiunta, l'autorità di gestione congiunta resta responsabile del recupero dopo il termine di un anno e gli importi dovuti sono dichiarati non ammissibili al finanziamento comunitario.

    7.   In conformità dei paragrafi 2 e 3, i contratti stipulati dall’autorità di gestione congiunta nel quadro del programma contengono una clausola che consente alla Commissione o allo Stato membro interessato di procedere al recupero presso il beneficiario, il contraente o il partner, qualora il credito sia ancora aperto un anno dopo l’emissione dell’ordine di riscossione da parte dell’autorità di gestione congiunta.

    SEZIONE 3

    Relazioni

    Articolo 28

    Relazioni annuali dell’autorità di gestione congiunta

    1.   Entro il 30 giugno di ogni anno, l’autorità di gestione congiunta presenta alla Commissione una relazione annuale certificata dalla relazione di audit di cui all’articolo 31 sull’attuazione del programma operativo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente, previa approvazione del comitato di controllo congiunto. La prima relazione annuale viene presentata entro il 30 giugno del secondo anno del programma.

    2.   Ciascuna relazione annuale comprende:

    a)

    una parte tecnica che descrive:

    i progressi compiuti nell’attuazione del programma e dei suoi obiettivi prioritari,

    l’elenco dettagliato dei contratti stipulati, nonché le eventuali difficoltà incontrate,

    le attività realizzate nel quadro dell’assistenza tecnica durante l’anno precedente,

    le misure adottate in termini di controllo, valutazione e audit dei progetti, i loro risultati e le azioni realizzate per ovviare ai problemi individuati,

    le attività di informazione e comunicazione,

    il programma delle attività da realizzare per l’anno successivo;

    b)

    una parte finanziaria che indica in dettaglio, in euro, per ogni priorità:

    gli importi destinati all’autorità di gestione congiunta da parte della Commissione quale contributo comunitario e da parte dei paesi partecipanti a titolo di cofinanziamento, nonché le altre eventuali entrate del programma,

    i pagamenti effettuati e gli importi recuperati dall’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica e a favore dei progetti, e la quadratura con il conto bancario del programma,

    l’importo delle spese ammissibili sostenute dai progetti quali presentate dai beneficiari nelle loro relazioni e nelle domande di pagamento,

    il bilancio degli impegni e delle spese previste dell’autorità di gestione congiunta per l’anno successivo;

    c)

    una dichiarazione firmata dal rappresentante dell’autorità di gestione congiunta che assicuri che i sistemi di gestione e di controllo predisposti dal programma durante l’anno precedente restano conformi al modello approvato dalla Commissione e hanno funzionato in maniera tale da fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate nella relazione finanziaria e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

    Articolo 29

    Relazione annuale del servizio di audit interno

    1.   Il servizio di audit interno dell’autorità di gestione congiunta realizza ogni anno un programma di controllo dei circuiti interni e della corretta applicazione delle procedure all’interno dell’autorità di gestione congiunta. Esso redige una relazione annuale che trasmette al rappresentante dell’autorità di gestione congiunta.

    2.   L’autorità di gestione congiunta trasmette la relazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato di controllo congiunto, allegandola alla sua relazione annuale di cui all’articolo 28.

    Articolo 30

    Relazione annuale sull’attuazione del programma di audit dei progetti

    1.   L’autorità di gestione congiunta redige ogni anno una relazione sull’attuazione, nel corso dell’anno precedente, del programma di audit dei progetti di cui all’articolo 37. Tale relazione illustra in dettaglio il metodo utilizzato dall’autorità di gestione congiunta per selezionare il campione rappresentativo dei progetti, i controlli effettuati, le raccomandazioni formulate e le conclusioni tratte dall’autorità di gestione congiunta in merito alla gestione finanziaria dei progetti interessati.

    2.   L’autorità di gestione congiunta trasmette la relazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato di controllo congiunto, allegandola alla sua relazione annuale di cui all’articolo 28.

    Articolo 31

    Relazione di audit esterno

    1.   Indipendentemente dagli audit esterni organizzati nei confronti dell’autorità di gestione congiunta dall’amministrazione del paese in cui essa ha sede, l’autorità di gestione congiunta ricorre a un organismo pubblico indipendente o incarica un revisore autorizzato indipendente, membro di un organo di supervisione per il controllo legale dei conti, riconosciuto a livello internazionale, di procedere ogni anno, nel rispetto delle norme e delle regole deontologiche della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC), a una verifica ex-post delle dichiarazioni di spesa e di entrate presentate dall’autorità di gestione congiunta nella relazione finanziaria annuale.

