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Document 32006E0773

Azione comune 2006/773/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2006 , che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

GU L 313 del 14.11.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 160–160 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/773/oj

14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/15


AZIONE COMUNE 2006/773/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2006

che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1) per un periodo di 12 mesi.

(2)

L'accordo concluso tra il governo israeliano e l'Autorità palestinese precisa che il mandato iniziale di 12 mesi della missione può essere rinnovato per un ulteriore periodo di sei mesi a meno che tutte le Parti non convengano di mettere fine alla missione.

(3)

Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha ribadito il suo costante impegno per la missione EU BAM Rafah.

(4)

Sia la parte palestinese che la parte israeliana hanno approvato la proroga dell'EU BAM Rafah, conformemente all'articolo V dell'accordo concluso sulla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah alla frontiera tra Gaza e l'Egitto.

(5)

Occorre modificare di conseguenza l'azione comune 2005/889/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 3 è soppresso;

2)

l'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 1 696 659 EUR per il 2005 e a 5 903 341 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 24 maggio 2007.»;

3)

il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

«Essa scade il 24 maggio 2007.»;

4)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 17

La presente azione comune è riesaminata al più tardi entro il 31 marzo 2007.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.


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