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Document 32004R1627

Regolamento (CE) n. 1627/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

GU L 295 del 18.9.2004, pp. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, pp. 235–237 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. impl. da 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1627/oj

18.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o maggio 2004, dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea. L’articolo 6, paragrafo 7 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri devono applicare la politica commerciale comune in materia di prodotti tessili e che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento devono essere adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità.

(2)

Con effetto dal 1o maggio 2004, il regolamento (CE) n. 487/2004 del Consiglio (1) ha modificato il regolamento (CEE) n. 3030/93 (2). Esso ha adeguato i limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi, tenendo conto delle importazioni tradizionali nei dieci nuovi Stati membri e utilizzando la formula basata sulla media delle importazioni degli anni dal 2000 al 2002 adeguata pro rata temporis. Lo stesso metodo dovrebbe ora essere applicato per adeguare i limiti quantitativi per le importazioni di alcuni prodotti tessili dalla Repubblica socialista del Vietnam.

(3)

Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3030/93, i limiti quantitativi comunitari stabiliti negli allegati V e VII di detto regolamento per il Vietnam per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi comunitari di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT


(1)   GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1.

(2)   GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE A

Nell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 i limiti quantitativi comunitari stabiliti per il Vietnam per il 2004 sono sostituiti dai limiti seguenti:

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

2004

«Vietnam

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

22 276

5

1 000 pezzi

7 669

6

1 000 pezzi

9 755

7

1 000 pezzi

6 408

8

1 000 pezzi

22 628

GRUPPO IIA

 

 

9

tonnellate

1 067

20

tonnellate

289

39

tonnellate

266

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

5 539

13

1 000 pezzi

14 984

14

1 000 pezzi

636

15

1 000 pezzi

1 061

18

tonnellate

2 132

21

1 000 pezzi

22 942

26

1 000 pezzi

2 348

28

1 000 pezzi

7 110

29

1 000 pezzi

747

31

1 000 pezzi

8 088

68

tonnellate

790

73

1 000 pezzi

2 093

76

tonnellate

2 050

78

tonnellate

2 126

83

tonnellate

710

GRUPPO IIIA

 

 

35

tonnellate

1 341

41

tonnellate

1 336

GRUPPO IIIB

 

 

10

1 000 paia

6 841

97

tonnellate

367

GRUPPO IV

 

 

118

tonnellate

295

GRUPPO V

 

 

161

tonnellate

545 »

PARTE B

Nell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93, i limiti quantitativi comunitari stabiliti per il Vietnam per il 2004 per le merci reimportate in regime di TPP sono sostituiti dai limiti seguenti:

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

2004

«Vietnam

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

1 065

5

1 000 pezzi

812

6

1 000 pezzi

765

7

1 000 pezzi

1 418

8

1 000 pezzi

3 287

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

3 348

13

1 000 pezzi

1 024

15

1 000 pezzi

331

18

tonnellate

385

21

1 000 pezzi

2 239

26

1 000 pezzi

210

31

1 000 pezzi

1 869

68

tonnellate

156

76

tonnellate

532

78

tonnellate

372 »


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