    2.   L’audit esterno riguarda le spese sostenute direttamente dall’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica e della gestione dei progetti (pagamenti). La relazione di audit esterno certifica le dichiarazioni di spesa e di entrate presentate dall’autorità di gestione congiunta nella sua relazione finanziaria annuale, e in particolare che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute e sono esatte e ammissibili.

    3.   L’autorità di gestione congiunta trasmette la relazione di audit esterno alla Commissione e al comitato di controllo congiunto, allegandola alla sua relazione annuale di cui all’articolo 28.

    Articolo 32

    Relazione finale

    La relazione finale sull’attuazione del programma operativo congiunto comprende mutatis mutandis gli stessi elementi delle relazioni annuali, compresi gli allegati, per tutta la durata del programma. Essa viene presentata entro il 30 giugno 2016.

    SEZIONE 4

    Spese ammissibili del programma operativo congiunto

    Articolo 33

    Costi ammissibili a livello di programma operativo congiunto

    1.   Per beneficiare del finanziamento comunitario, le spese del programma operativo congiunto devono essere sostenute nel periodo di esecuzione dello stesso, quale definito all’articolo 43.

    2.   Per essere considerati ammissibili per l’attuazione del programma da parte dell’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica, i costi devono soddisfare i criteri indicati in appresso. Deve trattarsi di costi:

    a)

    necessari per l’attuazione del programma in conformità dei criteri definiti dal programma e dal comitato di controllo congiunto e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare di economia e di rapporto costi/efficacia;

    b)

    registrati nella contabilità del programma, identificabili e controllabili e attestati da pezze giustificative originali;

    c)

    sostenuti in seguito all’applicazione delle procedure d’appalto pertinenti.

    3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, sono ammissibili:

    a)

    i costi del personale responsabile del programma, pari alle retribuzioni in termini reali più i contributi sociali e gli altri costi compresi nella remunerazione. Tali costi non devono eccedere i salari e i costi normalmente sostenuti dalla struttura che accoglie l’autorità di gestione congiunta o il segretariato tecnico congiunto, a meno che non venga motivato che ciò è indispensabile per la realizzazione del programma operativo congiunto;

    b)

    le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altre persone che partecipano al programma operativo congiunto, purché corrispondano alle prassi consuete delle autorità designate per la gestione del programma. Inoltre, nel caso di computo forfetario delle spese di soggiorno, le aliquote non devono superare quelle dei tariffari pubblicati dalla Commissione europea al momento dell’adozione del programma operativo congiunto;

    c)

    i costi per l’acquisto o la locazione di attrezzature e forniture (nuove o di occasione) strettamente necessarie all’autorità di gestione congiunta o al segretariato tecnico congiunto per attuare il programma operativo congiunto, nonché i costi relativi a prestazioni di servizi, purché corrispondano a quelli del mercato;

    d)

    i costi di materiali d’uso;

    e)

    i costi indiretti rappresentativi delle spese amministrative generali;

    f)

    le spese di subappalto;

    g)

    i costi derivanti direttamente da esigenze poste dal presente regolamento e dal programma (ad esempio, azioni d’informazione e di visibilità, valutazioni, audit esterni, traduzioni, ecc.), comprese le spese per servizi finanziari (in particolare il costo dei bonifici bancari).

    Articolo 34

    Costi non ammissibili a livello di programma operativo congiunto

    I seguenti costi sono considerati non ammissibili per l’attuazione del programma da parte dell’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica:

    a)

    i debiti e gli accantonamenti per perdite o debiti;

    b)

    gli interessi passivi;

    c)

    i costi già finanziati in altro ambito;

    d)

    gli acquisti di terreni o di immobili;

    e)

    le perdite dovute a operazioni di cambio;

    f)

    le tasse, compresa l’IVA, tranne nel caso in cui l’autorità di gestione congiunta non possa recuperarla e qualora la normativa applicabile non ne vieti l’assunzione a carico;

    g)

    i crediti a organismi terzi;

    h)

    le ammende.

    Articolo 35

    Apporti in natura a livello di programma operativo congiunto

    Gli eventuali apporti in natura dei paesi partecipanti e, all’occorrenza, di altre fonti, devono essere indicati separatamente nel bilancio del programma operativo congiunto e non costituiscono costi ammissibili.

    Essi non possono essere considerati parte del 10 % minimo di cofinanziamento dei paesi partecipanti di cui all’articolo 20, ad eccezione degli apporti in naturainiziali dell'autorità di gestione congiunta indicati nell'articolo 19, paragrafo 3, di questo regolamento.

