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Document 32005R0187

Regolamento (CE) n. 187/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, recante quarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

GU L 31 del 4.2.2005, pp. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, pp. 55–57 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/187/oj

4.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/4


REGOLAMENTO (CE) N. 187/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

recante quarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28 gennaio 2005 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 14/2005 (GU L 5 del 7.1.2005, pag. 10).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

la voce seguente è aggiunta all'elenco delle «Persone fisiche»:

«Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Data di nascita: a) 1976, b) circa 1974. Luogo di nascita: dintorni di Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: a) 3936712, b) 11012.»


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