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Document 32006R1647

Regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro

GU L 309 del 9.11.2006, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 143–144 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1647/oj

9.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2006 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (2) ha disposto la sostituzione con l’euro della moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell’Unione economica e monetaria.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2596/2000 (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l’euro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2169/2005 ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell’euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro come moneta unica.

(4)

Ai sensi dell’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, la Slovenia è uno Stato membro con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato CE.

(5)

Ai sensi della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, adottata in applicazione dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato, relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovenia il 1o gennaio 2007 (4), la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica e la deroga della Slovenia viene abolita a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(6)

Per l’introduzione dell’euro in Slovenia occorre estendere alla Slovenia le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro.

(7)

Il piano di passaggio all’euro della Slovenia specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell’introduzione dell’euro come moneta nazionale. Pertanto, la data di adozione dell’euro e di sostituzione del denaro liquido dovrebbe essere il 1 gennaio 2007. Il periodo di «abbandono graduale» non si applica.

(8)

È pertanto necessario modificare conformemente il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU C 163 del 14.7.2006, pag. 10.

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).

(3)  GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

(4)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative al Portogallo e alla Finlandia è inserita la seguente riga:

Stato membro

Data di adozione dell’euro

Data di sostituzione del denaro liquido

Adozione di un periodo di «abbandono graduale»

«Slovenia

1o gennaio 2007

1o gennaio 2007

No»


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