    Il costo del personale assegnato dai paesi partecipanti all’assistenza tecnica per il programma non è considerato un contributo in natura e non può essere considerato come cofinanziamento nel bilancio del programma.

    Articolo 36

    Costi ammissibili a livello di progetti

    1.   Le spese di ogni progetto devono essere sostenute durante il periodo di esecuzione di ciascun contratto ad esso relativo.

    2.   I costi ammissibili, i costi non ammissibili e gli eventuali apporti in natura a livello dei progetti sono definiti nei contratti stipulati con i beneficiari e i contraenti.

    SEZIONE 5

    Controllo

    Articolo 37

    Programma annuale di audit dei progetti

    1.   A decorrere dalla fine del primo anno del programma operativo congiunto, l’autorità di gestione congiunta redige ogni anno un programma di audit dei progetti da essa finanziati.

    2.   I controlli di cui al paragrafo 1 vengono realizzati su documenti e in loco per un campione di progetti selezionato dall’autorità di gestione congiunta secondo un metodo di campionamento statistico casuale basato su norme di audit riconosciute a livello internazionale, tenuto conto in particolare di fattori di rischio legati all’importo dei progetti, al tipo di operazione, al tipo di beneficiario o di altri fattori pertinenti. Il campione dev’essere abbastanza rappresentativo da garantire un livello soddisfacente di fiducia nei controlli diretti effettuati dall’autorità di gestione congiunta sulla materialità, l’esattezza e l’ammissibilità delle spese dichiarate dai progetti.

    Articolo 38

    Controllo comunitario

    La Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti europea e qualsiasi revisore esterno designato da tali istituzioni possono controllare, mediante verifiche di documenti o controlli in loco, l’impiego dei fondi comunitari da parte dell’autorità di gestione congiunta e dei diversi beneficiari e partner dei progetti.

    Tale controllo può consistere in un audit completo sulla base di pezze giustificative dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del programma operativo congiunto (compresi, per l’autorità di gestione congiunta, tutti i documenti relativi alla selezione e ai contratti) e del progetto.

    Articolo 39

    Sistema di controllo

    Gli Stati membri possono predisporre un sistema di controllo nazionale che consenta di verificare la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio e la conformità di tali spese e delle relative operazioni o parti di operazioni con le norme comunitarie et le sue norme nazionali.

    CAPITOLO V

    PROGETTI FINANZIATI DAI PROGRAMMI OPERATIVI CONGIUNTI

    Articolo 40

    Partecipanti ai progetti del programma operativo congiunto

    1.   I progetti sono presentati da richiedenti che rappresentano partenariati comprendenti almeno un partner di uno Stato membro partecipante al programma e almeno un partner di un paese partner partecipante al programma.

    2.   I richiedenti e i partner indicati al paragrafo 1 hanno la propria sede nelle regioni elencate dall'articolo 4, lettere a) e b), e corrispondono ai criteri d'ammissibilità definiti dall'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Nel caso in cui gli obiettivi dei progetti non possano essere conseguiti che attraverso la partecipazione di partner con sede in regioni diverse da quelle sopraccitate, la partecipazione di questi ultimi puo' essere accettata.

    Articolo 41

    Natura dei progetti

    I progetti possono essere di tre tipi:

    a)

    progetti integrati, nel cui ambito i partner realizzano sul rispettivo territorio una parte delle azioni che costituiscono il progetto;

    b)

    progetti simmetrici, nel cui ambito attività simili vengono realizzate parallelamente negli Stati membri e nei paesi partner;

    c)

    progetti realizzati essenzialmente o esclusivamente in uno Stato membro o in un paese partner, ma a vantaggio di tutti i partner del programma operativo congiunto o di una parte di essi.

    I progetti si realizzano nelle regioni indicate dall'articolo 4, lettere a) e b), del presente regolamento.

    In casi eccezionali, ove necessario per conseguire gli obiettivi dei progetti, questi ultimi possono realizzarsi parzialmente in regioni diverse da quelle indicate al comma precedente.

    Articolo 42

    Informazione e visibilità del programma operativo congiunto

    1.   L’autorità di gestione congiunta è responsabile dell’attuazione delle azioni d’informazione e visibilità del programma operativo congiunto. In particolare, l’autorità di gestione congiunta adotta le misure necessarie per garantire la visibilità del finanziamento o del cofinanziamento comunitario per quanto riguarda le sue attività e quelle dei progetti finanziati nel quadro del programma. Tali misure devono essere conformi alle norme applicabili in materia di visibilità per le azioni esterne definite e pubblicate dalla Commissione.

    2.   Le antenne del segretariato tecnico congiunto create, all’occorrenza, in paesi partecipanti, hanno la responsabilità di far conoscere le attività del programma operativo congiunto e informare al riguardo gli organismi eventualmente interessati.

