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Document 32006D0734
2006/734/EC: Council Decision of 27 June 2005 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Chile on certain aspects of air services
2006/734/CE: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2005 , concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
2006/734/CE: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2005 , concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 300 del 31.10.2006, p. 45–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 132–132
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/734/oj
31.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/45 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2005
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/734/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Cile su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato a tale decisione. |
(3) |
Occorre firmare ed applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data ulteriore, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
L. LUX
31.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/46 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA (di seguito «la Comunità»)
da un lato, e
LA REPUBBLICA DEL CILE
dall’altro,
(di seguito «le parti»),
CONSTATANDO che dieci Stati membri e la Repubblica del Cile hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione comunitaria;
CONSTATANDO che la Comunità dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che potrebbero essere inseriti in accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità con i paesi terzi;
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri e i paesi terzi;
VISTI gli accordi fra la Comunità ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire partecipazioni di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dagli Stati membri della Comunità;
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e la Repubblica del Cile che sono in contrasto con il diritto comunitario devono essere rese integralmente conformi a quest’ultimo, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità e la Repubblica del Cile e per garantire la continuità di tali servizi aerei;
CONSTATANDO che la Comunità non ha lo scopo, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità e la Repubblica del Cile, di compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica del Cile, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità e per «Stati membri della CLAC» gli Stati membri della Commissione latinoamericana dell’aviazione civile.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione, autorizzazione e revoca
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, punti 1 e 2, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Cile, nonché, rispettivamente, al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, punti 1 e 2, in relazione alla designazione, da parte della Repubblica del Cile, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché, rispettivamente, al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Cile rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) |
il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro designante a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida conformemente al diritto comunitario; |
b) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
c) |
il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia effettivamente e costantemente controllato da tali Stati e/o cittadini. |
3. La Repubblica del Cile può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) |
il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro designante a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conformemente al diritto comunitario; |
b) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA), ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; |
c) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; |
d) |
la Repubblica del Cile dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica del Cile e tale altro Stato membro; |
e) |
il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro e non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica del Cile e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica del Cile siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro. |
La Repubblica del Cile esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Repubblica del Cile, ciascuno Stato membro rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni, con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) |
il vettore aereo sia stabilito nella Repubblica del Cile; |
b) |
la Repubblica del Cile eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo; |
c) |
il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite una partecipazione maggioritaria, a Stati membri della CLAC e/o cittadini di Stati membri della CLAC e sia da questi effettivamente controllato, a meno che siano state convenute disposizioni più favorevoli nell'accordo bilaterale relativo ai servizi aerei tra tale Stato membro e la Repubblica del Cile. |
5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica del Cile qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) |
il vettore aereo non sia stabilito nella Repubblica del Cile; |
b) |
la Repubblica del Cile non eserciti o non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo ovvero non sia competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo; |
c) |
il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite una partecipazione di maggioranza, agli Stati membri della CLAC e/o a cittadini di Stati membri della CLAC, e non sia da questi effettivamente controllato, a meno che siano state convenute disposizioni più favorevoli nell'accordo bilaterale relativo ai servizi aerei tra tale Stato membro e la Repubblica del Cile; |
d) |
lo Stato membro dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro della CLAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale fra lo Stato membro e tale altro Stato membro della CLAC. |
Articolo 3
Diritti relativi al controllo regolamentare
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, punto 3.
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica del Cile a titolo delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Cile si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro per quanto riguarda la licenza d'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, punto 4.
2. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato II, punto 4, osta a che gli Stati membri impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Cile che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
3. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, punto 4, osta a che la Repubblica del Cile imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica del Cile o tra un punto situato nella Repubblica del Cile e un punto situato in un altro Stato membro della CLAC.
Articolo 5
Tariffe di trasporto
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, punto 5.
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Cile in forza di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione elencata all’allegato II, punto 5, per trasporti effettuati interamente nella Comunità sono soggetti al diritto comunitario. Quest'ultimo è applicato su base non discriminatoria.
3. Le tariffe praticate dal vettore aereo o dai vettori aerei designati da uno Stato membro in forza di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione elencata all’allegato II, punto 5, per trasporti fra la Repubblica del Cile ed un altro Stato membro della CLAC sono soggette alla legislazione del Cile per quanto riguarda la price leadership e sono applicate su base non discriminatoria.
Articolo 6
Allegati del presente accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante consenso reciproco.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e la Repubblica del Cile che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati all’allegato I, punto 2. Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. L'eventuale denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato I comporta la simultanea denuncia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta la simultanea denuncia del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Lussembourgo, in duplice esemplare, il sei ottobre duemilacinque, nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per Ia Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por la República de Chile
Za Chilskou republiku
For Republikken Chile
Für die Republik Chile
Tšiili Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Χιλής
For the Republic of Chile
Pour la République du Chili
Per la Repubblica del Cile
Čīles Republikas vārdā
Čilės Respublikos vardu
A Chilei Köztársaság részéről
Għar-Repubblika taċ-Ċili
Voor de Republiek Chili
W imieniu Republiki Chile
Pela República do Chile
Za Čilskú republiku
Za Republiko Čile
Chilen tasavallan puolesta
För Republiken Chile
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1
1. |
Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica del Cile e Stati membri conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
|
2. |
Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Cile e Stati membri non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo. |
ALLEGATO II
Elenco degli articoli elencati nell'allegato I cui è fatto riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
1. |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
2. |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
|
3. |
Controllo regolamentare:
|
4. |
Tassazione del carburante per aerei:
|
5. |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2
1. |
La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
2. |
Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
3. |
Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
4. |
La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo). |