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Document 32006R0432
Commission Regulation (EC) No 432/2006 of 15 March 2006 amending Regulation (EC) No 382/2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
Regolamento (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
Regolamento (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
GU L 79 del 16.3.2006, p. 12–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 474–479
(MT)
In force
16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 432/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2), in particolare l’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione (3) ha dimostrato la necessità di precisare la formulazione dell’articolo 9, terzo comma, di detto regolamento. |
(2) |
Poiché l’aiuto previsto all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna in corso e dato che, conformemente all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 382/2005, una parte dei foraggi essiccati usciti dalle imprese di trasformazione durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 è già stata imputata alla campagna di commercializzazione 2004/2005, l’aiuto per la campagna 2005/2006 verrebbe fissato in base a quantitativi non rappresentativi della produzione effettiva della campagna di commercializzazione 2005/2006. Occorre pertanto introdurre misure transitorie per le scorte giacenti al 31 marzo 2006. Per evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori, tali misure devono essere applicate a tutti gli Stati membri. È necessario disporre la notifica delle scorte che sono oggetto di dette misure. |
(3) |
È opportuno sostituire il riferimento ai massimali di cui all’allegato VII, punto D, del regolamento (CE) n. 1782/2003 con un riferimento ai massimali che figurano nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento (4). |
(4) |
Occorre apportare alcuni adeguamenti all’allegato I per poter ottenere un bilancio attendibile del consumo di energia. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 382/2005. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 382/2005 è così modificato:
1) |
All’articolo 9, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «I foraggi essiccati usciti da un’impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente imballati sotto il controllo dell’autorità competente e alle condizioni da questa fissate.» |
2) |
L’articolo 33, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
3) |
È inserito il seguente articolo 34 bis: «Articolo 34 bis Scorte al 31 marzo 2006 1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché:
2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.» |
4) |
L’articolo 35 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 35 Periodo transitorio facoltativo 1. Gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo a norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano alle imprese di trasformazione, perché lo trasferiscano ai produttori, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai quantitativi ammissibili per la campagna di commercializzazione 2005/2006. L’aiuto è fissato in base ai quantitativi potenzialmente ammissibili e nei limiti del massimale di bilancio indicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (5). Per quantitativi potenzialmente ammissibili si intende la somma dei quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006 e dei quantitativi prodotti durante la campagna di commercializzazione 2005/2006 per i quali è stata presentata, secondo il disposto dell’articolo 34 bis, una domanda per beneficiare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, del suddetto aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. I quantitativi potenzialmente ammissibili non comprendono i quantitativi di cui all’articolo 34. 2. Qualora l’impresa di trasformazione si approvvigioni in foraggi provenienti da un altro Stato membro, l’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato alle imprese di trasformazione affinché lo trasferiscano ai produttori soltanto se questi ultimi si trovano in uno Stato membro che applica il periodo transitorio facoltativo. 3. L’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003. L’aiuto è versato alle imprese di trasformazione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione pubblica i relativi importi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per i quantitativi riconosciuti ammissibili all’aiuto dopo la data di pubblicazione, il pagamento è effettuato entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconoscimento dell’ammissibilità. Le imprese di trasformazione trasferiscono l’aiuto ai produttori entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data del versamento. |
5) |
L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).
(3) GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.
(4) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 570/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 13).
(5) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15.»
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione di foraggi disidratati
|
Stato membro: |
|
Campagna di commercializzazione: |
|
Voce |
Unità |
Quantità |
a |
Produzione di foraggi disidratati |
Tonnellata di foraggi disidratati |
|
b |
Umidità media all’entrata |
% |
|
c |
Umidità media all’uscita |
% |
|
d |
Temperatura media dell’aria all’entrata dell’essiccatoio |
grado Celsius |
|
e |
Consumo specifico medio |
megajoule per chilogrammo di foraggi disidratati |
|
Compilare per ogni tipo di combustibile utilizzato (1): Tipo di combustibile: |
|||
f |
Potere calorico specifico medio |
megajoule per tonnellata di combustibile |
|
g |
Quantità utilizzata |
tonnellata di combustibile |
|
h |
Energia prodotta |
megajoule |
|
(1) Gas, carbone, lignite, gasolio, biomassa, ecc.»