    CAPITOLO VI

    CHIUSURA DEI PROGRAMMI OPERATIVI CONGIUNTI

    Articolo 43

    Durata del programma operativo congiunto

    1.   Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia alla data di adozione del programma operativo congiunto e termina non oltre il 31 dicembre 2016.

    2.   Tale periodo di esecuzione è articolato nelle seguenti fasi:

    a)

    una fase di attuazione del programma operativo congiunto, della durata massima di sette anni, che si conclude entro il 31 dicembre 2013. Oltre tale data non potrà essere avviata alcuna procedura d’appalto o di invito a presentare proposte e non potrà essere firmato alcun contratto, ad eccezione dei contratti di audit e valutazione;

    b)

    una fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, che ha inizio contemporaneamente alla fase di attuazione del programma e si conclude entro il 31 dicembre 2014. Le attività dei progetti finanziati dal programma devono essere concluse entro tale data;

    c)

    una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex-post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione, e che si conclude entro il 31 dicembre 2016.

    Articolo 44

    Eventuale interruzione del programma

    1.   Nei casi previsti all’articolo 9, paragrafo 10, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. 1638/2006 o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di porre fine al programma operativo congiunto prima della scadenza prevista del periodo di esecuzione, su richiesta del comitato di controllo congiunto o di propria iniziativa previa consultazione del comitato di controllo congiunto.

    2.   In questo caso, l’autorità di gestione congiunta presenta la richiesta alla Commissione e trasmette la relazione finale entro tre mesi dalla decisione della Commissione. Dopo aver liquidato i prefinanziamenti precedenti, la Commissione effettua il pagamento finale o, all’occorrenza, emette l’eventuale ordine di riscossione finale nei confronti dell’autorità di gestione congiunta. La Commissione sblocca altresì il saldo restante degli impegni.

    3.   Quando il programma viene terminato perché i paesi partner non hanno firmato gli accordi di finanziamento entro i termini fissati, gli stanziamenti di bilancio già impegnati a favore della cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato provenienti dalla rubrica 1 B delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01) restano a disposizione per la loro normale durata ma possono essere utilizzati soltanto per azioni realizzate esclusivamente negli Stati membri interessati. Gli stanziamenti di bilancio già impegnati a favore della cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato provenienti dalla rubrica 4 delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01) vengono sbloccati.

    4.   Qualora i paesi partner non abbiano firmato l’accordo di finanziamento o la Commissione abbia deciso di porre fine al programma operativo congiunto prima della scadenza prevista del programma, si applica la seguente procedura:

    a)

    per gli stanziamenti dello strumento europeo di vicinato e partenariato destinati alla cooperazione transfrontaliera provenienti dalla rubrica 1B delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01), gli importi previsti per gli impegni annuali successivi del programma operativo congiunto interessato vengono utilizzati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) conformemente alle procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1638/2006;

    b)

    per gli stanziamenti dello strumento europeo di vicinato e partenariato destinati alla cooperazione transfrontaliera provenienti dalla rubrica 4 delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01), gli importi previsti per gli impegni annuali successivi del programma operativo congiunto interessato vengono utilizzati per finanziare altri programmi o progetti ammissibili nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006.

    Articolo 45

    Conservazione dei documenti

    L’autorità di gestione congiunta e i diversi beneficiari e partner dei progetti devono conservare per sette anni a decorrere dal pagamento del saldo del programma o di ciascun progetto, tutti i documenti relativi al programma operativo congiunto e al progetto, segnatamente le relazioni e le pezze giustificative, nonché i conti e documenti contabili e qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del programma operativo congiunto (compresi, per l’autorità di gestione congiunta, tutti i documenti relativi alla selezione e ai contratti) e di ciascun progetto.

    Articolo 46

    Chiusura del programma

    1.   Un programma operativo congiunto si considera chiuso una volta effettuate le operazioni seguenti:

    a)

    chiusura di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma;

    b)

    pagamento o rimborso del saldo finale;

    c)

    disimpegno degli stanziamenti da parte della Commissione.

    2.   La chiusura del programma operativo congiunto non pregiudica il diritto della Commissione di adottare, all’occorrenza, rettifiche finanziarie successive nei confronti dell’autorità di gestione congiunta o dei beneficiari dei progetti qualora risultasse necessario adeguare l’importo finale ammissibile del programma o dei progetti in seguito a controlli effettuati dopo la data di chiusura.

    CAPITOLO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 47

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

    Per la Commissione

    Benita FERRERO-WALDNER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

    (2)  Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


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